Art. 36.
         (Redditi da lavoro dipendente prodotto all'estero)

  1.  Nell'articolo  48  del  testo  unico delle imposte sui redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986,  n.  917,  concernente  determinazione  del  reddito  di lavoro
dipendente, dopo il comma 8, e' inserito il seguente:
    "8-bis.  In  deroga  alle  disposizioni  dei  commi  da 1 a 8, il
reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa
e  come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di
dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a
183   giorni,   e'   determinato   sulla   base   delle  retribuzioni
convenzionali  definite  annualmente  con il decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 4, comma 1, del
decreto-legge  31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398".
  2.  Nell'articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31
luglio  1987,  n.  317,  convertito, con modificazioni, dalla legge 3
ottobre  1987,  n.  398, dopo le parole: "di concerto con il Ministro
del tesoro", sono aggiunte le seguenti: "e con quello delle finanze".
3.  Nell'articolo  23,  concernente  ritenute  sui  redditi di lavoro
dipendente,  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973,  n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
    "1-bis.  I  soggetti che adempiono agli obblighi contributivi sui
redditi  di lavoro dipendente prestato all'estero di cui all'articolo
48,  concernente  determinazione  del  reddito  di lavoro dipendente,
comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
devono in ogni caso operare le relative ritenute".
  4.  L'articolo 15 del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505,
recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi
2 settembre 1997, n. 314, 21 novembre 1997, n. 461, 18 dicembre 1997,
n. 466, e 18 dicembre 1997, n. 467, e' abrogato.
 
          Note all'art. 36:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 48 del Testo unico
          delle   imposte  sui  redditi  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, cosi'
          come modificato dalla presente legge:
              "Art.   48   (Determinazione   del  reddito  di  lavoro
          dipendente).  -  1. Il  reddito  di  lavoro  dipendente  e'
          costituito  da  tutte  le  somme  e  i  valori in genere, a
          qualunque  titolo  percepiti  nel  periodo d'imposta, anche
          sotto   forma  di  erogazioni  liberali,  in  relazione  al
          rapporto  di  lavoro.  Si considerano percepiti nel periodo
          d'imposta  anche le somme e i valori in genere, corrisposti
          dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio
          del   periodo   d'imposta   successivo   a  quello  cui  si
          riferiscono.
              2. Non concorrono a formare il reddito:
                a) i contributi previdenziali e assistenziali versati
          dal  datore  di  lavoro  o dal lavoratore in ottemperanza a
          disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria
          versati  dal  datore  di  lavoro o dal lavoratore ad enti o
          casse   aventi   esclusivamente   fine   assistenziale   in
          conformita'  a  disposizioni di contratto o di accordo o di
          regolamento   aziendale   per   un  importo  non  superiore
          complessivamente  a  lire  7.000.000 fino all'anno 2002 e a
          lire  6.000.000  per  l'anno  2003,  diminuite  negli  anni
          successivi  in  ragione  di  lire 500.000 annue fino a lire
          3.500.000.  Fermi  restando  i suddetti limiti, a decorrere
          dal 1 gennaio 2003 il suddetto importo e' determinato dalla
          differenza  tra  lire  6.500.000 e l'importo dei contributi
          versati,  entro  i  valori fissati dalla lettera e-ter) del
          comma  1  dell'art.  10,  ai Fondi integrativi del Servizio
          sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'art.
