Art. 38.
Disposizioni transitorie  in  materia di progressione in carriera del
              personale dei ruoli dei direttori tecnici
  1.  Ai  fini della partecipazione agli scrutini per l'ammissione al
corso  di  formazione  dirigenziale  per  la nomina a primo dirigente
tecnico, nei confronti del personale del ruolo dei direttori tecnici,
in  servizio  alla  data  di  entrata in vigore del presente decreto,
continua ad applicarsi l'articolo 1-bis del decreto-legge 19 dicembre
1984,  n.  858,  convertito  con  legge  17  febbraio  1985,  n.  19,
limitatamente ai requisiti ivi previsti.
  2.  Il  primo  concorso  per  l'accesso  alla  qualifica  di  primo
dirigente   e'   indetto   con  riferimento  all'aliquota  dei  posti
disponibili al 31 dicembre 2001.
  3.   Fino  all'emanazione  del  regolamento  ministeriale  indicato
nell'articolo  7,  comma  4,  il  corso  di  formazione  dirigenziale
continua  ad essere disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
 
          Nota all'art. 38:
              - Per   il  testo  dell'art.  1-bis  del  decreto-legge
          19 dicembre   1984,   n.   858,   convertito   dalla  legge
          17 febbraio 1985, n. 19, vedasi nelle note all'art. 23.