Art. 39
   Disposizioni fiscali relative a fondi pubblici di agevolazione

  1. I fondi pubblici di agevolazione, istituiti da leggi dello Stato
o  delle  regioni, ancorche' affidati in gestione a soggetti terzi in
forza  di  disposizioni  legislative,  provvedimenti amministrativi o
convenzioni,  devono intendersi riconducibili nell'ambito applicativo
dell'articolo 88, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986,   n.   917,   e   successive   modificazioni,   in  materia  di
applicabilita' dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche allo
Stato  ed  agli  enti pubblici. Non si fa luogo a rimborso di imposte
gia' pagate.
 
          Nota all'art. 39:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 88 del Testo unico
          delle   imposte  sui  redditi  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
              "Art. 88 (Stato ed enti pubblici). - 1. Gli organi e le
          amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento
          autonomo,  anche  se  dotati  di  personalita' giuridica, i
          comuni,  i  consorzi tra enti locali, le associazioni e gli
          enti gestori di demani collettivi, le comunita' montane, le
          province e le regioni non sono soggetti all'imposta.
              2.    Non    costituiscono   esercizio   di   attivita'
          commerciali:
                a) l'esercizio  di  funzioni statali da parte di enti
          pubblici;
                b) l'esercizio     di     attivita'    previdenziali,
          assistenziali   e  sanitarie  da  parte  di  enti  pubblici
          istituiti  esclusivamente  a  tal  fine, comprese le Unita'
          sanitarie locali.".