Art. 23. (Tributi locali) 1. Gli enti locali possono deliberare riduzioni sui tributi di propria competenza per le associazioni di promozione sociale, qualora non si trovino in situazioni di dissesto ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni.
Nota all'art 23, comma 1: - Il decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, recante "Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 1995, n. 65, supplemento ordinario.