          9  del  decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n. 502, e
          successive modificazioni;
                b) le  erogazioni  liberali  concesse in occasione di
          festivita'  o  ricorrenze alla generalita' o a categorie di
          dipendenti  non  superiori  nel  periodo  d'imposta  a lire
          500.000,   nonche'   i   sussidi  occasionali  concessi  in
          occasione  di  rilevanti esigenze personali o familiari del
          dipendente   e  quelli  corrisposti  a  dipendenti  vittime
          dell'usura  ai  sensi  della  legge 7 marzo 1996, n. 108, o
          ammessi  a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei
          danni  conseguenti  a rifiuto opposto a richieste estorsive
          ai  sensi  del  decreto-legge  31 dicembre  1991,  n.  419,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  18 febbraio
          1992, n. 172;
                c) le  somministrazioni  di vitto da parte del datore
          di lavoro, nonche' quelle in mense organizzate direttamente
          dal   datore   di  lavoro  o  gestite  da  terzi,  o,  fino
          all'importo  complessivo  giornaliero  di  lire  10.240, le
          prestazioni  e  le  indennita' sostitutive corrisposte agli
          addetti  ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a
          carattere temporaneo o ad unita' produttive ubicate in zone
          dove manchino strutture o servizi di ristorazione;
                d) le  prestazioni di servizi di trasporto collettivo
          alla  generalita'  o  a  categorie  di dipendenti; anche se
          affidate   a  terzi  ivi  compresi  gli  esercenti  servizi
          pubblici;
                e) i  compensi  reversibili di cui alle lettere b) ed
          f) del comma 1 dell'art. 47;
                f) l'utilizzazione  delle  opere e dei servizi di cui
          al  comma  1  dell'art.  65  da  parte dei dipendenti e dei
          soggetti indicati nell'art. 12;
              f-bis)  le  somme  erogate  dal  datore  di lavoro alla
          generalita'  dei dipendenti o a categorie di dipendenti per
          frequenza  di  asili  nido e di colonie climatiche da parte
          dei  familiari  indicati nell'art. 12, nonche' per borse di
          studio a favore dei medesimi familiari;
                g) il  valore  delle  azioni offerte alla generalita'
          dei    dipendenti    per    un    importo   non   superiore
          complessivamente  nel periodo d'imposta a lire 4 milioni, a
          condizione   che  non  siano  riacquistate  dalla  societa'
          emittente  o  dal  datore di lavoro o comunque cedute prima
          che  siano  trascorsi  almeno  tre  anni  dalla percezione;
          qualora  le azioni siano cedute prima del predetto termine,
          l'importo  che  non  ha  concorso  a  formare il reddito al
          momento  dell'acquisto  e'  assoggettato  a  tassazione nel
          periodo d'imposta in cui avviene la cessione;
              g-bis)  la  differenza  tra  il  valore delle azioni al
          momento  dell'assegnazione  e  l'ammontare  corrisposto dal
          dipendente,  a  condizione  che  il  predetto ammontare sia
          almeno  pari  al  valore  delle  azioni  stesse  alla  data
          dell'offerta;  se  le  partecipazioni, i titoli o i diritti
          posseduti  dal  dipendente rappresentano una percentuale di
          diritti  di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di
          partecipazione  al capitale o al patrimonio superiore al 10
          per  cento,  la  predetta  differenza concorre in ogni caso
          interamente a formare il reddito;
                h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui
          all'art.  10  e  alle  condizioni  ivi previste, nonche' le
          erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformita' a
          contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a
          fronte  delle  spese  sanitarie di cui allo stesso art. 10,
          comma  1,  lettera  b). Gli importi delle predette somme ed
          erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro;
                i) le  mance  percepite dagli impiegati tecnici delle
          case  da  gioco  (croupiers) direttamente o per effetto del
          riparto a cura di appositi organismi costituiti all'interno
          dell'impresa  nella  misura del 25 per cento dell'ammontare
          percepito nel periodo d'imposta.
              2-bis.  Le disposizioni di cui alle lettere g) e g-bis)
          del  comma 2 si applicano esclusivamente alle azioni emesse
          dall'impresa  con  la  quale il contribuente intrattiene il
          rapporto di lavoro, nonche' a quelle emesse da societa' che
          direttamente  o  indirettamente,  controllano  la  medesima
          impresa,  ne  sono  controllate  o  sono  controllate dalla
          stessa societa' che controlla l'impresa.
              3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di
          cui  al  comma  1,  compresi  quelli  dei beni ceduti e dei
          servizi  prestati  al  coniuge del dipendente o a familiari
          indicati  nell'art. 12, o il diritto di ottenerli da terzi,
          si  applicano  le disposizioni relative alla determinazione
          del  valore  normale  dei  beni  e  dei  servizi  contenute
          nell'art.  9.  Il  valore  normale  dei  generi  in  natura
          prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti e' determinato
          in  misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa
          azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare
          il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati
          se  complessivamente  di  importo non superiore nel periodo
          d'imposta   a  lire  500.000;  se  il  predetto  valore  e'
          superiore  al citato limite, lo stesso concorre interamente
          a formare il reddito.
