Art. 38.
            (Erogazioni liberali per progetti culturali)

  1.  All'articolo  65,  comma  2,  del testo unico delle imposte sui
redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
dicembre  1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente oneri
di   utilita'   sociale,   dopo   la  lettera  c-octies),  introdotta
dall'articolo 37 della presente legge, e' aggiunta la seguente:
    "c-nonies) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato,
delle  regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni
pubbliche,  di  fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute,
per   lo   svolgimento  dei  loro  compiti  istituzionali  e  per  la
realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e
dello  spettacolo.  Il  Ministro  per i beni e le attivita' culturali
individua  con  proprio decreto periodicamente, sulla base di criteri
che   saranno   definiti  sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo  8  del  decreto  legislativo  28 agosto 1997, n. 281, i
soggetti  e  le  categorie  di soggetti che possono beneficiare delle
predette  erogazioni  liberali;  determina, a valere sulla somma allo
scopo  indicata,  le  quote  assegnate  a  ciascun  ente  o  soggetto
beneficiario;  definisce  gli  obblighi  di informazione da parte dei
soggetti  erogatori  e  dei soggetti beneficiari; vigila sull'impiego
delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell'anno successivo a
quello  di  riferimento  al Centro informativo del Dipartimento delle
entrate  del Ministero delle finanze, l'elenco dei soggetti erogatori
e  l'ammontare delle erogazioni liberali da essi effettuate. Nel caso
che,  in  un  dato  anno,  le  somme complessivamente erogate abbiano
superato  la  somma  allo  scopo  indicata  o  determinata, i singoli
soggetti  beneficiari  che abbiano ricevuto somme di importo maggiore
della  quota  assegnata  dal  Ministero  per  i  beni  e le attivita'
culturali  versano  all'entrata dello Stato un importo pari al 37 per
cento della differenza".
  2.  Le  disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal
periodo  di  imposta  in  corso  al 31 dicembre 2001. Le disposizioni
medesime non hanno effetti ai fini della determinazione delle imposte
da versare a titolo di acconto dovute per il periodo di imposta 2001.
3.  Relativamente  alla  somma  da  indicare o determinare ai fini di
quanto   previsto   dal  comma  1,  e'  autorizzato  lo  stanziamento
complessivo  di  lire  175  miliardi  per  l'anno  2002 e di lire 100
miliardi  a  decorrere  dall'anno  2003. Per il 2001, l'importo delle
erogazioni    liberali   compatibili   con   tali   stanziamenti   e'
convenzionalmente  fissato  in  lire 270 miliardi annue; per gli anni
successivi,  verificandosi variazioni dell'aliquota di tassazione dei
redditi,  tale  importo  puo'  essere  rideterminato  con decreto del
Ministro  delle  finanze  di concerto con il Ministro per i beni e le
attivita' culturali.
 
          Nota all'art. 38:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 65 del Testo unico
          delle   imposte  sui  redditi  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, cosi'
          come modificato dalla presente legge:
              "Art.  65  (Oneri  di  utilita' sociale). - 1. Le spese
          relative  ad opere o servizi utilizzabili dalla generalita'
          dei  dipendenti  o  categorie di dipendenti volontariamente
          sostenute   per   specifiche   finalita'   di   educazione,
          istruzione,  ricreazione,  assistenza sociale e sanitaria o
          culto,  sono  deducibili  per  un ammontare complessivo non
          superiore  al  5  per  mille dell'ammontare delle spese per
          prestazioni   di   lavoro   dipendente   risultante   dalla
          dichiarazione dei redditi.
              2. Sono inoltre deducibili:
                a) le  erogazioni  liberali fatte a favore di persone
          giuridiche che perseguono esclusivamente finalita' comprese
          fra  quelle  indicate  nel  comma  1 o finalita' di ricerca
          scientifica,  nonche'  i  contributi,  le  donazioni  e  le
          oblazioni  di  cui  alla  lettera  g)  dell'art. 10, per un
          ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del
          reddito d'impresa dichiarato;
                b) le  erogazioni  liberali fatte a favore di persone
          giuridiche  aventi  sede  nel  Mezzogiorno  che  perseguono
          esclusivamente  finalita'  di  ricerca  scientifica, per un
          ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del
          reddito d'impresa dichiarato;
                c) le   erogazioni   liberali   fatte   a  favore  di
          universita'  e di istituti di istruzione universitaria, per
          un  ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento
          del reddito d'impresa dichiarato;
                c-bis)   le   erogazioni   liberali   a   favore  dei
          concessionari  privati  per  la  radiodiffusione  sonora  a
          carattere  comunitario  per  un  ammontare  complessivo non
          superiore  all'1  per  cento  del  reddito  imponibile  del
          soggetto che effettua l'erogazione stessa;
                c-ter) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla
          manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai
          sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  30 settembre  1963, n. 1409,
          nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita'
          delle  spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve
          risultare   da  apposita  certificazione  rilasciata  dalla
          competente   soprintendenza   del   Ministero  per  i  beni
          culturali  e  ambientali,  previo  accertamento  della loro
          congruita'  effettuato  d'intesa  con il competente ufficio
          del  territorio  del  Ministero delle finanze. La deduzione
          non  spetta  in  caso di mutamento di destinazione dei beni
          senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per
          i  beni  culturali  e  ambientali,  di mancato assolvimento
          degli  obblighi  di  legge  per  consentire l'esercizio del
          diritto  di  prelazione  dello  Stato  sui  beni immobili e
