Art. 34.
                 (Disposizioni in materia di redditi
            di collaborazione coordinata e continuativa)

  1.  Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) nell'articolo 20, concernente applicazione dell'imposta ai non
residenti, al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
      "b)  i  redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui
alle  lettere  c),  c-bis),  f),  h),  h-bis),  i)  e  l) del comma 1
dell'articolo 47";
    b)  all'articolo  47,  concernente redditi assimilati a quello di
lavoro  dipendente,  al  comma  1, dopo la lettera c), e' inserita la
seguente:
      "c-bis)  le  somme  e  i  valori  in genere, a qualunque titolo
percepiti  nel  periodo  d'imposta,  anche  sotto forma di erogazioni
liberali,  in  relazione  agli  uffici  di  amministratore, sindaco o
revisore   di  societa',  associazioni  e  altri  enti  con  o  senza
personalita'  giuridica,  alla  collaborazione  a  giornali, riviste,
enciclopedie  e  simili, alla partecipazione a collegi e commissioni,
nonche'   quelli   percepiti   in  relazione  ad  altri  rapporti  di
collaborazione  aventi per oggetto la prestazione di attivita' svolte
senza  vincolo  di subordinazione a favore di un determinato soggetto
nel  quadro  di  un rapporto unitario e continuativo senza impiego di
mezzi   organizzati   e   con  retribuzione  periodica  prestabilita,
sempreche'  gli  uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti
istituzionali  compresi  nell'attivita'  di  lavoro dipendente di cui
all'articolo 46, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o
nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 49, comma 1,
concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente";
    c) all'articolo 13, concernente altre detrazioni, al comma 2-ter,
le  parole: ", il reddito di lavoro autonomo derivante da rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa" sono soppresse;
    d)  all'articolo  49,  concernente redditi di lavoro autonomo, al
comma 2, la lettera a) e' abrogata;
    e)  all'articolo  50,  concernente  determinazione del reddito di
lavoro autonomo, al comma 8, il primo periodo e' soppresso;
    f)  all'articolo  50,  concernente  determinazione del reddito di
lavoro  autonomo,  al  comma  8,  secondo  periodo, le parole: "dello
stesso   comma"   sono   sostituite  dalle  seguenti:  "del  comma  2
dell'articolo 49".
  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600,  recante  disposizioni  comuni  in materia di accertamento delle
imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 24, concernente ritenuta sui redditi assimilati a
quelli  di  lavoro  dipendente,  al  comma 1 e' aggiunto, in fine, il
seguente   periodo:  "Sulla  parte  imponibile  dei  redditi  di  cui
all'articolo  16,  comma  1, lettera c), del medesimo testo unico, la
ritenuta  e'  operata  a  titolo  di  acconto nella misura del 20 per
cento";
    b) all'articolo 24, dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente:
      "1-ter.  Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo
47,  comma  1,  lettera  c-bis),  del  testo  unico delle imposte sui
redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
dicembre  1986,  n. 917, in materia di redditi assimilati a quelli di
lavoro  dipendente, corrisposti a soggetti non residenti, deve essere
operata  una  ritenuta  a  titolo  d'imposta  nella misura del 30 per
cento";
    c)  all'articolo  25,  concernente ritenuta sui redditi di lavoro
autonomo  e  su  altri  redditi,  al  primo  comma, terzo periodo, le
parole: "di cui alle lettere a) e c) del terzo comma dell'articolo 49
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597
" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alla lettera c) del comma 2
dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917."  e  al  quarto periodo, le parole: "di cui alle lettere f) e g)
dell'articolo  12 del decreto stesso" sono sostituite dalle seguenti:
"di  cui  alle  lettere  c)  e  d) del comma 1 dell'articolo 16 dello
stesso testo unico, concernente tassazione separata".
  3.  Tutti  i  riferimenti all'articolo 49, comma 2, lettera a), del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi, approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  22  dicembre 1986, n. 917, concernente
redditi  di  lavoro  autonomo,  contenuti in disposizioni legislative
emanate  anteriormente  alla data di entrata in vigore della presente
legge  devono  intendersi  come  effettuati all'articolo 47, comma 1,
lettera   c-bis),  del  medesimo  testo  unico,  concernente  redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente.
  4.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente articolo si applicano a
decorrere dal 1° gennaio 2001.