              4. Ai fini dell'applicazione del comma 3:
                a) per  gli  autoveicoli indicati nell'art. 54, comma
          1,  lettere  a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile
          1992,  n.  285, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso
          promiscuo,   si   assume   il  30  per  cento  dell'importo
          corrispondente  ad una percorrenza convenzionale di 15 mila
          chilometri  calcolato  sulla base del costo chilometrico di
          esercizio    desumibile   dalle   tabelle   nazionali   che
          l'Automobile   club   d'Italia   deve  elaborare  entro  il
          30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle
          finanze   che   provvede   alla   pubblicazione   entro  il
          31 dicembre,  con effetto dal periodo d'imposta successivo,
          al   netto  degli  ammontari  eventualmente  trattenuti  al
          dipendente;
                b) in caso di concessione di prestiti si assume il 50
          per  cento  della  differenza tra l'importo degli interessi
          calcolato  al  tasso ufficiale di sconto vigente al termine
          di  ciascun  anno  e l'importo degli interessi calcolato al
          tasso  applicato  sugli  stessi.  Tale  disposizione non si
          applica per i prestiti stipulati anteriormente al 1 gennaio
          1997,  per  quelli  di  durata  inferiore  ai  dodici  mesi
          concessi,  a  seguito  di  accordi aziendali, dal datore di
          lavoro  ai  dipendenti  in  contratto  di solidarieta' o in
          cassa   integrazione   guadagni   o  a  dipendenti  vittime
          dell'usura  ai  sensi  della  legge 7 marzo 1996, n. 108, o
          ammessi  a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei
          danni  conseguenti  a rifiuto opposto a richieste estorsive
          ai  sensi  del  decreto-legge  31 dicembre  1991,  n.  419,
          convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992,
          n. 172;
                c) per  i  fabbricati concessi in locazione, in uso o
          in  comodato,  si  assume  la  differenza  tra  la  rendita
          catastale  del  fabbricato  aumentata  di  tutte  le  spese
          inerenti  il  fabbricato  stesso,  comprese le utenze non a
          carico   dell'utilizzatore  e  quanto  corrisposto  per  il
          godimento  del fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi
          in   connessione   all'obbligo  di  dimorare  nell'alloggio
          stesso,   si   assume   il  30  per  cento  della  predetta
          differenza. Per i fabbricati che non devono essere iscritti
          nel  catasto  si  assume  la  differenza  tra il valore del
          canone  di  locazione determinato in regime vincolistico o,
          in   mancanza,  quello  determinato  in  regime  di  libero
          mercato,   e   quanto  corrisposto  per  il  godimento  del
          fabbricato.
              5.  Le  indennita'  percepite  per  le  trasferte  o le
          missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare
          il  reddito  per  la parte eccedente lire 90.000 al giorno,
          elevate  a  lire  150.000  per  le trasferte all'estero, al
          netto  delle  spese  di  viaggio e di trasporto; in caso di
          rimborso  delle  spese  di  alloggio,  ovvero  di quelle di
          vitto,  o  di  alloggio  o  vitto  fornito gratuitamente il
          limite  e' ridotto di un terzo. Il limite e' ridotto di due
          terzi  in  caso di rimborso sia delle spese di alloggio che
          di  quelle  di  vitto.  In caso di rimborso analitico delle
          spese   per  trasferte  o  missioni  fuori  del  territorio
          comunale  non concorrono a formare il reddito i rimborsi di
          spese  documentate  relative  al  vitto,  all'alloggio,  al
          viaggio  e al trasporto, nonche' i rimborsi di altre spese,
          anche   non   documentabili,  eventualmente  sostenute  dal
          dipendente,  sempre  in  occasione  di  dette  trasferte  o
          missioni,  fino  all'importo  massimo  giornaliero  di lire
          30.000,  elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero.
          Le  indennita'  o  i  rimborsi  di  spese  per le trasferte
          nell'ambito  del  territorio comunale, tranne i rimborsi di
          spese  di trasporto comprovate da documenti provenienti dal
          vettore, concorrono a formare il reddito.
