Art. 31.
                   (Spese di assistenza specifica)

  1.  Nell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986,  n. 917, e successive modificazioni, concernente detrazioni per
oneri,  al  comma  1,  lettera  c),  secondo periodo, dopo le parole:
"dalle  spese  mediche"  sono  inserite le seguenti: "e di assistenza
specifica".
  2. Nell'articolo 13-bis, comma 2, del testo unico delle imposte sui
redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
dicembre  1986,  n.  917,  e successive modificazioni, e' aggiunto il
seguente  periodo: "Per gli oneri di cui alla lettera c) del medesimo
comma 1 sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo
12  che  non  si  trovino  nelle  condizioni previste dal comma 3 del
medesimo   articolo,   affette   da   patologie   che  danno  diritto
all'esenzione   dalla   partecipazione   alla   spesa  sanitaria,  la
detrazione spetta per la parte che non trova capienza nell'imposta da
esse dovuta, relativamente alle sole spese sanitarie riguardanti tali
patologie, ed entro il limite annuo di lire 12.000.000".
  3.  Le  disposizioni  di cui al presente articolo si applicano agli
oneri sostenuti a partire dal periodo di imposta 2000.
 
          Nota all'art. 31:
              -  Per  il testo dell'art. 13-bis del Testo unico delle
          imposte  sui  redditi  approvato con decreto del Presidente
          della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,  cosi' come
          modificato  dalla  presente  legge,  si  rinvia  alle  note
          all'art. 37.