 
          Nota all'art. 34:
              -  Si  riporta il testo degli articoli 13, 20, 47, 49 e
          50  del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con
          il   citato   decreto   del   Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre  1986,  n.  917,  cosi'  come  modificati dalla
          presente legge:
              "Art.  13  (Altre  detrazioni). - 1. Se alla formazione
          del  reddito  complessivo  concorrono uno o piu' redditi di
          lavoro dipendente spetta una detrazione dall'imposta lorda,
          rapportata  al  periodo  di lavoro o di pensione nell'anno,
          anche  a  fronte  delle  spese inerenti alla produzione del
          reddito, secondo i seguenti importi:
                a) lire  2.220.000  se  l'ammontare  complessivo  dei
          redditi di lavoro dipendente non supera lire 12.000.000; b)
          lire  2.100.000  se  l'ammontare complessivo dei redditi di
          lavoro  dipendente  e' superiore a lire 12.000.000 ma non a
          lire   12.300.000;   c)   lire   2.000.000  se  l'ammontare
          complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a
          lire 12.300.000 ma non a lire 12.600.000; d) lire 1.900.000
          se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente
          e' superiore a lire 12.600.000 ma non a lire 15.000.000; e)
          lire  1.750.000  se  l'ammontare complessivo dei redditi di
          lavoro  dipendente  e' superiore a lire 15.000.000 ma non a
          lire   15.300.000;   f)   lire   1.600.000  se  l'ammontare
          complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a
          lire 15.300.000 ma non a lire 15.600.000; g) lire 1.450.000
          se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente
          e' superiore a lire 15.600.000 ma non a lire 15.900.000; h)
          lire  1.330.000  se  l'ammontare complessivo dei redditi di
          lavoro  dipendente  e' superiore a lire 15.900.000 ma non a
          lire   16.000.000;   i)   lire   1.260.000  se  l'ammontare
          complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a
          lire 16.000.000 ma non a lire 17.000.000; l) lire 1.190.000
          se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente
          e' superiore a lire 17.000.000 ma non a lire 18.000.000; m)
          lire  1.120.000  se  l'ammontare complessivo dei redditi di
          lavoro  dipendente  e' superiore a lire 18.000.000 ma non a
          lire   19.000.000;   n)   lire   1.050.000  se  l'ammontare
          complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a
          lire  19.000.000  ma non a lire 30.000.000; o) lire 950.000
          se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente
          e' superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 40.000.000; p)
          lire  850.000  se  l'ammontare  complessivo  dei redditi di
          lavoro  dipendente  e' superiore a lire 40.000.000 ma non a
          lire 50.000.000; q) lire 750.000 se l'ammontare complessivo
          dei  redditi  di  lavoro  dipendente  e'  superiore  a lire
          50.000.000  ma  non  a  lire 60.000.000; r) lire 650.000 se
          l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e'
          superiore  a  lire  60.000.000 ma non a lire 60.300.000; s)
          lire  550.000  se  l'ammontare  complessivo  dei redditi di
          lavoro  dipendente  e' superiore a lire 60.300.000 ma non a
          lire 70.000.000; t) lire 450.000 se l'ammontare complessivo
          dei  redditi  di  lavoro  dipendente  e'  superiore  a lire
          70.000.000  ma  non  a  lire 80.000.000; u) lire 350.000 se
          l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e'
          superiore  a  lire  80.000.000 ma non a lire 90.000.000; v)
          lire  250.000  se  l'ammontare  complessivo  dei redditi di
          lavoro  dipendente  e' superiore a lire 90.000.000 ma non a
          lire 90.400.000; z) lire 150.000 se l'ammontare complessivo
          dei  redditi  di  lavoro  dipendente  e'  superiore  a lire
          90.400.000  ma  non a lire 100.000.000; aa) lire 100.000 se
          l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e'
          superiore a lire 100.000.000.