              6.  Le  indennita'  e  le maggiorazioni di retribuzione
          spettanti    ai    lavoratori    tenuti    per    contratto
          all'espletamento   delle  attivita'  lavorative  in  luoghi
          sempre  variabili  e  diversi,  anche  se  corrisposte  con
          carattere di continuita', le indennita' di navigazione e di
          volo  previste  dalla  legge  o  dal  contratto collettivo,
          nonche'  le  indennita' di cui all'art. 133 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  15 dicembre  1959,  n. 1229,
          concorrono  a  formare  il  reddito nella misura del 50 per
          cento  del  loro  ammontare. Con decreto del Ministro delle
          finanze,  di  concerto  con  il Ministro del lavoro e della
          previdenza sociale, possono essere individuate categorie di
          lavoratori  e  condizioni  di applicabilita' della presente
          disposizione.
              7.  Le  indennita'  di  trasferimento,  quelle di prima
          sistemazione   e  quelle  equipollenti,  non  concorrono  a
          formare  il  reddito nella misura del 50 per cento del loro
          ammontare  per un importo complessivo annuo non superiore a
          lire   3   milioni  per  i  trasferimenti  all'interno  del
          territorio  nazionale  e  9  milioni  per  quelli fuori dal
          territorio  nazionale  o a destinazione in quest'ultimo. Se
          le  indennita'  in  questione,  con riferimento allo stesso
          trasferimento,  sono corrisposte per piu' anni, la presente
          disposizione  si applica solo per le indennita' corrisposte
          per il primo anno. Le spese di viaggio, ivi comprese quelle
          dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell'art. 12, e
          di  trasporto  delle  cose,  nonche'  le  spese e gli oneri
          sostenuti  dal  dipendente  in  qualita' di conduttore, per
          recesso   dal   contratto   di   locazione   in  dipendenza
          dell'avvenuto   trasferimento  della  sede  di  lavoro,  se
          rimborsate   dal   datore   di   lavoro   e  analiticamente
          documentate,  non  concorrono a formare il reddito anche se
          in   caso   di   contemporanea  erogazione  delle  suddette
          indennita'.
              8.  Gli assegni di sede e le altre indennita' percepite
          per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella
          misura  del  50  per  cento.  Se  per  i  servizi  prestati
          all'estero  dai dipendenti delle amministrazioni statali la
          legge  prevede  la  corresponsione di una indennita' base e
          di maggiorazioni  ad  esse  collegate concorre a formare il
          reddito  la  sola  indennita'  base nella misura del 50 per
          cento. Qualora l'indennita' per servizi prestati all'estero
          comprenda   emolumenti   spettanti  anche  con  riferimento
          all'attivita'   prestata   nel   territorio  nazionale,  la
          riduzione compete solo sulla parte eccedente gli emolumenti
          predetti.  L'applicazione  di  questa  disposizione esclude
          l'applicabilita' di quella di cui al comma 5.
              8-bis.  In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8,
          il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via
          continuativa  e  come  oggetto  esclusivo  del  rapporto da
          dipendenti  che  nell'arco di dodici mesi soggiornano nello
          Stato  estero  per  un  periodo  superiore a 183 giorni, e'
          determinato  sulla  base  delle  retribuzioni convenzionali
          definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro
          e  della previdenza sociale di cui all'art. 4, comma 1, del
          decreto-legge  31 luglio  1987,  n.  317,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.
              9.  Gli  ammontari  degli  importi  che  ai  sensi  del
          presente  articolo  non  concorrono a formare il reddito di
          lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
          del   Consiglio   dei   Ministri,   quando   la  variazione
          percentuale  del  valore  medio  dell'indice  dei prezzi al
          consumo  per  le famiglie di operai e impiegati relativo al
          periodo  di dodici mesi terminante al 31 agosto supera il 2
          per  cento  rispetto  al  valore  medio del medesimo indice
          rilevato  con  riferimento  allo  stesso  periodo dell'anno
          1998.  A  tal fine, entro il 30 settembre, si provvede alla
          ricognizione  della  predetta  percentuale  di  variazione.
          Nella  legge  finanziaria relativa all'anno per il quale ha
          effetto  il  suddetto  decreto  si  fara'  fronte all'onere
          derivante dall'applicazione del medesimo decreto.".
