Art. 41. Accesso al ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici 1. Alla qualifica iniziale del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici accedono, mediante concorso per titoli ed esame, consistente in una prova scritta ed un colloquio, gli appartenenti al ruolo dei periti tecnici in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, in possesso del titolo di studio di scuola media superiore o equivalente, che rivestono la qualifica di perito tecnico superiore. 2. I concorsi sono indetti, a partire dal 2001, nei contingenti fissati per ciascun profilo professionale con il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 4 dell'articolo 40. 3. Non e' ammesso al concorso il personale che alla data del relativo bando abbia riportato: a) nei tre anni precedenti, un giudizio complessivo inferiore a "distinto"; b) nell'anno precedente, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria; c) nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione; d) nei cinque anni precedenti, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio. 4. A coloro che partecipano al concorso di cui al comma l si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 1o febbraio 1989, n. 53. 5. I vincitori del concorso di cui al comma 1 sono nominati vice direttori tecnici del ruolo speciale ad esaurimento e frequentano un corso di formazione di nove mesi, comprensivo di un tirocinio operativo della durata di tre mesi presso strutture della Polizia di Stato, in uno degli istituti di istruzione di cui all'articolo 60 della legge 1o aprile 1981, n. 121. Durante tale periodo, gli stessi sono collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668. 6. Le cause di dimissioni e di espulsione dal corso sono quelle previste dall'articolo 18, salvo che per i pe-riodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e), del medesimo articolo, che sono ridotti della meta'. 7. I vice direttori tecnici del ruolo speciale ad esaurimento che hanno concluso con profitto il corso di formazione sono confermati nel ruolo con la qualifica di direttore tecnico del ruolo speciale ad esaurimento, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Ai predetti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 6, 7 e 8. 8. Le modalita' di espletamento dei concorsi, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, nonche' le modalita' di svolgimento del corso di formazione, del tirocinio operativo, di valutazione finale del profitto ed i criteri per la formazione della graduatoria finale, sono stabiliti, rispettivamente, con il regolamento di cui all'articolo 16, comma 3 e con quello di cui all'articolo 17, comma 4.
Note all'art. 41: - Per il testo dell'art. 24 della legge 10 febbraio 1989, n. 53, vedasi nelle note all'art. 25. - Per il testo dell'art. 60 della legge 1o aprile 1981, n. 121 (per l'argomento vedasi nelle note all'art. 2), vedasi nelle note all'art. 4. - Per il testo dell'art. 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, vedasi nelle note all'art. 5.