              2.   Se   alla   formazione   del  reddito  complessivo
          concorrono   soltanto   redditi   di   pensione   e  quello
          dell'unita'  immobiliare adibita ad abitazione principale e
          delle relative pertinenze, spetta una ulteriore detrazione,
          rapportata   al   periodo   di  pensione  nell'anno,  cosi'
          determinata:
                a) lire  190.000,  per i soggetti di eta' inferiore a
          75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione
          non supera lire 9.400.000;
                b) lire  120.000,  per i soggetti di eta' inferiore a
          75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione
          supera lire 9.400.000 ma non lire 18.000.000;
                c) lire 430.000, per i soggetti di eta' non inferiore
          a  75  anni,  se  l'ammontare  complessivo  dei  redditi di
          pensione non supera lire 9.400.000;
                d) lire 360.000, per i soggetti di eta' non inferiore
          a  75  anni,  se  l'ammontare  complessivo  dei  redditi di
          pensione supera lire 9.400.000 ma non lire 18.000.000;
                e) lire 180.000, per i soggetti di eta' non inferiore
          a  75  anni,  se  l'ammontare  complessivo  dei  redditi di
          pensione supera lire 18.000.000 ma non lire 18.500.000;
                f) lire  90.000, per i soggetti di eta' non inferiore
          a  75  anni,  se  l'ammontare  complessivo  dei  redditi di
          pensione supera lire 18.500.000 ma non lire 19.000.000.
              2-bis.  La detrazione di cui alle lettere c), d), e) ed
          f)  del  comma  2 compete a decorrere dal periodo d'imposta
          nel quale e' compiuto il settantacinquesimo anno di eta'.
              2-ter.  Se  alla  formazione  del  reddito  complessivo
          concorrono   soltanto   il   reddito,  non  superiore  alla
          deduzione  prevista  dall'art. 10, comma 3-bis, dell'unita'
          immobiliare   adibita  ad  abitazione  principale  e  delle
          relative  pertinenze,  il  reddito  derivante dagli assegni
          periodici percepiti in conseguenza di separazione legale ed
          effettiva,  di scioglimento o annullamento del matrimonio o
          di   cessazione  dei  suoi  effetti  civili  e  il  reddito
          derivante  da  rapporti  di  lavoro  dipendente  di  durata
          inferiore   all'anno,   spetta  una  detrazione  secondo  i
          seguenti importi:
                a) lire   300.000,   se   l'ammontare   del   reddito
          complessivo non supera lire 9.100.000;
                b) lire   200.000,   se   l'ammontare   del   reddito
          complessivo supera lire 9.100.000 ma non lire 9.300.000;
                c) lire   100.000,   se   l'ammontare   del   reddito
          complessivo supera lire 9.300.000 ma non lire 9.600.000.
              3.   Se   alla   formazione   del  reddito  complessivo
          concorrono  uno o piu' redditi di lavoro autonomo di cui al
          comma  1  dell'art.  49  o  di  impresa di cui all'art. 79,
          spetta  una  detrazione  dall'imposta lorda, non cumulabile
          con quella prevista dal comma 1, pari a:
                a) lire  1.110.000  se  l'ammontare  complessivo  dei
          redditi  di  lavoro  autonomo  e di impresa non supera lire
          9.100.000; b) lire 1.000.000 se l'ammontare complessivo dei
          redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire
          9.100.000  ma  non  a  lire  9.300.000;  c) lire 900.000 se
          l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di
          impresa  e'  superiore  a  lire  9.300.000  ma  non  a lire
          9.600.000;  d)  lire 800.000 se l'ammontare complessivo dei
          redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire
          9.600.000  ma  non  a  lire  9.900.000;  e) lire 700.000 se
          l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di
          impresa  e'  superiore  a  lire  9.900.000  ma  non  a lire
          15.000.000;  f) lire 600.000 se l'ammontare complessivo dei
          redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire
          15.000.000  ma  non  a  lire 15.300.000; g) lire 480.000 se
          l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di
          impresa  e'  superiore  a  lire  15.300.000  ma  non a lire
          16.000.000;  h) lire 410.000 se l'ammontare complessivo dei
          redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire
          16.000.000  ma  non  a  lire 17.000.000; i) lire 340.000 se
          l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di
          impresa  e'  superiore  a  lire  17.000.000  ma  non a lire
          18.000.000;  l) lire 270.000 se l'ammontare complessivo dei
          redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire
          18.000.000  ma  non  a  lire 19.000.000; m) lire 200.000 se
          l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di
          impresa  e'  superiore  a  lire  19.000.000  ma  non a lire
          30.000.000;  n) lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei
          redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire
          30.000.000 ma non a lire 60.000.000.".
              "Art.  20 (Applicazione dell'imposta ai non residenti).
