Art. 22. 
                        (Erogazioni liberali) 
   1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,   e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) all'articolo 13-bis: 
   1) al comma 1, relativo  alle  detrazioni  di  imposta  per  oneri
sostenuti, dopo la lettera i-ter) e' aggiunta la seguente: 
   "i-quater) le erogazioni  liberali  in  denaro,  per  importo  non
superiore a 4  milioni  di  lire,  a  favore  delle  associazioni  di
promozione sociale  iscritte  nei  registri  previsti  dalle  vigenti
disposizioni di legge. Si  applica  l'ultimo  periodo  della  lettera
i-bis)"; 
   2) al comma 3, relativo alla detrazione proporzionale, in capo  ai
singoli soci di societa'  semplice,  afferente  gli  oneri  sostenuti
dalla societa' medesima, le  parole:  "Per  gli  oneri  di  cui  alle
lettere a), g), h), h-bis),  i)  ed  i-bis)"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis),  i),
i-bis) e i-quater)"; 
   b) all'articolo 65, comma  2,  relativo  agli  oneri  di  utilita'
sociale deducibili  ai  fini  della  determinazione  del  reddito  di
impresa, dopo la lettera c-septies) e' aggiunta la seguente: 
   "c-octies) le erogazioni  liberali  in  denaro,  per  importo  non
superiore a 3 milioni di lire o al 2 per cento del reddito di impresa
dichiarato, a favore di associazioni di promozione  sociale  iscritte
nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge"; 
   c) all'articolo 110-bis, comma  1,  relativo  alle  detrazioni  di
imposta per oneri sostenuti  da  enti  non  commerciali,  le  parole:
"oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis),  i)  ed  i-bis)  del
comma 1 dell'articolo 13-bis" sono sostituite dalle seguenti:  "oneri
indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater)  del
comma 1 dell'articolo 13-bis"; 
   d) all'articolo 113, comma  2-bis,  relativo  alle  detrazioni  di
imposta per oneri sostenuti  da  societa'  ed  enti  commerciali  non
residenti, le parole:  "oneri  indicati  alle  lettere  a),  g),  h),
h-bis),  i)  ed  i-bis)  del  comma  1  dell'articolo  13-bis"   sono
sostituite dalle seguenti: "oneri indicati alle lettere a),  g),  h),
h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell'articolo 13-bis"; 
   e) all'articolo 114, comma  1-bis,  relativo  alle  detrazioni  di
imposta per oneri sostenuti dagli enti non commerciali non residenti,
le parole: "oneri indicati alle lettere a), g),  h),  h-bis),  i)  ed
i-bis) del  comma  1  dell'articolo  13-bis"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis)
e i-quater) del comma 1 dell'articolo 13-bis". 
   2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del  presente  articolo
e' autorizzata la spesa massima di lire 71.500 milioni per il 2001  e
lire 41.000 milioni a decorrere dal 2002. 
 
          Note all'art. 22, comma 1:
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          22 dicembre  1986,  n.  917,  e  successive  modificazioni,
          recante:  "Approvazione  del  testo unico delle imposte sui
          redditi",   e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del
          31 dicembre 1986, n. 302, supplemento ordinario.
