Art. 40. 
 Istituzione del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici 
 
  1. Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, tra i
ruoli del personale della Polizia  di  Stato  che  espleta  attivita'
tecnico-scientifica o tecnica previsti dall'articolo  1  del  decreto
del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e  successive
modifiche  ed  integrazioni,  e'  istituito  il  ruolo  speciale   ad
esaurimento dei direttori tecnici, riservato al personale  del  ruolo
dei periti tecnici, in servizio alla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto, che abbia superato il concorso di cui  all'articolo
41. 
  2.  Il  ruolo  di  cui  al  comma  1  si  articola  nelle  seguenti
qualifiche: 
    vice  direttore  tecnico  del  ruolo  speciale  ad   esaurimento,
limitatamente alla frequenza del corso di formazione; 
    direttore tecnico del ruolo speciale ad esaurimento; 
    direttore tecnico principale del ruolo speciale ad esaurimento; 
    direttore tecnico capo del ruolo speciale ad esaurimento. 
  3. La dotazione del ruolo e' fissata in centoventi unita',  di  cui
ottanta riservate alle qualifiche di  vice  direttore  tecnico  e  di
direttore tecnico del ruolo speciale  ad  esaurimento  e  quaranta  a
quelle di direttore tecnico principale e di  direttore  tecnico  capo
del ruolo speciale ad esaurimento. 
  4. La ripartizione della dotazione di cui al comma 3, tra i settori
di attivita' previsti dall'articolo  1  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, cosi'  come  modificato  dal
presente decreto, nonche' l'individuazione dei profili  professionali
e relativi contingenti, sono  effettuate  con  decreto  del  Ministro
dell'interno. 
  5. Il personale del ruolo speciale ad esaurimento di cui  al  comma
1, salvo quanto previsto dal comma 6 per quello impiegato nel settore
sanitario, espleta le stesse funzioni demandate agli appartenenti  ai
ruoli  dei  direttori  tecnici,  con  esclusione  dei   compiti   che
presuppongono  necessariamente  il  possesso  dei  titoli  di  studio
universitari prescritti per l'accesso ai ruoli dei direttori  tecnici
medesimi e, ove richiesto, le specifiche abilitazioni professionali. 
  6. II personale del ruolo speciale  ad  esaurimento  dei  direttori
tecnici impiegato nel settore sanitario, nell'ambito  delle  relative
strutture della Polizia di Stato, svolge compiti di  coordinamento  e
di supporto amministrativo, gestionale  e  tecnico-organizzativo  che
non richiedono la qualificazione  della  professione  medica,  ed  e'
preposto ad unita' organizzative presso uffici  sanitari  di  livello
dirigenziale. 
  7. Salvo quanto previsto dal presente articolo e dagli articoli  41
e 42, al personale del ruolo speciale ad  esaurimento  dei  direttori
tecnici si applicano le disposizioni relative al personale dei  ruoli
dei direttori tecnici. 
  8. Fino alla cessazione dal  servizio  del  personale  immesso  nel
ruolo di cui al comma 1 e di quello avente titolo  a  partecipare  ai
concorsi di cui  all'articolo  successivo,  sono  rese  indisponibili
centosessantasette unita' nella dotazione organica  del  ruolo  degli
operatori e dei collaboratori tecnici della Polizia di Stato. 
 
          Nota all'art. 40:
              - Il   testo   vigente  dell'art.  1  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  24 aprile  1982, n. 337 (per
          l'argomento vedasi nelle note all'art. 29), come modificato
          dall'art.  68  del decreto legislativo qui pubblicato e' il
          seguente:
              "Art.  1  (Istituzione  dei  ruoli).  - Per le esigenze
          operative  di  polizia  e,  in  generale,  di  supporto del
          Ministero  dell'intemo  nonche',  fatte  salve  le predette
          esigenze,  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri, in
          relazione   all'ultimo   comma   dell'art.  1  della  legge
          1o aprile  1981,  n.  121, nell'ambito dell'amministrazione
          della  pubblica  sicurezza  sono istituiti i seguenti ruoli
          del  personale  della Polizia di Stato che svolge attivita'
          tecnico-scientifica  o  tecnica,  attinente  ai  settori di
          polizia  scientifica,  di telematica, di motorizzazione, di
          equipaggiamento,   di  accasermamento,  di  arruolamento  e
          psicologia e del servizio sanitario:
                1) ruolo degli operatori e collaboratori tecnici;
                2) ruolo dei revisori tecnici;
                3) ruolo dei periti tecnici;
                4) ruolo dei direttori tecnici;
                5) ruolo dei dirigenti tecnici.
              Le  relative  dotazioni  organiche  sono  fissate nella
          allegata tabella A.
              I  profili  professionali  degli  appartenenti ai ruoli
          degli operatori e collaboratori, dei revisori, dei periti e
          dei  direttori  tecnici  sono  individuati  con decreto del
          Ministro dell'interno".