Art. 24. 
             (Accesso al credito agevolato e privilegi) 
   1. Le provvidenze creditizie e fideiussorie previste  dalle  norme
per le cooperative e i loro consorzi  sono  estese,  senza  ulteriori
oneri per lo Stato, alle associazioni di promozione  sociale  e  alle
organizzazioni di volontariato iscritte nei rispettivi registri  che,
nell'ambito  delle  convenzioni  di  cui  all'articolo  30,   abbiano
ottenuto l'approvazione di uno o piu' progetti di opere e di  servizi
di interesse pubblico inerenti alle finalita' istituzionali. 
   2. I crediti  delle  associazioni  di  promozione  sociale  per  i
corrispettivi dei servizi prestati e per le cessioni  di  beni  hanno
privilegio  generale  sui  beni  mobili   del   debitore   ai   sensi
dell'articolo 2751-bis del codice civile. 
   3. I crediti di cui al comma 2  sono  collocati,  nell'ordine  dei
privilegi, subito dopo i crediti di cui alla lettera c)  del  secondo
comma dell'articolo 2777 del codice civile. 
 
          Nota all'art. 24, comma 2:
              -  Il  testo dell'art. 2751-bis del codice civile e' il
          seguente:
              "Art. 2751-bis (Crediti per retribuzioni e provvigioni,
          crediti  dei  coltivatori  diretti,  delle societa' od enti
          cooperativi  e delle imprese artigiane). - Hanno privilegio
          generale sui mobili i crediti riguardanti:
                1)  le  retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma ai
          prestatori  di  lavoro  subordinato  e  tutte le indennita'
          dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro,
          nonche'  il  credito del lavoratore per i danni conseguenti
          alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro,
          dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed
          il credito per il risarcimento del danno subito per effetto
          di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile;
                2) le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro
          prestatore  d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due
          anni di prestazione;
                3)  le  provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia
          dovute  per  l'ultimo  anno  di prestazione e le indennita'
          dovute per la cessazione del rapporto medesimo;
                4)  crediti del coltivatore diretto, sia proprietario
          che  affittuario,  mezzadro,  colono, soccidario o comunque
          compartecipante,  per  i  corrispettivi  della  vendita dei
          prodotti,  nonche'  i  crediti  del  mezzadro  o del colono
          indicati dall'art. 2765;
                5)  i crediti dell'impresa artigiana e delle societa'
          od  enti  cooperativi  di  produzione  e  di  lavoro, per i
          corrispettivi  dei  servizi  prestati  e  della vendita dei
          manufatti;
                5-bis)  i crediti delle societa' cooperative agricole
          e  dei  loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei
          prodotti.".
          Nota all'art. 24, comma 3:
              -  Il  testo  del  secondo comma, lettera c), dell'art.
          2777 del codice civile e' il seguente:
              "c) i crediti di cui all'art. 2751-bis, numeri 4 e 5.".