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli  13-bis,  65,
          110-bis,  113  e  114,  come  modificati  dalla  legge  qui
          pubblicata:
              "Art.  13-bis (Detrazioni per oneri). - 1. Dall'imposta
          lorda  si  detrae  un  importo  pari  al  19  per cento dei
          seguenti   oneri   sostenuti   dal   contribuente,  se  non
          deducibili  nella  determinazione  dei  singoli redditi che
          concorrono a formare il reddito complessivo:
                a) gli  interessi passivi e relativi oneri accessori,
          nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
          indicizzazione,  pagati a soggetti residenti nel territorio
          dello  Stato  o di uno Stato membro della Comunita' europea
          ovvero  a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
          di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui
          agrari  di  ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni
          dichiarati;
                b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori,
          nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
          indicizzazione  pagati  a soggetti residenti nel territorio
          dello  Stato  o di uno Stato membro della Comunita' europea
          ovvero  a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
          di  soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti
          da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unita'
          immobiliare  da  adibire ad abitazione principale entro sei
          mesi dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 7
          milioni  di  lire. L'acquisto della unita' immobiliare deve
          essere  effettuato  nei  sei  mesi antecedenti o successivi
          alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si
          tiene   conto   del   suddetto  periodo  nel  caso  in  cui
          l'originario  contratto e' estinto e ne viene stipulato uno
          nuovo  di  importo  non  superiore  alla  residua  quota di
          capitale  da  rimborsare,  maggiorata  delle  spese e degli
          oneri  correlati.  Per  abitazione  principale  si  intende
          quella  nella quale il contribuente dimora abitualmente. La
          detrazione  spetta non oltre il periodo d'imposta nel corso
          del quale e' variata la dimora abituale; non si tiene conto
          delle  variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di
          lavoro.  In caso di contitolarita' del contratto di mutuo o
          di  piu'  contratti di mutuo il limite di 7 milioni di lire
          e'  riferito  all'ammontare  complessivo  degli  interessi,
          oneri  accessori  e  quote  di  rivalutazione sostenuti. La
          detrazione  spetta,  nello stesso limite complessivo e alle
          stesse   condizioni,   anche  con  riferimento  alle  somme
          corrisposte  dagli  assegnatari di alloggi di cooperative e
          dagli   acquirenti   di   unita'   immobiliari   di   nuova
          costruzione,  alla cooperativa o all'impresa costruttrice a
          titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori
          e  quote  di  rivalutazione  relativi  ai  mutui  ipotecari
          contratti dalla stessa e ancora indivisi;
                c) le  spese  sanitarie, per la parte che eccede lire
          250  mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle
          spese  mediche,  diverse  da  quelle indicate nell'art. 10,
          comma  1,  lettera  b),  e  dalle  spese  chirurgiche,  per
          prestazioni   specialistiche   e  per  protesi  dentarie  e
          sanitarie in genere. Le spese riguardanti i mezzi necessari
          all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e
          al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti
          a   facilitare   l'autosufficienza  e  le  possibilita'  di
          integrazione  dei  soggetti  di  cui all'art. 3 della legge
          5 febbraio  1992,  n. 104, si assumono integralmente. Tra i
          mezzi  necessari  per  la locomozione dei soggetti indicati
          nel  precedente  periodo,  con ridotte o impedite capacita'
          motorie  permanenti,  si  comprendono  i  motoveicoli e gli
          autoveicoli  di  cui,  rispettivamente,  agli  articoli 53,
          comma  1,  lettere b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a),
          c)  ed  f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
          anche  se  prodotti  in  serie e adattati in funzione delle
          suddette  limitazioni  permanenti  delle capacita' motorie.
          Tra  i  veicoli  adattati  alla  guida  sono compresi anche
          quelli dotati di solo cambio automatico, purche' prescritto
          dalla  commissione  medica  locale  di cui all'art. 119 del
          decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n. 285. Tra i mezzi
          necessari  per la locomozione dei non vedenti sono compresi
          i   cani   guida   e   gli   autoveicoli  rispondenti  alle
          caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle
          finanze.  Tra  i  mezzi  necessari  per  la locomozione dei
          sordomuti  sono  compresi  gli autoveicoli rispondenti alle
          caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle
          finanze.  La detrazione spetta una sola volta in un periodo
          di  quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro
          automobilistico  risulti  che il suddetto veicolo sia stato
          cancellato  da  detto registro, e con riferimento a un solo
          veicolo,  nei  limiti  della  spesa  di  lire  trentacinque
          milioni  o,  nei  casi  in  cui  risultasse che il suddetto
          veicolo  sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della
          spesa  massima  di  lire  trentacinque  milioni  da  cui va
          detratto  l'eventuale rimborso assicurativo. E' consentito,
          alternativamente,  di  ripartire  la predetta detrazione in
          quattro  quote  annuali  costanti  e  di  pari  importo. Si
          considerano  rimaste  a  carico  del  contribuente anche le