          1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei
          non  residenti si considerano prodotti nel territorio dello
          Stato:
                a) i redditi fondiari;
                b) i  redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da
          soggetti  residenti nel territorio dello Stato o da stabili
          organizzazioni   nel  territorio  stesso  di  soggetti  non
          residenti,  con esclusione degli interessi e altri proventi
          derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali;
                c) i   redditi  di  lavoro  dipendente  prestato  nel
          territorio  dello  Stato,  compresi  i redditi assimilati a
          quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere a) e b) del
          comma 1 dell'art. 47;
                d) i   redditi   di   lavoro  autonomo  derivanti  da
          attivita' esercitate nel territorio dello Stato;
                e) i   redditi  di  impresa  derivanti  da  attivita'
          esercitate  nel  territorio  dello  Stato  mediante stabili
          organizzazioni;
                f) i  redditi  diversi  derivanti da attivita' svolte
          nel  territorio  dello  Stato  e da beni che si trovano nel
          territorio  stesso,  nonche' le plusvalenze derivanti dalla
          cessione  a  titolo  oneroso  di partecipazioni in societa'
          residenti, con esclusione:
                  1) delle plusvalenze di cui alla lettera c-bis) del
          comma  1,  dell'art.  81,  derivanti  da  cessione a titolo
          oneroso  di  partecipazioni in societa' residenti negoziate
          in mercati regolamentati, ovunque detenute;
                  2) delle plusvalenze di cui alla lettera c-ter) del
          medesimo  articolo  derivanti  da cessione a titolo oneroso
          ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di merci e
          di certificati di massa negoziati in mercati regolamentati,
          nonche'   da  cessione  o  da  prelievo  di  valute  estere
          rivenienti da depositi e conti correnti;
                  3)  dei  redditi  di  cui  alle lettere c-quater) e
          c-quinquies)  del  medesimo articolo derivanti da contratti
          conclusi,  anche attraverso l'intervento d'intermediari, in
          mercati regolamentati;
                g) i  redditi  di  cui  all'art. 5 imputabili a soci,
          associati o partecipanti non residenti.
              2.  Indipendentemente  dalle  condizioni  di  cui  alle
          lettere c), d), e) e f) del comma 1 si considerano prodotti
          nel  territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da
          soggetti  residenti nel territorio dello Stato o da stabili
          organizzazioni   nel  territorio  stesso  di  soggetti  non
          residenti:
                a) le  pensioni,  gli assegni ad esse assimilati e le
          indennita' di fine rapporto di cui alle lettere a), c), d),
          e) e f) del comma 1 dell'art. 16;
                b) i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
          di cui alle lettere c), c-bis), f), h), h-bis), i) e l) del
          comma 1 dell'art. 47;
                c) i    compensi   per   l'utilizzazione   di   opere
          dell'ingegno,  di  brevetti  industriali  e  di  marchi  di
          impresa   nonche'   di  processi,  formule  e  informazioni
          relativi  ad  esperienze  acquisite  nel campo industriale,
          commerciale o scientifico;
                d) i compensi corrisposti da imprese, societa' o enti
          non  residenti  per  prestazioni artistiche o professionali
          effettuate per loro conto nel territorio dello Stato.".
              "Art.   47  (Redditi  assimilati  a  quelli  di  lavoro
          dipendente).  -  1.  Sono  assimilati  ai redditi di lavoro
          dipendente:
                a) i  compensi  percepiti,  entro i limiti dei salari
          correnti maggiorati  del  20 per cento, dai lavoratori soci
          delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative
          di   servizi,   delle   cooperative  agricole  e  di  prima
          trasformazione  dei  prodotti  agricoli e delle cooperative
          della piccola pesca;
                b) le  indennita'  e i compensi percepiti a carico di
          terzi  dai  prestatori  di  lavoro dipendente per incarichi
          svolti  in  relazione  a  tale  qualita',  ad esclusione di
          quelli   che   per   clausola  contrattuale  devono  essere
          riversati  al  datore  di  lavoro e di quelli che per legge
          devono essere riversati allo Stato;
                c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa
          di  studio  o  di  assegno,  premio  o sussidio per fini di
          studio o di addestramento professionale, se il beneficiario
          non   e'  legato  da  rapporti  di  lavoro  dipendente  nei
          confronti del soggetto erogante;
              c-bis)  le  somme  e  i  valori  in genere, a qualunque
          titolo  percepiti  nel periodo d'imposta, anche sotto forma
