Art. 33.
             (Restituzione della quota fissa individuale
                  per l'assistenza medica di base)

  1.  Ai  contribuenti  che  hanno  pagato la quota fissa individuale
annua per l'assistenza medica di base di cui all'articolo 6, comma 2,
del   decreto-legge  19  settembre  1992,  n.  384,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  novembre 1992, n. 438, e successive
modificazioni,  e'  restituito  un  importo  pari all'80 per cento di
quanto  versato  a tale titolo. All'importo restituito non si applica
la  disposizione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera n-bis), del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi, approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di
tassazione separata.
  2.   La   restituzione   e'  effettuata  alternativamente  mediante
compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997,  n.  241,  e  successive  modificazioni,  con  i  versamenti da
eseguire  a  decorrere  dal  mese  di  gennaio  2001, o diminuendo le
imposte  risultanti  dalla  dichiarazione  dei  redditi  relativa  al
periodo  d'imposta  2000. Per i contribuenti che percepiscono redditi
erogati  da un sostituto d'imposta, la restituzione, in alternativa a
quanto  disposto  nel  primo  periodo,  e'  effettuata  dallo  stesso
sostituto  d'imposta,  a  condizione che ne sia fatta richiesta entro
dodici  mesi  dalla  data  di entrata in vigore della presente legge,
diminuendo,  a  decorrere  dal  mese  di  gennaio  2001,  le relative
ritenute.
  3.  Con decreto dirigenziale, da emanare entro novanta giorni dalla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge, sono fissate le
modalita'   di  restituzione  per  i  contribuenti  che  non  possono
utilizzare  in  diminuzione  l'ammontare  di  cui  al comma 1 secondo
quanto  previsto  nel comma 2. Con il medesimo decreto possono essere
stabilite particolari modalita' per attestare le somme effettivamente
versate.
 
          Note all'art. 33:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  6,  comma  2, del
          decreto-legge  19 settembre  1992,  n. 384, recante "Misure
          urgenti  in materia di previdenza, di sanita' e di pubblico
          impiego,  nonche'  disposizioni  fiscali", pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale 19 settembre 1992, n. 221, e convertito
          in  legge, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992,
          n.  438,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 18 novembre
          1992, n. 272, S.O.:
              "Art.  6.  (Revisione  delle  prestazioni  sanitarie) -
          1. (Omissis).
              2.  (I livelli di assistenza devono prevedere che siano
          tenuti  al  versamento di una quota fissa individuale annua
          nella  misura  di  lire  85.000  per l'assistenza medica di
          base:
                a) i  soggetti  appartenenti  ad  un nucleo familiare
          costituito  da  un  unico  componente  ed avente un reddito
          complessivo   per   l'anno   precedente  superiore  a  lire
          30.000.000;
                b) i  soggetti  appartenenti  ad  un nucleo familiare
          costituito   da   due   componenti  ed  avente  un  reddito
          complessivo   per   l'anno   precedente  superiore  a  lire
          42.000.000;
                c) i  soggetti  appartenenti  ad  un nucleo familiare
          costituito   da   tre   componenti  ed  avente  un  reddito
          complessivo   per   l'anno   precedente  superiore  a  lire
          50.000.000.)   (Comma  abrogato  dall'art.  8  della  legge
          24 dicembre 1993, n. 537).
              3. - 6. (Abrogati).
              7. - 12. (Omissis).".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 16 del Testo unico
          delle   imposte  sui  redditi  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
              "Art.  16.  (Tassazione  separata).  -  1. L'imposta si
          applica separatamente sui seguenti redditi:
                a) trattamento  di fine rapporto di cui all'art. 2120
          del  codice  civile  e  indennita'  equipollenti,  comunque
          denominate,  commisurate alla durata dei rapporti di lavoro
          dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d)
          e  g)  del comma 1 dell'art. 47, anche nelle ipotesi di cui
          all'art.  2122  del codice civile; altre indennita' e somme
          percepite  una  volta  tanto in dipendenza della cessazione
          dei  predetti rapporti, comprese l'indennita' di preavviso,
          le  somme  risultanti  dalla capitalizzazione di pensioni e
          quelle  attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza
          ai  sensi dell'art. 2125 del codice civile nonche' le somme
          e  i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali
          sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di
          procedure    esecutive,    a   seguito   di   provvedimenti
          dell'autorita'  giudiziaria  o di transazioni relativi alla
          risoluzione del rapporto di lavoro;
                a-bis) le  prestazioni  pensionistiche  di  cui  alla
          lettera  h-bis)  del comma 1 dell'art. 47, erogate in forma
          di  capitale, anche in caso di riscatto di cui all'art. 10,
          comma  1-bis,  del  decreto  legislativo 21 aprile 1993, n.