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 4 del decreto-legge
          31 luglio 1987, n. 317, recante "Norme in materia di tutela
          dei  lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari
          e   di  rivalutazione  delle  pensioni  erogate  dai  fondi
          speciali  gestiti  dall'INPS",  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  3 agosto 1987, n. 179 e convertito in legge, con
          modificazioni  dall'art.  1,  comma  primo, legge 3 ottobre
          1987, n. 398, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 ottobre
          1987, n. 231, cosi' come modificato dalla presente legge:
              "Art.  4  (Criteri per le contribuzioni)1. I contributi
          dovuti  per  i  regimi  assicurativi  di  cui all'art. 1, a
          decorrere  dal  periodo di paga in corso al 9 gennaio 1986,
          sono   calcolati   su   retribuzioni   convenzionali.  Tali
          retribuzioni, fissate con decreto del Ministro del lavoro e
          della  previdenza  sociale, di concerto con il Ministro del
          tesoro  e  con  quello  delle finanze, sono determinate con
          riferimento e comunque in misura non inferiore ai contratti
          collettivi  nazionali  di categoria raggruppati per settori
          omogenei. Il decreto anzidetto e' emanato per gli anni 1986
          e 1987 entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in
          vigore del presente decreto e per gli anni successivi entro
          il 31 gennaio di ciascun anno.
              2.   Le   aliquote   contributive  relative  ai  regimi
          assicurativi di cui all'art. 1 sono stabilite come segue:
                a) per   il   regime   relativo  all'invalidita',  la
          vecchiaia    ed    i    superstiti,   alla   disoccupazione
          involontaria,   nonche'   alla  tubercolosi,  nelle  misure
          previste    dalla    legislazione   nazionale.   L'aliquota
          complessiva  a  carico  del  datore di lavoro e' ridotta di
          dieci  punti,  da  utilizzare  fino  ad  esaurimento  sulle
          singole  aliquote  delle gestioni assicurative interessate,
          nell'ordine   indicato   all'art.  1.  Il  relativo  onere,
          valutato  in  lire  4.300  milioni  per il 1986, in lire 45
          miliardi per il 1987 ed in lire 60 miliardi a decorrere dal
          1988 e' posto a carico del bilancio dello Stato;
                b) per  il  regime  assicurativo contro le malattie e
          per la maternita', nelle misure previste dalla legislazione
          nazionale. A favore dei datori di lavoro di cui all'art. 1,
          comma 2, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data
          del  19 gennaio  1987,  si  applicano,  cumulativamente, le
          riduzioni  previste dalla legislazione nazionale in materia
          di  fiscalizzazione  degli oneri sociali. Nei confronti dei
          datori  di  lavoro che apprestano idonei presidi sanitari a
          favore dei dipendenti o assicurano comunque a proprie spese
          l'assistenza  sanitaria nel Paese estero, ovvero assicurano
          i  dipendenti  contro le malattie in regime obbligatorio in
          virtu'  della  legislazione  del  Paese  estero,  puo', con
          specifici   decreti   del   Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e
          della  sanita', essere ridotto il contributo per assistenza
          sanitaria,   tenuto  conto  delle  prestazioni  come  sopra
          assicurate;
                c) per  il  regime  assicurativo contro gli infortuni
          sul  lavoro  e  le  malattie  professionali,  nelle  misure
          previste  da  apposita  tariffa  approvata  con decreto del
          Ministro  del lavoro e della previdenza sociale su delibera
          dell'INAL.  In  attesa  dell'emanazione di detta tariffa, i
          premi   sono   determinati  in  base  ai  valori  medi  dei
          sottogruppi previsti dalla tariffa ordinaria. Qualora nello
          Stato  estero  sia  obbligatoria l'assicurazione contro gli
          infortuni e le malattie professionali e il datore di lavoro
          dimostri  di  aver  ottemperato  ai  relativi  obblighi,  i
          predetti valori sono ridotti, in misura corrispondente, con
          decreto  del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
          di concerto con il Ministro del tesoro.
              3.  Per tutto quanto non disposto dagli articoli da 1 a
          5   in   materia   di   infortuni  sul  lavoro  e  malattie
          professionali  trovano  applicazione le norme contenute nel
          testo  unico  approvato  con  decreto  del Presidente della
          Repubblica  30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche
          ed integrazioni.
