Art. 30.
     (Deducibilita' degli oneri contributivi relativi ai servizi
                             domestici)

  1.  Nell'articolo  10  del  testo  unico delle imposte sui redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986,  n.  917,  come  modificato dal decreto legislativo 18 febbraio
2000,  n. 47, recante norme di riforma della disciplina fiscale della
previdenza complementare, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
    "2.  Le  spese di cui alla lettera b) del comma 1 sono deducibili
anche  se  sono state sostenute per le persone indicate nell'articolo
433  del codice civile. Tale disposizione si applica altresi' per gli
oneri  di  cui alla lettera e) del comma 1 relativamente alle persone
indicate nel medesimo articolo 433 del codice civile se fiscalmente a
carico. Sono altresi' deducibili, fino all'importo di lire 3.000.000,
i  medesimi  oneri  versati  per  gli  addetti ai servizi domestici e
all'assistenza  personale  o  familiare.  Per  gli  oneri di cui alla
lettera  e-bis)  del  comma 1, sostenuti nell'interesse delle persone
indicate  nell'articolo  12  che  si  trovino  nelle  condizioni  ivi
previste,  spetta  la  deduzione  per  l'ammontare  non dedotto dalle
persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito".
  2.   La   disposizione   di  cui  al  terzo  periodo  del  comma  2
dell'articolo  10  del  citato testo unico delle imposte sui redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 917 del
1986,  come modificato dal comma 1 del presente articolo, concernente
gli oneri deducibili, si applica a partire dai contributi versati nel
periodo d'imposta 2000.
 
          Note all'art. 30:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 10 del Testo unico
          delle  imposte  sui redditi approvato con il citato decreto
          del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
          cosi' come modificato dalla presente legge:
              "Art.   10.   (Oneri  deducibili).  -  1.  Dal  reddito
          complessivo  si  deducono,  se  non  sono  deducibili nella
          determinazione   dei   singoli  redditi  che  concorrono  a
          formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:
                a) i  canoni,  livelli, censi ed altri oneri gravanti
          sui  redditi  degli  immobili  che  concorrono a formare il
          reddito  complessivo,  compresi  i  contributi  ai consorzi
          obbligatori  per  legge  o  in  dipendenza di provvedimenti
          della pubblica amministrazione; sono in ogni caso esclusi i
          contributi agricoli unificati;
                b) le  spese mediche e quelle di assistenza specifica
          necessarie  nei  casi  di  grave e permanente invalidita' o
          menomazione,  sostenute  dai  soggetti indicati nell'art. 3
          della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Si considerano rimaste
          a  carico  del  contribuente  anche le spese rimborsate per
          effetto  di  contributi  o di premi di assicurazione da lui
          versati  e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o
          che non sono deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai
          redditi   che   concorrono   a  formarlo;  si  considerano,
          altresi',  rimaste  a  carico  del  contribuente  le  spese
          rimborsate  per  effetto  di  contributi  o  premi che, pur
          essendo  versati  da  altri,  concorrono  a  formare il suo
          reddito;
                c) gli  assegni  periodici corrisposti al coniuge, ad
          esclusione  di  quelli destinati al mantenimento dei figli,
          in  conseguenza  di  separazione  legale  ed  effettiva, di
          scioglimento  o annullamento del matrimonio o di cessazione
          dei  suoi  effetti civili, nella misura in cui risultano da
          provvedimenti dell'autorita' giudiziaria;
                d) gli  assegni  periodici  corrisposti  in  forza di
          testamento  o  di  donazione  modale e, nella misura in cui
          risultano  da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, gli
          assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'art.
          433 del codice civile;
                d-bis) le  somme restituite al soggetto erogatore, se
          hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti;
                e) i   contributi   previdenziali   ed  assistenziali
          versati  in  ottemperanza  a disposizioni di legge, nonche'
          quelli  versati  facoltativamente alla gestione della forma
          pensionistica  obbligatoria  di  appartenenza, ivi compresi
          quelli  per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono
          altresi'  deducibili  i  contributi versati al fondo di cui
          all'art.  1  del  decreto legislativo 16 settembre 1996, n.
          565.  I contributi di cui all'art. 30, comma 2, della legge
          8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni e nei
          limiti ivi stabiliti;
                e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche
          complementari  e  i  contributi  e premi versati alle forme
          pensionistiche    individuali,    previste    dal   decreto
          legislativo   21 aprile   1993,  n.  124,  per  un  importo
          complessivamente  non superiore al 12 per cento del reddito
          complessivo  e comunque non superiore a lire 10 milioni. Se
          alla  formazione del reddito complessivo concorrono redditi
          di  lavoro  dipendente,  relativamente  a  tali  redditi la
          deduzione  compete  per  un  importo  complessivamente  non
          superiore al doppio della quota di TFR destinata alle forme
          pensionistiche  collettive  istituite  ai sensi del decreto
          legislativo  21 aprile  1993,  n. 124, e, comunque, entro i
          predetti  limiti del 12 per cento del reddito complessivo e
          di  10  milioni  di  lire.  La  disposizione  contenuta nel
          precedente  periodo non si applica nel caso in cui la fonte
          istitutiva   sia   costituita  unicamente  da  accordi  tra
          lavoratori, nonche' ai soggetti iscritti entro il 28 aprile
          1993  alle forme pensionistiche complementari che risultano
          istituite  alla  data  di  entrata  in  vigore  della legge
          23 ottobre  1992,  n. 421. Ai fini del computo del predetto
          limite  di  lire  10  milioni  si  tiene conto: delle quote
          accantonate  dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di
          cui  all'art.  70, comma 1; dei contributi versati ai sensi
          dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, eccedenti il
          massimale  contributivo  stabilito  dal decreto legislativo
          14 dicembre   1995,   n.  579.  Per  le  persone  che  sono
          fiscalmente  a  carico di altri soggetti non si tiene conto
          del  predetto limite percentuale, nonche', nei riguardi del
          soggetto   di  cui  sono  a  carico,  della  condizione  di
          destinazione  delle  quote di TFR alle forme pensionistiche
          complementari;
                e-ter) i  contributi versati ai fondi integrativi del
          Servizio  sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi
          dell'art.  9  del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
          502, e successive modificazioni, per un importo complessivo
          non  superiore  a  lire 2.000.000 per gli anni 2001 e 2002.
