Art. 20. 
        (Prestazioni in favore dei familiari degli associati) 
   1. Le cessioni di beni  e  le  prestazioni  di  servizi  rese  nei
confronti dei familiari conviventi degli associati  sono  equiparate,
ai fini fiscali, a quelle rese agli associati. 
   2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del  presente  articolo
e' autorizzata la spesa massima di lire 2.700 milioni  per  il  2000,
lire 5.400 milioni per il 2001 e lire 5.400 milioni a  decorrere  dal
2002.