          di   erogazioni  liberali,  in  relazione  agli  uffici  di
          amministratore,    sindaco    o   revisore   di   societa',
          associazioni   e   altri  enti  con  o  senza  personalita'
          giuridica,   alla   collaborazione   a  giornali,  riviste,
          enciclopedie  e  simili,  alla  partecipazione  a collegi e
          commissioni, nonche' quelli percepiti in relazione ad altri
          rapporti   di   collaborazione   aventi   per   oggetto  la
          prestazione   di   attivita'   svolte   senza   vincolo  di
          subordinazione  a  favore  di  un  determinato soggetto nel
          quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego
          di   mezzi   organizzati   e   con  retribuzione  periodica
          prestabilita, sempreche' gli uffici o le collaborazioni non
          rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attivita'
          di   lavoro   dipendente  di  cui  all'art.  46,  comma  1,
          concernente  redditi  di  lavoro dipendente, o nell'oggetto
          dell'arte  o  professione  di  cui  all'art.  49,  comma 1,
          concernente  redditi  di  lavoro  autonomo,  esercitate dal
          contribuente;
                d) le   remunerazioni  dei  sacerdoti,  di  cui  agli
          articoli  24,  33,  lettera  a), e 34 della legge 20 maggio
          1985, n. 222, nonche' le congrue e i supplementi di congrua
          di  cui  all'art.  33,  primo  comma, della legge 26 luglio
          1974, n. 343;
                e) i  compensi  per  l'attivita' libero professionale
          intramuraria   del   personale   dipendente   del  Servizio
          sanitario  nazionale, del personale di cui all'art. 102 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
          382 e del personale di cui all'art. 6, comma 5, del decreto
          legislativo   30 dicembre   1992,   n.  502,  e  successive
          modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui all'art.
          1, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
                f) le  indennita',  i gettoni di presenza e gli altri
          compensi  corrisposti  dallo  Stato,  dalle  regioni, dalle
          province   e   dai  comuni  per  l'esercizio  di  pubbliche
          funzioni,  nonche'  i  compensi corrisposti ai membri delle
          commissioni  tributarie,  ai giudici di pace e agli esperti
          del  Tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che
          per legge debbono essere riversati allo Stato;
                g) le  indennita'  di  cui  all'art.  1  della  legge
          31 ottobre   1965,  n.  1261,  e  all'art.  1  della  legge
          13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento
          nazionale   e  del  Parlamento  europeo  e  le  indennita',
          comunque  denominate,  percepite  per le cariche elettive e
          per  le  funzioni  di  cui  agli  articoli  114 e 135 della
          Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816, nonche'
          i  conseguenti  assegni  vitalizi  percepiti  in dipendenza
          dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni
          e l'assegno del Presidente della Repubblica;
                h) le   rendite   vitalizie  e  le  rendite  a  tempo
          determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle
          aventi  funzione  previdenziale. Le rendite aventi funzione
          previdenziale   sono   quelle  derivanti  da  contratti  di
          assicurazione  sulla vita stipulati con imprese autorizzate
          dall'Istituto  per la vigilanza sulle assicurazioni private
          (ISVAP)  ad  operare  nel  territorio  dello Stato, o quivi
          operanti  in  regime  di  stabilimento  o di prestazioni di
          servizi,  che  non  consentano  il  riscatto  della rendita
          successivamente all'inizio dell'erogazione;
              h-bis)  le prestazioni pensionistiche di cui al decreto
          legislativo 21 aprile 1993, n. 124, comunque erogate;
                i) gli  altri assegni periodici, comunque denominati,
          alla cui produzione non concorrono attualmente ne' capitale
          ne'  lavoro,  compresi quelli indicati alle lettere c) e d)
          del  comma  1  dell'art.  10  tra  gli  oneri deducibili ed
          esclusi  quelli  indicati  alla  lettera  c)  del  comma  1
          dell'art. 41;
                l) i  compensi  percepiti  dai  soggetti impegnati in
          lavori   socialmente  utili  in  conformita'  a  specifiche
          disposizioni normative.
              2.  I  redditi  di cui alla lettera a) del comma 1 sono
          assimilati ai redditi di lavoro dipendente a condizione che
          la  cooperativa  sia  iscritta  nel  registro prefettizio o
          nello  schedario  generale  della cooperazione, che nel suo
          statuto  siano  inderogabilmente indicati i princi'pi della
          mutualita' stabiliti dalla legge e che tali princi'pi siano
          effettivamente osservati.