          spese  rimborsate  per  effetto  di  contributi  o premi di
          assicurazione  da  lui  versati e per i quali non spetta la
          detrazione  d'imposta  o  che  non  sono deducibili dal suo
          reddito  complessivo  ne'  dai  redditi  che  concorrono  a
          formarlo.  Si  considerano,  altresi', rimaste a carico del
          contribuente  le spese rimborsate per effetto di contributi
          o  premi  che,  pur  essendo versati da altri, concorrono a
          formare  il  suo  reddito, salvo che il datore di lavoro ne
          abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta;
                d) le  spese  funebri  sostenute  in dipendenza della
          morte di persone indicate nell'art. 433 del codice civile e
          di  affidati  o  affiliati,  per  importo non superiore a 3
          milioni di lire per ciascuna di esse;
                e) le  spese  per  frequenza  di  corsi di istruzione
          secondaria  e  universitaria,  in  misura  non  superiore a
          quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti
          statali;
                f) i  premi  per  assicurazioni aventi per oggetto il
          rischio di morte o di invalidita' permanente superiore al 5
          per  cento  da  qualsiasi  causa  derivante,  ovvero di non
          autosufficienza   nel  compimento  degli  atti  della  vita
          quotidiana,  se  l'impresa di assicurazione non ha facolta'
          di  recesso  dal contratto, per un importo complessivamente
          non  superiore a lire 2 milioni e 500 mila. Con decreto del
          Ministero   delle   finanze,   sentito  l'Istituto  per  la
          vigilanza   sulle   assicurazioni   private  (ISVAP),  sono
          stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i
          contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza.
          Per   i  percettori  di  redditi  di  lavoro  dipendente  e
          assimilato,  si  tiene  conto, ai fini del predetto limite,
          anche  dei  premi di assicurazione in relazione ai quali il
          datore  di  lavoro  ha  effettuato la detrazione in sede di
          ritenuta;
                g) le  spese  sostenute  dai  soggetti obbligati alla
          manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai
          sensi  della legge  giugno 1939, n. 1089, e del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  30 settembre  1963, n. 1409,
          nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita'
          delle  spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve
          risultare   da  apposita  certificazione  rilasciata  dalla
          competente   soprintendenza   del   Ministero  per  i  beni
          culturali  e  ambientali,  previo  accertamento  della loro
          congruita'  effettuato  d'intesa  con il competente ufficio
          del  territorio  del Ministero delle finanze. La detrazione
          non  spetta  in  caso di mutamento di destinazione dei beni
          senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per
          i  beni  culturali  e  ambientali,  di mancato assolvimento
          degli  obblighi  di  legge  per  consentire l'esercizio del
          diritto  di  prelazione  dello  Stato  sui  beni immobili e
          mobili  vincolati e di tentata esportazione non autorizzata
          di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed
          ambientali   da'   immediata  comunicazione  al  competente
          ufficio  delle  entrate  del  Ministero delle finanze delle
          violazioni  che  comportano  la  perdita  del  diritto alla
          detrazione;  dalla  data di ricevimento della comunicazione
          inizia  a  decorrere  il  termine  per  la  rettifica della
          dichiarazione dei redditi;
                h) le  erogazioni  liberali  in denaro a favore dello
          Stato,  delle  regioni,  degli enti locali territoriali, di
          enti  o  istituzioni  pubbliche,  di comitati organizzatori
          appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni
          culturali   e  ambientali,  di  fondazioni  e  associazioni
          legalmente  riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono
          o   promuovono   attivita'  di  studio,  di  ricerca  e  di
          documentazione  di rilevante valore culturale e artistico o
          che   organizzano   e   realizzano   attivita'   culturali,
          effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto,
          la  manutenzione,  la  protezione  o il restauro delle cose
          indicate  nell'art.  1 della legge  giugno 1939, n. 1089, e
          nel  decreto  del  Presidente della Repubblica 30 settembre
          1963,  n.  1409,  ivi comprese le erogazioni effettuate per
          l'organizzazione  in  Italia  e  all'estero  di mostre e di
          esposizioni  di  rilevante  interesse scientifico-culturale
          delle  cose  anzidette,  e  per  gli  studi  e  le ricerche
          eventualmente  a tal fine necessari, nonche' per ogni altra
          manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale
          anche  ai  fini  didattico-promozionali,  ivi  compresi gli
          studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e
          le  pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative
          culturali  devono  essere  autorizzate,  previo  parere del
          competente  comitato di settore del Consiglio nazionale per
          i  beni  culturali  e  ambientali, dal Ministero per i beni
          culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di
          spesa  ed  il  conto  consuntivo.  Il  Ministero per i beni
          culturali   e   ambientali  stabilisce  i  tempi  necessari
          affinche'  le  erogazioni  liberali  fatte  a  favore delle
          associazioni  legalmente  riconosciute, delle istituzioni e
          delle  fondazioni  siano  utilizzate per gli scopi indicati
          nella   presente   lettera   e  controlla  l'impiego  delle
          erogazioni  stesse.  Detti  termini  possono, per causa non
          imputabile  al  donatario, essere prorogati una sola volta.