              4.  I datori di lavoro di cui all'art. 1, comma 2, sono
          tenuti al pagamento del contributo al Fondo di garanzia per
          il  trattamento  di  fine  rapporto istituito presso l'INPS
          dall'art.  2,  ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n.
          297.".
              -  Si  riporta il testo dell'art. 23 del citato decreto
          del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
          cosi' come modificato dalla presente legge:
              "Art.  23 (Ritenute sui redditi di lavoro dipendente)1.
          Gli  enti e le societa' indicati nell'art. 87, comma 1, del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n. 917, le societa' e associazioni indicate nell'art. 5 del
          predetto  testo  unico  e le persone fisiche che esercitano
          imprese commerciali, ai sensi dell'art. 51 del citato testo
          unico,   o   imprese   agricole,  le  persone  fisiche  che
          esercitano  arti e professioni, nonche' il condominio quale
          sostituto  di imposta, i quali corrispondono somme e valori
          di cui all'art. 48 dello stesso testo unico, devono operare
          all'atto  del  pagamento  una  ritenuta a titolo di acconto
          dell'imposta  sul  reddito delle persone fisiche dovuta dai
          percipienti,  con  obbligo  di  rivalsa. Nel caso in cui la
          ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza,
          in  tutto  o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro,
          il  sostituito  e'  tenuto a versare al sostituto l'importo
          corrispondente all'ammontare della ritenuta.
              1-bis.   I   soggetti   che   adempiono  agli  obblighi
          contributivi  sui  redditi  di  lavoro  dipendente prestato
          all'estero  di  cui all'art. 48, concernente determinazione
          del  reddito  di  lavoro dipendente, comma 8-bis, del testo
          unico  delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,
          devono in ogni caso operare le relative ritenute.
              2. La ritenuta da operare e' determinata:
                a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di
          cui  all'art. 48 del testo unico delle imposte sui redditi,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre  1986,  n.  917,  esclusi  quelli indicati alle
          successive  lettere b) e c), corrisposti in ciascun periodo
          di  paga,  con  le  aliquote dell'imposta sul reddito delle
          persone   fisiche,  ragguagliando  al  periodo  di  paga  i
          corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le
          detrazioni  previste  negli  articoli  12  e 13, del citato
          testo unico, rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di
          cui  agli  articoli  12  e  13, del citato testo unico sono
          effettuate  se  il  percipiente dichiara di avervi diritto,
          indica le condizioni di spettanza e si impegna a comunicare
          tempestivamente  le  eventuali variazioni. La dichiarazione
          ha effetto anche per i periodi di imposta successivi;
                b) sulle  mensilita'  aggiuntive e sui compensi della
          stessa  natura,  con  le  aliquote dell'imposta sul reddito
          delle    persone    fisiche,   ragguagliando   a   mese   i
          corrispondenti scaglioni annui di reddito;
                c) sugli   emolumenti   arretrati  relativi  ad  anni
          precedenti  di  cui  all'art.  16, comma 1, lettera b), del
          citato testo unico, con i criteri di cui all'art. 18, dello
          stesso  testo  unico,  intendendo  per  reddito complessivo
          netto  l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente
          corrisposti   dal   sostituto  al  sostituito  nel  biennio
          precedente;
                d) sulla  parte  imponibile  del  trattamento di fine
          rapporto  e  delle  indennita'  equipollenti  e delle altre
          indennita' e somme di cui all'art. 16, comma 1, lettera a),
          del  citato  testo  unico con i criteri di cui all'art. 17,
          comma  1,  secondo  periodo,  e comma 2-bis, terzo periodo,
          dello stesso testo unico;
              d-bis)  sulla parte imponibile delle prestazioni di cui
          all'art.  16,  comma  1,  lettera  a-bis), del citato testo
          unico, con i criteri di cui all'art. 17-bis, comma 1, primo
          periodo, dello stesso testo unico;
                e) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di
          cui  all'art.  48,  del  citato  testo  unico, non compresi
          nell'art.  16,  comma  1,  lettera  a),  dello stesso testo
          unico,  corrisposti  agli  eredi del lavoratore dipendente,
          con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito.