              3. Per i redditi indicati alle lettere e), f), g), h) e
          i)  del  comma  1  l'assimilazione  ai  redditi  di  lavoro
          dipendente  non  comporta  le detrazioni previste dall'art.
          13.".
              "Art.  49  (Redditi  di  lavoro  autonomo).  -  1. Sono
          redditi    di   lavoro   autonomo   quelli   che   derivano
          dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti
          e   professioni  si  intende  l'esercizio  per  professione
          abituale,  ancorche'  non esclusiva, di attivita' di lavoro
          autonomo   diverse  da  quelle  considerate  nel  capo  VI,
          compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera
          c) del comma 3 dell'art. 5.
              2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:
                a) (lettera abrogata);
                b) i redditi derivanti dalla utilizzazione economica,
          da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di
          brevetti  industriali e di processi, formule o informazioni
          relativi  ad  esperienze  acquisite  in  campo industriale,
          commerciale   o   scientifico,   se   non  sono  conseguiti
          nell'esercizio di imprese commerciali;
                c) le  partecipazioni  agli utili di cui alla lettera
          f)  del comma 1 dell'art. 41 quando l'apporto e' costituito
          esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
                d) le   partecipazioni   agli   utili   spettanti  ai
          promotori  e  ai  soci fondatori di societa' per azioni, in
          accomandita per azioni e a responsabilita' limitata;
                e) le  indennita'  per  la  cessazione di rapporti di
          agenzia;
                f) i  redditi  derivanti dall'attivita' di levata dei
          protesti  esercitata  dai segretari comunali ai sensi della
          legge 12 giugno 1973, n. 349.
              3.  Per  i redditi derivanti dalle prestazioni sportive
          oggetto  di contratto di lavoro autonomo, di cui alla legge
          23 marzo 1981, n. 91, si applicano le disposizioni relative
          ai redditi indicati alla lettera a) del comma 2.".
              "Art.   50   (Determinazione   del  reddito  di  lavoro
          autonomo). - 1. Il reddito derivante dall'esercizio di arti
          e   professioni   e'   costituito   dalla   differenza  tra
          l'ammontare  dei  compensi  in denaro o in natura percepiti
          nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione
          agli  utili,  e  quello  delle  spese sostenute nel periodo
          stesso  nell'esercizio dell'arte o della professione, salvo
          quanto  stabilito  nei  successivi  commi.  I compensi sono
          computati   al   netto   dei   contributi  previdenziali  e
          assistenziali  stabiliti  dalla legge a carico del soggetto
          che li corrisponde.
              2.  Per  i beni strumentali per l'esercizio dell'arte o
          professione,  esclusi gli immobili e gli oggetti d'arte, di
          antiquariato  o  da  collezione  di  cui  al  comma 5, sono
          ammesse  in  deduzione  quote  annuali  di ammortamento non
          superiori  a  quelle  risultanti dall'applicazione al costo
          dei  beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni
          omogenei,  con  decreto  del  Ministro  delle  finanze.  E'
          tuttavia  consentita la deduzione integrale, nel periodo di
          imposta  in  cui  sono  state  sostenute,  delle  spese  di
          acquisizione  di beni strumentali il cui costo unitario non
          sia  superiore a 1 milione di lire. La deduzione dei canoni
          di  locazione  finanziaria  di  beni  mobili  e'  ammessa a
          condizione  che  la  durata del contratto non sia inferiore
          alla  meta'  del  periodo di ammortamento corrispondente al
          coefficiente   stabilito  nel  predetto  decreto.  Per  gli
          immobili    strumentali   per   l'esercizio   dell'arte   o
          professione  utilizzati  in  base  a contratto di locazione
          finanziaria  e'  ammesso  in deduzione un importo pari alla
          rendita  catastale.  I  canoni  di locazione finanziaria di
          beni  mobili  sono deducibili nel periodo di imposta in cui
          maturano.   Le   spese  relative  all'ammodernamento,  alla
          ristrutturazione   e  alla  manutenzione  straordinaria  di
          immobili  utilizzati  nell'esercizio  di arti e professioni
          sono  deducibili in quote costanti nel periodo d'imposta in
          cui sono sostenute e nei quattro successivi.