          124, e a titolo di anticipazioni;
                b) emolumenti  arretrati  per  prestazioni  di lavoro
          dipendente  riferibili  ad  anni  precedenti, percepiti per
          effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di
          atti  amministrativi  sopravvenuti  o  per  altre cause non
          dipendenti  dalla volonta' delle parti, compresi i compensi
          e le indennita' di cui al comma 1 dell'art. 47 e al comma 2
          dell'art. 46;
                c) indennita'   percepite   per   la  cessazione  dei
          rapporti  di  collaborazione  coordinata e continuativa, di
          cui  al  comma 2 dell'art. 49, se il diritto all'indennita'
          risulta  da  atto  di  data  certa anteriore all'inizio del
          rapporto  nonche',  in  ogni  caso,  le  somme  e  i valori
          comunque  percepiti, al netto delle spese legali sostenute,
          anche  se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure
          esecutive,   a   seguito  di  provvedimenti  dell'autorita'
          giudiziaria  o di transazioni relativi alla risoluzione dei
          rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
                c-bis) l'indennita'  di  mobilita' di cui all'art. 7,
          comma  5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e trattamento
          di   integrazione  salariale  di  cui  all'art.  1-bis  del
          decreto-legge  10 giugno  1994,  n.  357,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   8 agosto   1994,  n.  489,
          corrisposti anticipatamente;
                d) indennita'   per  la  cessazione  di  rapporti  di
          agenzia delle persone fisiche;
                e) indennita' percepite per la cessazione da funzioni
          notarili;
                f) indennita' percepite da sportivi professionisti al
          termine  dell'attivita' sportiva ai sensi del settimo comma
          dell'art.  4  della  legge  23 marzo  1981,  n.  91, se non
          rientranti tra le indennita' indicate alla lettera a);
                g) plusvalenze,  compreso  il  valore  di avviamento,
          realizzate  mediante  cessione  a titolo oneroso di aziende
          possedute  da  piu'  di cinque anni e redditi conseguiti in
          dipendenza  di  liquidazione, anche concorsuale, di imprese
          commerciali esercitate da piu' di cinque anni;
                g-bis) plusvalenze di cui alla lettera b) del comma 1
          dell'art.  81  realizzate  a  seguito  di cessioni a titolo
          oneroso    di   terreni   suscettibili   di   utilizzazione
          edificatoria  secondo  gli strumenti urbanistici vigenti al
          momento della cessione;
                h) indennita'  per  perdita dell'avviamento spettanti
          al  conduttore  in  caso  di  cessazione della locazione di
          immobili  urbani  adibiti  ad  usi  diversi  da  quello  di
          abitazione   e  indennita'  di  avviamento  delle  farmacie
          spettanti al precedente titolare;
                i) indennita'  spettanti  a  titolo  di risarcimento,
          anche  in  forma  assicurativa, dei danni consistenti nella
          perdita di redditi relativi a piu' anni;
                l) redditi  compresi  nelle  somme  attribuite  o nel
          valore  normale  dei  beni assegnati ai soci delle societa'
          indicate  nell'art.  5  nei  casi  di recesso, esclusione e
          riduzione  del  capitale  o agli eredi in caso di morte del
          socio,   e  redditi  imputati  ai  soci  in  dipendenza  di
          liquidazione,  anche concorsuale, delle societa' stesse, se
          il  periodo  di  tempo intercorso tra la costituzione della
          societa'  e la comunicazione del recesso o dell'esclusione,
          la  deliberazione  di  riduzione del capitale, la morte del
          socio  o  l'inizio della liquidazione e' superiore a cinque
          anni;
                m) redditi  compresi  nelle  somme  attribuite  o nel
          valore  normale  dei  beni  assegnati  ai  soci di societa'
          soggette  all'imposta  sul reddito delle persone giuridiche
          nei casi di recesso, riduzione del capitale e liquidazione,
          anche concorsuale, se il periodo di tempo intercorso tra la
          costituzione  della societa', la comunicazione del recesso,
          la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della
          liquidazione e' superiore a cinque anni;
                n) redditi  compresi nelle somme o nel valore normale
          dei  beni  attribuiti  alla  scadenza  dei  contratti e dei
          titoli  di  cui  alle  lettere  a), b), f) e g) del comma 1
          dell'art.  41,  quando  non  sono  soggetti a ritenuta alla
          fonte  a  titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il
          periodo di durata del contratto o del titolo e' superiore a
          cinque anni;
                n-bis) somme  conseguite  a  titolo  di  rimborso  di
          imposte  o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i
          quali  si  e' fruito della detrazione in periodi di imposta
          precedenti.  La  presente  disposizione non si applica alle
          spese  rimborsate  di cui all'art. 13-bis, comma 1, lettera
          c), quinto e sesto periodo.
              2. I redditi indicati alle lettere da g) a n) del comma
          1  sono  esclusi dalla tassazione separata se conseguiti da
          societa'  in  nome collettivo o in accomandita semplice; se
          conseguiti  da  persone  fisiche  nell'esercizio di imprese
          commerciali, sono tassati separatamente a condizione che ne
          sia   fatta   richiesta  nella  dichiarazione  dei  redditi
          relativa   al   periodo   di  imposta  al  quale  sarebbero
          imputabili come componenti del reddito di impresa.
              3.  Per  i redditi indicati alle lettere da d) a f) del
          comma  1  e per quelli indicati alle lettere da g) a n-bis)
          non  conseguiti  nell'esercizio  di  imprese commerciali il
          contribuente  ha facolta' di non avvalersi della tassazione
          separata    facendolo    constare    espressamente    nella
          dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in
          cui  e'  avvenuta  o  ha  avuto inizio la percezione. Per i
          redditi  indicati  alle  lettere  a),  b),  c) e c-bis) del
          comma 1   gli   uffici   provvedono  a  iscrivere  a  ruolo
          le maggiori imposte dovute con le modalita' stabilite negli
          articoli 17 e 18 ovvero facendo concorrere i redditi stessi
          alla  formazione  del  reddito complessivo dell'anno in cui
          sono  percepiti,  se  cio'  risulta  piu' favorevole per il
          contribuente.
              4.  (La  disposizione  del  comma 4 e' stata trasferita
          nell'art.  9,  quale  comma  5,  dall'art.  1,  decreto del
          Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42).".
              Per   il   testo   dell'art.   17  del  citato  decreto
          legislativo 9 luglio 1997, si rinvia alle note all'art. 83.