Art. 21. 
                   (Imposta sugli intrattenimenti) 
   1. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come
modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 26 febbraio  1999,  n.
60,  le  quote  e  i  contributi  corrisposti  alle  associazioni  di
promozione  sociale  non  concorrono  alla  formazione   della   base
imponibile, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti. 
   2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del  presente  articolo
e' autorizzata la spesa massima di lire 3.500 milioni per il  2001  e
lire 3.500 milioni a decorrere dal 2002. 
 
          Nota all'art. 21, comma 1:
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
          1972,  n.  640,  come  modificato,  da  ultimo, dal decreto
          legislativo  26 febbraio  1999,  n.  60,  recante: "Imposta
          sugli  spettacoli",  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          dell'11 novembre  1972, n. 292, supplemento ordinario n. 2.
          Il testo dell'art. 3, comma 3, e' il seguente:
              "3. Qualora gli intrattenimenti e le altre attivita' di
          cui  al  comma  1  siano  organizzati  da  enti, societa' o
          associazioni per i propri soci, l'imposta si applica:
                a) sull'intero  ammontare  delle  quote  o contributi
          associativi  corrisposti,  se l'ente abbia come unico scopo
          quello di organizzare tali intrattenimenti ed attivita';
                b) sulla   parte   dell'ammontare   delle   quote   o
          contributi  anzidetti,  riferibile  all'attivita'  soggetta
          all'imposta, qualora l'ente svolga anche altre attivita';
                c) sul  prezzo  dei  titoli  di  accesso  e dei posti
          riservati e sulle somme o valori corrisposti per le voci di
          cui alle lettere a), b) e c) del comma 2.".