              3.  Le  spese  relative  all'acquisto  di  beni  mobili
          diversi   da   quelli   indicati   nel   comma  4,  adibiti
          promiscuamente  all'esercizio  dell'arte  o  professione  e
          all'uso   personale   o  familiare  del  contribuente  sono
          ammortizzabili,  o  deducibili  se il costo unitario non e'
          superiore  a  1  milione  di  lire, nella misura del 50 per
          cento;  nella  stessa  misura  sono  deducibili i canoni di
          locazione  anche  finanziaria  e  di  noleggio  e  le spese
          relativi   all'impiego  di  tali  beni.  Per  gli  immobili
          utilizzati  promiscuamente  e' deducibile una somma pari al
          50  per  cento della rendita catastale, anche se utilizzati
          in  base  a  contratto di locazione finanziaria, ovvero una
          somma  pari  al  50  per  cento  del canone di locazione, a
          condizione  che  il  contribuente non disponga nel medesimo
          comune    di    altro   immobile   adibito   esclusivamente
          all'esercizio  dell'arte o professione. Nella stessa misura
          sono  deducibili  le  spese  per  i servizi relativi a tali
          immobili   nonche'   quelle   relative  all'ammodernamento,
          ristrutturazione   e   manutenzione   straordinaria   degli
          immobili utilizzati.
              3-bis.  Le quote di ammortamento, i canoni di locazione
          finanziaria   o  di  noleggio  e  le  spese  di  impiego  e
          manutenzione  relativi  ad apparecchiature terminali per il
          servizio  radiomobile  pubblico  terrestre di comunicazione
          soggette  alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa
          al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
          n. 641, sono deducibili nella misura del 50 per cento.
              4. (Abrogato).
              5.  Le  spese  relative  a  prestazioni alberghiere e a
          somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi
          sono   deducibili   per  un  importo  complessivamente  non
          superiore  al  2  per  cento  dell'ammontare  dei  compensi
          percepiti   nel   periodo   di   imposta.   Le   spese   di
          rappresentanza  sono deducibili nei limiti dell'1 per cento
          dei   compensi  percepiti  nel  periodo  di  imposta.  Sono
          comprese   nelle   spese  di  rappresentanza  anche  quelle
          sostenute  per  l'acquisto  o  l'importazione di oggetti di
          arte,  di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati
          come   beni   strumentali   per   l'esercizio  dell'arte  o
          professione,  nonche'  quelle  sostenute  per  l'acquisto o
          l'importazione  di beni destinati ad essere ceduti a titolo
          gratuito;  le spese di partecipazione a convegni, congressi
          e  simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse
          quelle  di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura
          del 50 per cento del loro ammontare.
              6. Tra le spese per prestazioni di lavoro deducibili si
          comprendono,  salvo  il  disposto  di  cui al comma 6-bis),
          anche le quote delle indennita' di cui alle lettere a) e c)
          del  comma  1 dell'art. 16 maturate nel periodo di imposta.
          Le  spese  di  vitto  e alloggio sostenute per le trasferte
          effettuate  fuori  dal  territorio  comunale dai lavoratori
          dipendenti   degli   esercenti   arti  e  professioni  sono
          deducibili  nelle misure previste dal comma 1-ter dell'art.
          62.
              6-bis.  Non  sono  ammesse  deduzioni per i compensi al
          coniuge,  ai  figli, affidati o affiliati, minori di eta' o
          permanentemente  inabili al lavoro, nonche' agli ascendenti
          dell'artista  o  professionista ovvero dei soci o associati
          per  il  lavoro  prestato  o  l'opera  svolta nei confronti
          dell'artista  o  professionista  ovvero  della  societa'  o
          associazione.  I  compensi  non  ammessi  in  deduzione non
          concorrono   a   formare   il   reddito   complessivo   dei
          percipienti.
              7. (Abrogato).
              8.  I  redditi  indicati  alla  lettera  b) del comma 2
          dell'articolo 49   sono   costituiti   dall'ammontare   dei
          proventi  in  denaro  o  in natura percepiti nel periodo di
          imposta,  anche  sotto  forma di partecipazione agli utili,
          ridotto  del 25 per cento a titolo di deduzione forfettaria
          delle  spese;  le partecipazioni agli utili e le indennita'
          di cui alle lettere c), d), ed e) costituiscono reddito per
          l'intero  ammontare  percepito  nel  periodo  di imposta. I
          redditi  indicati  alla  lettera f) dello stesso comma sono
          costituiti  dall'ammontare  dei  compensi  in  denaro  o in
          natura percepiti nel periodo di imposta, ridotto del 15 per
          cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese.".