          Le  erogazioni  liberali  non  integralmente utilizzate nei
          termini  assegnati  affluiscono  all'entrata  del  bilancio
          dello   Stato,   o   delle  regioni  e  degli  enti  locali
          territoriali, nel caso di attivita' o manifestazioni in cui
          essi  siano  direttamente coinvolti, e sono destinate ad un
          fondo da utilizzare per le attivita' culturali previste per
          l'anno  successivo,  Il  Ministero  per  i beni culturali e
          ambientali  comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al
          centro  informativo  del  Dipartimento  delle  entrate  del
          Ministero  delle  finanze  l'elenco nominativo dei soggetti
          erogatori,  nonche' l'ammontare delle erogazioni effettuate
          entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
                h-bis)  il  costo specifico o, in mancanza, il valore
          normale  dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita
          convenzione,  ai  soggetti  e  per le attivita' di cui alla
          lettera h);
                i) le  erogazioni liberali in denaro, per importo non
          superiore   al   2   per   cento  del  reddito  complessivo
          dichiarato,  a  favore  di  enti  o  istituzioni pubbliche,
          fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza
          scopo  di  lucro  svolgono  esclusivamente  attivita' nello
          spettacolo,   effettuate  per  la  realizzazione  di  nuove
          strutture,  per  il  restauro  ed  il  potenziamento  delle
          strutture  esistenti,  nonche'  per  la produzione nei vari
          settori  dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per
          tali finalita' dal percipiente entro il termine di due anni
          dalla   data   del   ricevimento  affluiscono,  nella  loro
          totalita', all'entrata dello Stato;
                i-bis) le  erogazioni liberali in denaro, per importo
          non   superiore  a  4  milioni  di  lire,  a  favore  delle
          organizzazioni  non  lucrative di utilita' sociale (ONLUS),
          nonche' i contributi associativi, per importo non superiore
          a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle societa'
          di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di
          cui all'art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine
          di  assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di
          impotenza  al  lavoro  o  di  vecchiaia, ovvero, in caso di
          decesso,  un  aiuto  alle  loro  famiglie. La detrazione e'
          consentita   a   condizione   che  il  versamento  di  tali
          erogazioni  e  contributi  sia  eseguito  tramite  banca  o
          ufficio  postale  ovvero  mediante  gli  altri  sistemi  di
          pagamento  previsti  dall'art.  23  del decreto legislativo
          9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalita' idonee
          a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento
          di  efficaci  controlli,  che  possono essere stabilite con
          decreto  del  Ministro  delle  finanze da emanarsi ai sensi
          dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
                i-ter)  le  erogazioni  liberali  in  denaro,  per un
          importo  complessivo  in  ciascun  periodo  di  imposta non
          superiore  a  un  milione di lire, in favore delle societa'
          sportive dilettantistiche.
              1-bis.  Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al
          19 per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore
          dei  partiti  e movimenti politici per importi compresi tra
          100.000   e   200   milioni  di  lire  effettuate  mediante
          versamento bancario o postale.