              3.  I  soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare,
          entro  il  28 febbraio  dell'anno  successivo e, in caso di
          cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione,
          il  conguaglio  tra  le  ritenute  operate  sulle somme e i
          valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, nonche' sui
          compensi  e  le  indennita'  di  cui  all'art. 47, comma 1,
          lettera  b),  del  testo  unico  delle imposte sui redditi,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre  1986, n. 917, comunicati al sostituto entro il
          12 gennaio   dell'anno   successivo,   e  l'imposta  dovuta
          sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo
          conto  delle  detrazioni  di cui agli articoli 12 e 13, del
          citato  testo  unico, e di quelle eventualmente spettanti a
          norma dell'art. 13-bis dello stesso testo unico per oneri a
          fronte   dei  quali  il  datore  di  lavoro  ha  effettuato
          trattenute,  nonche',  limitatamente agli oneri di cui alle
          lettere  c)  e  f) dello stesso articolo, per erogazioni in
          conformita'   a   contratti   collettivi  o  ad  accordi  e
          regolamenti   aziendali.   In   caso  di  incapienza  delle
          retribuzioni  a  subire il prelievo delle imposte dovute in
          sede  di  conguaglio  di  fine  anno  entro  il 28 febbraio
          dell'anno  successivo,  il  sostituito  puo' dichiarare per
          iscritto   al   sostituto  di  volergli  versare  l'importo
          corrispondente  alle  ritenute  ancora  dovute,  ovvero, di
          autorizzarlo  a  effettuare  il prelievo sulle retribuzioni
          dei  periodi  di  paga  successivi  al secondo dello stesso
          periodo  di  imposta.  Sugli importi di cui e' differito il
          pagamento  si applica l'interesse in ragione dello 0,50 per
          cento  mensile,  che  e' trattenuto e versato nei termini e
          con  le  modalita'  previste per le somme cui si riferisce.
          L'importo che al termine del periodo d'imposta non e' stato
          trattenuto  per  cessazione  del  rapporto  di lavoro o per
          incapienza   delle   retribuzioni  deve  essere  comunicato
          all'interessato  che deve provvedere al versamento entro il
          15 gennaio  dell'anno  successivo.  Se  alla formazione del
          reddito  di  lavoro  dipendente  concorrono  somme o valori
          prodotti   all'estero   le  imposte  ivi  pagate  a  titolo
          definitivo  sono  ammesse  in detrazione fino a concorrenza
          dell'imposta   relativa   ai   predetti   redditi  prodotti
          all'estero.  La  disposizione  del  periodo  precedente  si
          applica  anche  nell'ipotesi  in  cui  le  somme o i valori
          prodotti  all'estero  abbiano concorso a formare il reddito
          di  lavoro  dipendente  in periodi d'imposta precedenti. Se
          concorrono   redditi  prodotti  in  piu'  Stati  esteri  la
          detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.
              4.   Ai   fini   del  compimento  delle  operazioni  di
          conguaglio  di  fine  anno  il  sostituito puo' chiedere al
          sostituto  di  tenere  conto  anche  dei  redditi di lavoro
          dipendente,  o  assimilati  a  quelli di lavoro dipendente,
          percepiti  nel corso di precedenti rapporti intrattenuti. A
          tal   fine  il  sostituito  deve  consegnare  al  sostituto
          d'imposta,  entro  il  12  del  mese di gennaio del periodo
          d'imposta  successivo a quello in cui sono stati percepiti,
          la  certificazione  unica  concernente  i redditi di lavoro
          dipendente,  o  assimilati  a  quelli di lavoro dipendente,
          erogati  da  altri  soggetti,  compresi  quelli  erogati da
          soggetti  non  obbligati  ad  effettuare  le ritenute. Alla
          consegna  della suddetta certificazione unica il sostituito
          deve  anche  comunicare  al  sostituto  quale delle opzioni
          previste  al  comma  precedente intende adottare in caso di
          incapienza  delle  retribuzioni  a subire il prelievo delle
          imposte.   La  presente  disposizione  non  si  applica  ai
          soggetti che corrispondono trattamenti pensionistici.
              5. (Abrogato).".
              I   decreti   legislativi  2 settembre  1997,  n.  314,
          21 novembre  1997,  n.  461 e 18 dicembre 1997, n. 466 e n.
          467  sono  stati  gia'  citati, rispettivamente, nelle note
          agli articoli 35, 24, 13 e 6 della presente legge.