              - Si riporta il testo degli articoli 24 e 25 del citato
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n. 600, cosi' come modificato dalla presente legge:
              "Art.  24  (Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di
          lavoro  dipendente).  - 1. I soggetti indicati nel comma 1,
          dell'art. 23, che corrispondono redditi di cui all'art. 47,
          comma  1,  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre  1986,  n.  917,  devono  operare  all'atto del
          pagamento   degli  stessi,  con  obbligo  di  rivalsa,  una
          ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle
          persone  fisiche  sulla  parte imponibile di detti redditi,
          determinata  a  norma  dell'art.  48-bis del predetto testo
          unico.  Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti
          redditi  non  trovi  capienza,  in  tutto  o  in parte, sui
          contestuali  pagamenti in denaro, il sostituito e' tenuto a
          versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare
          della  ritenuta. Si applicano, in quanto compatibili, tutte
          le  disposizioni dell'art. 23 e, in particolare, i commi 2,
          3  e  4. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'art.
          16,  comma  1,  lettera  c),  del  medesimo testo unico, la
          ritenuta e' operata a titolo di acconto nella misura del 20
          per cento.
              1-bis.  Sulla  parte  imponibile  dei  compensi  di cui
          all'art.  48-bis,  comma 1, lettera d-bis), del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e'
          operata  una  ritenuta  a  titolo  d'imposta con l'aliquota
          prevista  per  il  primo  scaglione  di reddito, maggiorata
          delle addizionali vigenti.
              1-ter.  Sulla  parte  imponibile  dei  redditi  di  cui
          all'art. 47, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della  Repubblica  22 dicembre  1986, n. 917, in materia di
          redditi   assimilati   a   quelli   di  lavoro  dipendente,
          corrisposti  a  soggetti non residenti, deve essere operata
          una  ritenuta  a  titolo  d'imposta nella misura del 30 per
          cento.
              2. (Abrogato).".
              "Art.  25 (Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su
          altri  redditi).  -  I  soggetti  indicati  nel primo comma
          dell'art.  23,  che  corrispondono a soggetti residenti nel
          territorio  dello Stato compensi comunque denominati, anche
          sotto  forma  di partecipazione agli utili, per prestazioni
          di  lavoro  autonomo, ancorche' non esercitate abitualmente
          ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi, devono
          operare  all'atto  del  pagamento  una  ritenuta del 20 per
          cento  a  titolo  di acconto dell'imposta sul reddito delle
          persone  fisiche  dovuta  dai percipienti, con l'obbligo di
          rivalsa.  La  predetta  ritenuta  deve  essere  operata dal
          condominio  quale  sostituto  d'imposta  anche sui compensi
          percepiti  dall'amministratore  di  condominio.  La  stessa
          ritenuta  deve  essere operata sulla parte imponibile delle
          somme  di cui alla lettera b) e sull'intero ammontare delle
          somme  di  cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 49 del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917.  La  ritenuta  e'  elevata  al 20 per cento per le
          indennita'  di  cui  alle  lettere  c)  e  d)  del  comma 1
          dell'art.   16   dello   stesso  testo  unico,  concernente
          tassazione  separata.  La  ritenuta non deve essere operata
          per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese.
              Salvo  quanto  disposto  nell'ultimo comma del presente
          articolo,  se  i  compensi e le altre somme di cui al comma
          precedente  sono corrisposti a soggetti non residenti, deve
          essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura
          del  30  per  cento,  anche  per  le prestazioni effettuate
          nell'esercizio  di  imprese. Ne sono esclusi i compensi per
          prestazioni  di  lavoro  autonomo  effettuate  all'estero e
          quelli  corrisposti  a  stabili organizzazioni in Italia di
          soggetti non residenti.
              Le  disposizioni  dei precedenti commi non si applicano
          ai  compensi di importo inferiore a lire 50.000 corrisposti
          dai  soggetti  indicati  nella  lettera c) dell'art. 2, del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n.  598,  per prestazioni di lavoro autonomo non esercitato
          abitualmente   e   sempreche'   non  costituiscano  acconto
          di maggiori compensi.
              I  compensi e le somme di cui al n. 9) dell'art. 19 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n.  597  corrisposti  a  non residenti sono soggetti ad una
          ritenuta  del  30  per cento a titolo d'imposta sulla parte
          imponibile  del  loro ammontare. Ne sono esclusi i compensi
          corrisposti  a  stabili organizzazioni nel territorio dello
          Stato di soggetti non residenti.".