              1-ter.  Ai  fini dell'imposta sul reddito delle persone
          fisiche,   si   detrae  dall'imposta  lorda,  e  fino  alla
          concorrenza  del  suo  ammontare, un importo pari al 19 per
          cento  dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni
          di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori,
          nonche' delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole
          di   indicizzazione   pagati   a   soggetti  residenti  nel
          territorio   dello  Stato  o  di  uno  Stato  membro  delle
          Comunita'  europee,  ovvero  a  stabili  organizzazioni nel
          territorio  dello  Stato  di  soggetti  non  residenti,  in
          dipendenza  di mutui contratti, a partire dal  gennaio 1998
          e  garantiti  da  ipoteca,  per  la costruzione dell'unita'
          immobiliare   da  adibire  ad  abitazione  principale.  Con
          decreto  del  Ministro  delle  finanze  sono  stabilite  le
          modalita'  e  le  condizioni  alle  quali e' subordinata la
          detrazione di cui al presente comma.
              1-quater.  Dall'imposta  lorda  si detrae, nella misura
          forfettaria  di lire un milione, la spesa sostenuta dai non
          vedenti per il mantenimento dei cani guida;
                i-quater)  le  erogazioni  liberali  in  denaro,  per
          importo  non  superiore a 4 milioni di lire, a favore delle
          associazioni  di  promozione  sociale iscritte nei registri
          previsti  dalle  vigenti  disposizioni di legge. Si applica
          l'ultimo periodo della lettera i-bis).
              2.  Per gli oneri indicati alle lettere c), e) e f) del
          comma  1 da detrazione spetta anche se sono stati sostenuti
          nell'interesse  delle  persone indicate nell'art. 12 che si
          trovino  nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per
          gli oneri di cui alla lettera f), il limite complessivo ivi
          stabilito.
              3.  per  gli  oneri  di  cui  alle  lettere a), g), h),
          h-bis), i), i-bis), e i-quater) del comma 1 sostenuti dalle
          societa' semplici di cui all'art. 5 la detrazione spetta ai
          singoli   soci   nella  setessa  proporzione  prevista  nel
          menzionato art. 5 ai fini della imputazione del reddito.
              Art.  65  (Oneri  di  utilita'  sociale). - 1. Le spese
          relative  ad opere o servizi utilizzabili dalla generalita'
          dei  dipendenti  o  categorie di dipendenti volontariamente
          sostenute   per   specifiche   finalita'   di   educazione,
          istruzione,  ricreazione,  assistenza sociale e sanitaria o
          culto,  sono  deducibili  per  un ammontare complessivo non
          superiore  al  5  per  mille dell'ammontare delle spese per
          prestazioni   di   lavoro   dipendente   risultante   dalla
          dichiarazione dei redditi.
              2. Sono inoltre deducibili:
                a) le  erogazioni  liberali fatte a favore di persone
          giuridiche che perseguono esclusivamente finalita' comprese
          fra  quelle  indicate  nel  comma  1 o finalita' di ricerca
          scientifica,  nonche'  i  contributi,  le  donazioni  e  le
          oblazioni  di  cui  alla  lettera  g)  dell'art. 10, per un
          ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del
          reddito d'impresa dichiarato;
                b) le  erogazioni  liberali fatte a favore di persone
          giuridiche  aventi  sede  nel  Mezzogiorno  che  perseguono
          esclusivamente  finalita'  di  ricerca  scientifica, per un
          ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del
          reddito d'impresa dichiarato;
                c) le   erogazioni   liberali   fatte   a  favore  di
          universita'  e di istituti di istruzione universitaria, per
          un  ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento
          del reddito d'impresa dichiarato;
                c-bis)   le   erogazioni   liberali   a   favore  dei
          concessionari  privati  per  la  radiodiffusione  sonora  a
          carattere  comunitario  per  un  ammontare  complessivo non
          superiore  all'1  per  cento  del  reddito  imponibile  del
          soggetto che effettua l'erogazione stessa;
                c-ter) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla
          manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai
          sensi  della legge  giugno 1939, n. 1089, e del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  30 settembre  1963, n. 1409,
          nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita'
          delle  spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve
          risultare   da  apposita  certificazione  rilasciata  dalla
          competente   soprintendenza   del   Ministero  per  i  beni
