Art. 41.
   Accesso al ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici
  1.  Alla  qualifica  iniziale del ruolo speciale ad esaurimento dei
direttori  tecnici  accedono,  mediante concorso per titoli ed esame,
consistente in una prova scritta ed un colloquio, gli appartenenti al
ruolo  dei  periti tecnici in servizio alla data di entrata in vigore
del  presente  decreto,  in  possesso  del titolo di studio di scuola
media  superiore  o equivalente, che rivestono la qualifica di perito
tecnico superiore.
  2.  I  concorsi  sono  indetti, a partire dal 2001, nei contingenti
fissati per ciascun profilo professionale con il decreto del Ministro
dell'interno di cui al comma 4 dell'articolo 40.
  3.  Non  e'  ammesso  al  concorso  il  personale che alla data del
relativo bando abbia riportato:
    a)  nei  tre anni precedenti, un giudizio complessivo inferiore a
"distinto";
    b)  nell'anno  precedente,  la  sanzione  disciplinare della pena
pecuniaria;
    c)  nei  tre  anni  precedenti,  la  sanzione  disciplinare della
deplorazione;
    d)  nei  cinque  anni  precedenti, la sanzione disciplinare della
sospensione dal servizio.
  4.  A  coloro  che  partecipano  al  concorso  di cui al comma l si
applicano  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  24 della legge 1o
febbraio 1989, n. 53.
  5.  I  vincitori  del concorso di cui al comma 1 sono nominati vice
direttori  tecnici del ruolo speciale ad esaurimento e frequentano un
corso  di  formazione  di  nove  mesi,  comprensivo  di  un tirocinio
operativo  della durata di tre mesi presso strutture della Polizia di
Stato,  in  uno  degli  istituti di istruzione di cui all'articolo 60
della  legge 1o aprile 1981, n. 121. Durante tale periodo, gli stessi
sono  collocati  in aspettativa ai sensi dell'articolo 28 della legge
10 ottobre 1986, n. 668.
  6.  Le  cause  di  dimissioni e di espulsione dal corso sono quelle
previste  dall'articolo  18,  salvo  che  per  i  pe-riodi massimi di
assenza  di  cui  al  comma 1, lettera e), del medesimo articolo, che
sono ridotti della meta'.
  7.  I  vice direttori tecnici del ruolo speciale ad esaurimento che
hanno  concluso  con  profitto il corso di formazione sono confermati
nel ruolo con la qualifica di direttore tecnico del ruolo speciale ad
esaurimento,  secondo  l'ordine  della  graduatoria di fine corso. Ai
predetti  si  applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi
6, 7 e 8.
  8. Le modalita' di espletamento dei concorsi, la composizione delle
commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie
dei  titoli  da  ammettere  a  valutazione,  il  punteggio massimo da
attribuire  a  ciascuna  categoria di titoli, nonche' le modalita' di
svolgimento  del  corso  di  formazione,  del tirocinio operativo, di
valutazione  finale del profitto ed i criteri per la formazione della
graduatoria   finale,   sono   stabiliti,   rispettivamente,  con  il
regolamento  di  cui  all'articolo  16,  comma  3 e con quello di cui
all'articolo 17, comma 4.
 
          Note all'art. 41:
              - Per  il  testo  dell'art.  24 della legge 10 febbraio
          1989, n. 53, vedasi nelle note all'art. 25.
              - Per il testo dell'art. 60 della legge 1o aprile 1981,
          n.  121  (per  l'argomento  vedasi  nelle note all'art. 2),
          vedasi nelle note all'art. 4.
              - Per  il  testo  dell'art.  28  della legge 10 ottobre
          1986, n. 668, vedasi nelle note all'art. 5.