Art. 28
                      Disposizioni di carattere
                 tecnico logistico ed amministrativo
  1.  Per  le finalita' di cui all'articolo 1, il Comandante Generale
dell'Arma   dei   carabinieri   adotta  misure  di  razionalizzazione
dell'organizzazione,  della gestione e del funzionamento del sostegno
tecnico, logistico ed amministrativo tese al recupero di personale da
destinare al servizio d'istituto ed al miglioramento del supporto dei
reparti,  prevedendo  anche  l'affidamento  di  servizi  a terzi, nei
limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
  2.  Al  fine  di pervenire all'attuazione dei necessari adeguamenti
delle  procedure  tecniche, logistiche ed amministrative in relazione
alle specifiche esigenze dell'Arma dei carabinieri, il Ministro della
difesa  stabilisce  con  proprio  decreto  i  settori  nei  quali  il
Comandante  Generale  dell'Arma  dei  carabinieri,  d'intesa  con  il
Segretario  Generale  della  Difesa,  e' autorizzato a procedere alla
revisione delle relative discipline di carattere amministrativo.