          culturali  e  ambientali,  previo  accertamento  della loro
          congruita'  effettuato  d'intesa  con il competente ufficio
          del  territorio  del  Ministero delle finanze. La deduzione
          non  spetta  in  caso di mutamento di destinazione dei beni
          senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione per
          i  beni  culturali  e  ambientali,  di mancato assolvimento
          degli  obblighi  di  legge  per  consentire l'esercizio del
          diritto  di  prelazione  dello  Stato  sui  beni immobili e
          mobili  vincolati e di tentata esportazione non autorizzata
          di questi ultimi. L'amministrazione per i beni culturali ed
          ambientali   da'   immediata  comunicazione  al  competente
          ufficio  delle  entrate  del  Ministero delle finanze delle
          violazioni  che  comportano la indeducibilita' e dalla data
          di  ricevimento  della  comunicazione inizia a decorrere il
          termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi;
                c-quater)  le  erogazioni liberali in denaro a favore
          dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni
          e  di  associazioni legalmente riconosciute che senza scopo
          di  lucro  svolgono  o  promuovono  attivita' di studio, di
          ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e
          artistico,  effettuate  per l'acquisto, la manutenzione, la
          protezione  o  il restauro delle cose indicate nell'art. 1,
          legge   giugno  1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente
          della  Repubblica  30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese
          le  erogazioni  effettuate per l'organizzazione di mostre e
          di   esposizioni,   che   siano   di   rilevante  interesse
          scientifico o culturale, delle cose anzidette per gli studi
          e  le  ricerche  eventualmente  a  tal  fine  necessari. Le
          mostre,  le  esposizioni,  gli  studi  e le ricerche devono
          essere  autorizzati,  previo parere del competente comitato
          di  settore  del Consiglio nazionale per i beni culturali e
          ambientali,   dal   Ministero   per   i  beni  culturali  e
          ambientali,  che dovra' approvare la previsione di spesa ed
          il  conto  consuntivo.  Il Ministero per i beni culturali e
          ambientali   stabilisce  i  tempi  necessari  affinche'  le
          erogazioni  fatte  a  favore  delle associazioni legalmente
          riconosciute,  delle  istituzioni  e delle fondazioni siano
          utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l'impiego
          delle  erogazioni  stesse. Detti termini possono, per causa
          non  imputabile  al  donatario,  essere  prorogati una sola
          volta.  Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate
          nei termini assegnati, ovvero utilizzate non in conformita'
          alla   destinazione,  affluiscono,  nella  loro  totalita',
          all'entrata dello Stato;
                c-quinquies)  le  erogazioni  liberali in denaro, per
          importo  non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa
          dichiarato,  a  favore  di  enti  o  istituzioni pubbliche,
          fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza
          scopo  di  lucro  svolgono  esclusivamente  attivita' nello
          spettacolo,   effettuate  per  la  realizzazione  di  nuove
          strutture,  per  il  restauro  ed  il  potenziamento  delle
          strutture  esistenti,  nonche'  per  la produzione nei vari
          settori  dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per
          tali finalita' dal percipiente entro il termine di due anni
          dalla   data   del   ricevimento  affluiscono,  nella  loro
          totalita', all'entrata dello Stato;
                c-sexies)  le  erogazioni  liberali  in  denaro,  per
          importo  non  superiore  a  4  milioni o al 2 per cento del
          reddito d'impresa dichiarato, a favore delle ONLUS;
                c-septies)   le   spese   relative   all'impiego   di
          lavoratori   dipendenti,  assunti  a  tempo  indeterminato,
          utilizzati  per  prestazioni di servizi erogate a favore di
          ONLUS,  nel  limite  del  cinque  per  mille dell'ammontare
          complessivo   delle   spese   per   prestazioni  di  lavoro
          dipendente,  cosi'  come  risultano dalla dichiarazione dei
          redditi;
                c-octies)   le  erogazioni  liberali  in  denaro  per
          importo  non superiore a 3 milioni di lire o al 2 per cento
          del reddito di impresa dichiarato, a favore di associazioni
          di  promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle
          vigenti disposizioni di legge.