          mobili  vincolati e di tentata esportazione non autorizzata
          di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed
          ambientali   da'   immediata  comunicazione  al  competente
          ufficio  delle  entrate  del  Ministero delle finanze delle
          violazioni  che  comportano la indeducibilita' e dalla data
          di  ricevimento  della  comunicazione inizia a decorrere il
          termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi;
                c-quater)  le  erogazioni liberali in denaro a favore
          dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni
          e  di  associazioni legalmente riconosciute che senza scopo
          di  lucro  svolgono  o  promuovono  attivita' di studio, di
          ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e
          artistico,  effettuate  per l'acquisto, la manutenzione, la
          protezione  o  il restauro delle cose indicate nell'art. 1,
          legge  1 giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente
          della  Repubblica  30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese
          le  erogazioni  effettuate per l'organizzazione di mostre e
          di   esposizioni,   che   siano   di   rilevante  interesse
          scientifico  o  culturale,  delle cose anzidette, e per gli
          studi  e le ricerche eventualmente a tal fine necessari. Le
          mostre,  le  esposizioni,  gli  studi  e le ricerche devono
          essere  autorizzati,  previo parere del competente comitato
          di  settore  del Consiglio nazionale per i beni culturali e
          ambientali,   dal   Ministero   per   i  beni  culturali  e
          ambientali,  che dovra' approvare la previsione di spesa ed
          il  conto  consuntivo.  Il Ministero per i beni culturali e
          ambientali   stabilisce  i  tempi  necessari  affinche'  le
          erogazioni  fatte  a  favore  delle associazioni legalmente
          riconosciute,  delle  istituzioni  e delle fondazioni siano
          utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l'impiego
          delle  erogazioni  stesse. Detti termini possono, per causa
          non  imputabile  al  donatario,  essere  prorogati una sola
          volta.  Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate
          nei termini assegnati, ovvero utilizzate non in conformita'
          alla   destinazione,  affluiscono,  nella  loro  totalita',
          all'entrata dello Stato;
                c-quinquies)  le  erogazioni  liberali in denaro, per
          importo  non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa
          dichiarato,  a  favore  di  enti  o  istituzioni pubbliche,
          fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza
          scopo  di  lucro  svolgono  esclusivamente  attivita' nello
          spettacolo,   effettuate  per  la  realizzazione  di  nuove
          strutture,  per  il  restauro  ed  il  potenziamento  delle
          strutture  esistenti,  nonche'  per  la produzione nei vari
          settori  dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per
          tali finalita' dal percipiente entro il termine di due anni
          dalla   data   del   ricevimento  affluiscono,  nella  loro
          totalita', all'entrata dello Stato;
                c-sexies)  le  erogazioni  liberali  in  denaro,  per
          importo  non  superiore  a  4  milioni o al 2 per cento del
          reddito d'impresa dichiarato, a favore delle ONLUS;
                c-septies)   le   spese   relative   all'impiego   di
          lavoratori   dipendenti,  assunti  a  tempo  indeterminato,
          utilizzati  per  prestazioni di servizi erogate a favore di
          ONLUS,  nel  limite  del  cinque  per  mille dell'ammontare
          complessivo   delle   spese   per   prestazioni  di  lavoro
          dipendente,  cosi'  come  risultano dalla dichiarazione dei
          redditi;
                c-octies)  le  erogazioni  liberali in denaro, per un
          importo  non  superiore  a  due  milioni di lire o al 2 per
          cento  del  reddito  d'impresa  dichiarato,  a favore delle
          societa' sportive dilettantistiche;
                c-nonies)  le  erogazioni liberali in denaro a favore
          dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali,
          di  enti  o  istituzioni  pubbliche,  di  fondazioni  e  di
          associazioni  legalmente  riconosciute,  per lo svolgimento
          dei  loro  compiti  istituzionali e per la realizzazione di
          programmi  culturali nei settori dei beni culturali e dello
          spettacolo. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali
          individua con proprio decreto periodicamente, sulla base di
          criteri   che   saranno   definiti  sentita  la  Conferenza
          unificata   di  cui  all'art.  8  del  decreto  legislativo
          28 agosto  1997,  n.  281,  i  soggetti  e  le categorie di
          soggetti  che possono beneficiare delle predette erogazioni
          liberali;  determina,  a  valere  sulla  somma  allo  scopo
          indicata,  le  quote  assegnate  a  ciascun ente o soggetto
          beneficiario;  definisce  gli  obblighi  di informazione da
          parte  dei  soggetti  erogatori e dei soggetti beneficiari;
          vigila  sull'impiego  delle erogazioni e comunica, entro il
          31 marzo  dell'anno  successivo  a quello di riferimento al
          Centro  informativo  del  Dipartimento  delle  entrate  del
          Ministero  delle finanze, l'elenco dei soggetti erogatori e
          l'ammontare  delle  erogazioni liberali da essi effettuate.
          Nel  caso  che,  in un dato anno, le somme complessivamente
          erogate  abbiano  superato  la  somma allo scopo indicata o
          determinata,  i  singoli  soggetti  beneficiari che abbiano
          ricevuto  somme  di  importo maggiore della quota assegnata
          dal  Ministero  per i beni e le attivita' culturali versano
          all'entrata  dello  Stato  un  importo pari al 37 per cento
          della differenza.
              3. (Abrogato).
              4. Le erogazioni liberali diverse da quelle considerate
          nei  precedenti  commi  e nel comma 1 dell'art. 62 non sono
          ammesse in deduzione.".