Art. 40. Istituzione del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici 1. Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, tra i ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modifiche ed integrazioni, e' istituito il ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici, riservato al personale del ruolo dei periti tecnici, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia superato il concorso di cui all'articolo 41. 2. Il ruolo di cui al comma 1 si articola nelle seguenti qualifiche: vice direttore tecnico del ruolo speciale ad esaurimento, limitatamente alla frequenza del corso di formazione; direttore tecnico del ruolo speciale ad esaurimento; direttore tecnico principale del ruolo speciale ad esaurimento; direttore tecnico capo del ruolo speciale ad esaurimento. 3. La dotazione del ruolo e' fissata in centoventi unita', di cui ottanta riservate alle qualifiche di vice direttore tecnico e di direttore tecnico del ruolo speciale ad esaurimento e quaranta a quelle di direttore tecnico principale e di direttore tecnico capo del ruolo speciale ad esaurimento. 4. La ripartizione della dotazione di cui al comma 3, tra i settori di attivita' previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, cosi' come modificato dal presente decreto, nonche' l'individuazione dei profili professionali e relativi contingenti, sono effettuate con decreto del Ministro dell'interno. 5. Il personale del ruolo speciale ad esaurimento di cui al comma 1, salvo quanto previsto dal comma 6 per quello impiegato nel settore sanitario, espleta le stesse funzioni demandate agli appartenenti ai ruoli dei direttori tecnici, con esclusione dei compiti che presuppongono necessariamente il possesso dei titoli di studio universitari prescritti per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici medesimi e, ove richiesto, le specifiche abilitazioni professionali. 6. II personale del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici impiegato nel settore sanitario, nell'ambito delle relative strutture della Polizia di Stato, svolge compiti di coordinamento e di supporto amministrativo, gestionale e tecnico-organizzativo che non richiedono la qualificazione della professione medica, ed e' preposto ad unita' organizzative presso uffici sanitari di livello dirigenziale. 7. Salvo quanto previsto dal presente articolo e dagli articoli 41 e 42, al personale del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici si applicano le disposizioni relative al personale dei ruoli dei direttori tecnici. 8. Fino alla cessazione dal servizio del personale immesso nel ruolo di cui al comma 1 e di quello avente titolo a partecipare ai concorsi di cui all'articolo successivo, sono rese indisponibili centosessantasette unita' nella dotazione organica del ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici della Polizia di Stato.
Nota all'art. 40: - Il testo vigente dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 (per l'argomento vedasi nelle note all'art. 29), come modificato dall'art. 68 del decreto legislativo qui pubblicato e' il seguente: "Art. 1 (Istituzione dei ruoli). - Per le esigenze operative di polizia e, in generale, di supporto del Ministero dell'intemo nonche', fatte salve le predette esigenze, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in relazione all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 1o aprile 1981, n. 121, nell'ambito dell'amministrazione della pubblica sicurezza sono istituiti i seguenti ruoli del personale della Polizia di Stato che svolge attivita' tecnico-scientifica o tecnica, attinente ai settori di polizia scientifica, di telematica, di motorizzazione, di equipaggiamento, di accasermamento, di arruolamento e psicologia e del servizio sanitario: 1) ruolo degli operatori e collaboratori tecnici; 2) ruolo dei revisori tecnici; 3) ruolo dei periti tecnici; 4) ruolo dei direttori tecnici; 5) ruolo dei dirigenti tecnici. Le relative dotazioni organiche sono fissate nella allegata tabella A. I profili professionali degli appartenenti ai ruoli degli operatori e collaboratori, dei revisori, dei periti e dei direttori tecnici sono individuati con decreto del Ministro dell'interno".