          Per  gli anni 2003 e 2004 il suddetto importo e' fissato in
          lire  3  milioni,  aumentato  a lire 3.500.000 per gli anni
          2005  e 2006 e a lire 4.000.000 a decorrere dal 2007. Per i
          contributi  versati  nell'interesse  delle persone indicate
          nell'art. 12, che si trovino nelle condizioni ivi previste,
          la  deduzione  spetta  per  l'ammontare  non  dedotto dalle
          persone  stesse,  fermo restando l'importo complessivamente
          stabilito;
                f) le  somme  corrisposte  ai dipendenti, chiamati ad
          adempiere   funzioni   presso  gli  uffici  elettorali,  in
          ottemperanza  alle  disposizioni  dell'art. 119 del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e
          dell'art. 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;
                g) i  contributi, le donazioni e le oblazioni erogati
          in  favore  delle  organizzazioni non governative idonee ai
          sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per
          un  importo  non  superiore  al  2  per  cento  del reddito
          complessivo dichiarato;
                h) le    indennita'   per   perdita   dell'avviamento
          corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso
          di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad
          usi diversi da quello di abitazione;
                i) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo
          di  2  milioni di lire, a favore dell'Istituto centrale per
          il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
                l) le  erogazioni  liberali in denaro di cui all'art.
          29, comma 2, della legge 22 novembre 1988, n. 516, all'art.
          21,  comma  1,  della  legge  22 novembre  1988,  n. 517, e
          all'art.  3,  comma  2, della legge 5 ottobre 1993, n. 409,
          nei limiti e alle condizioni ivi previsti;
                l-bis) il  cinquanta  per cento delle spese sostenute
          dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di
          adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo
          I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184.
              2. Le  spese  di  cui  alla lettera b) del comma 1 sono
          deducibili  anche  se  sono  state sostenute per le persone
          indicate nell'art. 433 del codice civile. Tale disposizione
          si  applica  altresi'  per gli oneri di cui alla lettera e)
          del   comma  1  relativamente  alle  persone  indicate  nel
          medesimo  art.  433  del  codice  civile  se  fiscalmente a
          carico.  Sono altresi' deducibili, fino all'importo di lire
          3.000.000,  i  medesimi  oneri  versati  per gli addetti ai
          servizi  domestici  e all'assistenza personale o familiare.
          Per  gli  oneri  di  cui  alla  lettera e-bis) del comma 1,
          sostenuti  nell'interesse  delle persone indicate nell'art.
          12  che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta la
          deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse,
          fermo restando l'importo complessivamente stabilito.
              3. Gli  oneri di cui alle lettere f), g) e h) del comma
          1  sostenuti  dalle  societa' semplici di cui all'art. 5 si
          deducono  dal  reddito  complessivo  dei singoli soci nella
          stessa  proporzione  prevista  nel  medesimo art. 5 ai fini
          della  imputazione del reddito. Nella stessa proporzione e'
          deducibile, per quote costanti nel periodo d'imposta in cui
          avviene il pagamento e nei quattro successivi, l'imposta di
          cui  all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
          26 ottobre 1972, n. 643, corrisposta dalle societa' stesse.
              3-bis.  Se  alla  formazione  del  reddito  complessivo
          concorrono  il  reddito  dell'unita' immobiliare adibita ad
          abitazione  principale  e quello delle relative pertinenze,
          si  deduce  un  importo fino a lire 1.800.000 rapportato al
          periodo   dell'anno   durante   il   quale   sussiste  tale
          destinazione  ed  in  proporzione alla quota di possesso di
          detta   unita'   immobiliare.   L'importo  della  deduzione
          spettante  non puo' comunque essere superiore all'ammontare
          del suddetto reddito di fabbricati. Sono pertinenze le cose
          immobili   di   cui   all'art.   817   del  codice  civile,
          classificate  o  classificabili  in  categorie  diverse  da
          quelle   ad  uso  abitativo,  destinate  ed  effettivamente
          utilizzate   in  modo  durevole  a  servizio  delle  unita'
          immobiliari  adibite ad abitazione principale delle persone
          fisiche.  Per abitazione principale si intende quella nella
          quale  la  persona  fisica,  che  la  possiede  a titolo di
          proprieta'  o  altro  diritto  reale,  o  i  suoi familiari
          dimorano abitualmente. E' considerata adibita ad abitazione
          principale  l'unita'  immobiliare  posseduta  a  titolo  di
          proprieta'   o   usufrutto   da   anziani  o  disabili  che
          acquisiscono   la  residenza  in  istituti  di  ricovero  o
          sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che
          la stessa non risulti locata.".
              -  Il  decreto  legislativo  18 febbraio  2000,  n. 47,
          recante  "Riforma della disciplina fiscale della previdenza
          complementare,  a  norma  dell'art. 3 della legge 13 maggio
          1999,  n.  133",  e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale
          9 marzo 2000, n. 57, S.O.