              3. (Abrogato).
              4. Le erogazioni liberali diverse da quelle considerate
          nei  precedenti  commi  e nel comma 1 dell'art. 62 non sono
          ammesse in deduzione.".
              "Art.  110-bis  (Detrazioni  d'imposta  per  oneri).  -
          1. Dall'imposta  lorda si detrae, fino alla concorrenza del
          suo  ammontare, un importo pari al 19 per cento degli oneri
          indicati  alle  lettere  a),  g),  h), h-bis), i), i-bis) e
          i-quater)   del  comma  1  dell'art.  13-bis  del  comma  1
          dell'art.  13-bis.  La detrazione spetta a condizione chi i
          predetti  oneri  non  siano deducibili nella determinazione
          dei  singoli  redditi  che  concorrono a formare il reddito
          complessivo. In caso di rimborso degli oneri per i quali si
          e'  fruito della detrazione l'imposta dovuta per il periodo
          nel  quale l'ente ha conseguito il rimborso e' aumentata di
          un importo pari al 22 per cento dell'onere rimborsato.
              Art.  113  (Societa'  ed enti commerciali). - 1. Per le
          societa'  e gli enti commerciali con stabile organizzazione
          nel   territorio   dello   Stato,  eccettuate  le  societa'
          semplici,  il reddito complessivo e' determinato secondo le
          disposizioni  del  capo II sulla base di apposito conto dei
          profitti  e  delle  perdite  relativo  alla  gestione delle
          stabili  organizzazioni  e delle altre attivita' produttive
          di redditi imponibili in Italia (30/m).
              2. In mancanza di stabili organizzazioni nel territorio
          dello  Stato  i redditi che concorrono a formare il reddito
          complessivo  sono  determinati  secondo le disposizioni del
          titolo I relative alle categorie nelle quali rientrano. Dal
          reddito  complessivo  si  deducono  gli oneri indicati alle
          lettere  a)  e  g)  del  comma  1 dell'art. 10 e, per quote
          costanti  nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento
          e  nei  quattro successivi, l'imposta di cui all'art. 3 del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          643.  Si  applica  la  disposizione dell'art. 110, comma 1,
          terzo periodo (30/n).
              2-bis.   Dall'imposta   lorda   si  detrae,  fino  alla
          concorrenza  del  suo  ammontare, un importo pari al 19 per
          cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis),
          i),  i-bis)  e  i-quater)  del comma 1 dell'art. 13-bis. Si
          applica  la  disposizione  dell'articolo  110-bis, comma 1,
          ultimo periodo.
              3.  Per la determinazione del reddito complessivo delle
          societa' semplici e delle associazioni ad esse equiparate a
          norma dell'art. 5 si applicano in ogni caso le disposizioni
          del comma 2.
              4.  Per  le societa' di tipo diverso da quelli regolati
          nel  codice civile si applicano le disposizioni dei commi 1
          e  2 o quelle del comma 3 secondo che abbiano o non abbiano
          per oggetto l'esercizio di attivita' commerciali.
              Art.  114  (Enti  non  commerciali).  -  1.  Il reddito
          complessivo  degli  enti  non  commerciali  e'  determinato
          secondo   le   disposizioni   del  titolo  I.  Dal  reddito
          complessivo  si  deducono,  se  non  sono  deducibili nella
          determinazione   del   reddito  d'impresa  che  concorre  a
          formarlo, gli oneri indicati alle lettere a) e g) del comma
          1  dell'art.  10  e l'imposta di cui all'art. 3 del decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643. Si
          applica  la  disposizione  dell'art.  110,  comma  1, terzo
          periodo.
              1-bis.   Dall'imposta   lorda   si  detrae,  fino  alla
          concorrenza  del  suo  ammontare, un importo pari al 19 per
          cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis),
          i),  i-bis),  e  i-quater) del comma 1 dell'art. 13-bis. La
          detrazione  spetta  a  condizione  che i predetti oneri non
          siano deducibili nella determinazione del reddito d'impresa
          che  concorre  a formare il reddito complessivo. Si applica
          la disposizione dell'art. 110-bis, comma 1, terzo periodo.
              2.  Agli  enti  non  commerciali  che  hanno esercitato
          attivita'  commerciali  mediante stabili organizzazioni nel
          territorio  dello  Stato  si  applicano le disposizioni dei
          commi 2, 3 e 3-bis dell'art. 109.
              2-bis. Sono altresi' deducibili:
                a) le  erogazioni  liberali  in denaro a favore dello
          Stato,  di  altri  enti  pubblici  e  di  associazioni e di
          fondazioni private legalmente riconosciute, le quali, senza
          scopo  di  lucro,  svolgono  o promuovono attivita' dirette
          alla  tutela  del  patrimonio  ambientale,  effettuate  per
          l'acquisto,  la  tutela  e  la  valorizzazione  delle  cose
          indicate  nei  numeri  1) e 2) dell'art. 1, legge 29 giugno
          1939,  n. 1497, facenti parte degli elenchi di cui al primo
          comma  dell'art.  2  della medesima legge o assoggettati al
          vincolo  della  inedificabilita'  in  base  ai piani di cui
          all'art.   5   della  medesima  legge  e  al  decreto-legge
          27 giugno  1985,  n.  312,  convertito,  con modificazioni,
          dalla   legge  8 agosto  1985,  n.  431,  ivi  comprese  le
          erogazioni  destinate  all'organizzazione  di  mostre  e di
          esposizioni,  nonche'  allo svolgimento di studi e ricerche
          aventi  ad  oggetto  le  cose  anzidette;  il  mutamento di
          destinazione  degli  immobili  indicati alla lettera c) del
          presente  comma,  senza  la  preventiva  autorizzazione del
          Ministro  dell'ambiente,  come pure il mancato assolvimento
          degli  obblighi  di  legge  per  consentire l'esercizio del
          diritto   di  prelazione  dello  Stato  sui  beni  immobili
          vincolati,  determina  la  indeducibilita'  delle spese dal
          reddito.    Il   Ministro   dell'ambiente   da'   immediata
          comunicazione   ai   competenti   uffici   tributari  delle
          violazioni  che comportano la decadenza delle agevolazioni;
          dalla  data  di  ricevimento della comunicazione iniziano a
          decorrere  i  termini  per  il pagamento dell'imposta e dei
          relativi accessori;
                b) le  erogazioni  liberali  in  denaro  a  favore di
          organismi   di  gestione  di  parchi  e  riserve  naturali,
          terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra
          zona   di   tutela   speciale   paesistico-ambientale  come
          individuata  dalla vigente disciplina, statale e regionale,
          nonche'  gestita  dalle  associazioni  e fondazioni private
          indicate   alla   lettera   a),  effettuate  per  sostenere
          attivita' di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca
          e  sviluppo  dirette  al  conseguimento  delle finalita' di
          interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti;
                c) le  spese  sostenute  dai  soggetti obbligati alla
          manutenzione  e alla protezione degli immobili vincolati ai
          sensi  della  legge  29 giugno 1939, n. 1497, facenti parte
          degli  elenchi relativi ai numeri 1) e 2) dell'art. 1 della
          medesima  legge  o  assoggettati  al  vincolo  assoluto  di
          inedificabilita'  in  base ai piani di cui all'art. 5 della
          stessa  legge  e  al  decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985,
          n. 431.
              2-ter.  Il Ministro dell'ambiente e la regione, secondo
          le   rispettive   attribuzioni   e   competenze,   vigilano
          sull'impiego  delle erogazioni di cui alle lettere a), b) e
          c)  del  comma  2-bis  del  presente  articolo effettuate a
          favore di soggetti privati, affinche' siano perseguiti agli
          scopi per i quali le erogazioni stesse sono state accettate
          dai   beneficiari   e   siano   rispettati  i  termini  per
          l'utilizzazione concordati con gli autori delle erogazioni.
          Detti  termini  possono  essere  prorogati  una  sola volta
          dall'autorita'  di  vigilanza, per motivi non imputabili ai
          beneficiari