Art. 25. 
                   (Messaggi di utilita' sociale) 
   1. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150,  la
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  trasmette  alla   societa'
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo  i  messaggi  di
utilita' sociale ricevuti dall'Osservatorio. 
   2. All'articolo 6, primo comma, della legge  14  aprile  1975,  n.
103, dopo le  parole:  "alle  associazioni  nazionali  del  movimento
cooperativo giuridicamente riconosciute," sono inserite le  seguenti:
"alle  associazioni  di  promozione  sociale  iscritte  nei  registri
nazionale e regionali,". 
 
          Nota all'art. 25, comma 1:
              -  La  legge 7 giugno 2000, n. 150, recante "Disciplina
          delle  attivita'  di  informazione e di comunicazione delle
          pubbliche  amministrazioni"  e'  pubblicata  nella Gazzetta
          Ufficiale  del 13 giugno 2000, n. 136. Il testo dell'art. 3
          e' il seguente:
              "Art.  3  (Messaggi  di  utilita' sociale e di pubblico
          interesse).  -  1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri
          determina i messaggi di utilita' sociale ovvero di pubblico
          interesse,  che  la  concessionaria  del  servizio pubblico
          radiotelevisivo  puo'  trasmettere  a titolo gratuito. Alla
          trasmissione di messaggi di pubblico interesse previsti dal
          presente  comma  sono  riservati tempi non eccedenti il due
          per  cento  di ogni ora di programmazione e l'uno per cento
          dell'orario settimanale di programmazione di ciascuna rete.
          Le  emittenti  private,  radiofoniche  e  televisive, hanno
          facolta',  ove autorizzate, di utilizzare tali messaggi per
          passaggi gratuiti.
              2.  Nelle  concessioni  per la radiodiffusione sonora e
          televisiva  e'  prevista  la riserva di tempi non eccedenti
          l'uno  per  cento dell'orario settimanale di programmazione
          per  le stesse finalita' e con le modalita' di cui al comma
          1.
              3.  Fatto salvo quanto stabilito dalla presente legge e
          dalle     disposizioni    relative    alla    comunicazione
          istituzionale    non   pubblicitaria,   le   concessionarie
          radiotelevisive  e  le  societa'  autorizzate  possono, per
          finalita'   di  esclusivo  interesse  sociale,  trasmettere
          messaggi di utilita' sociale.
              4.  I  messaggi  di  cui  al  comma 3 non rientrano nel
          computo  degli  indici  di affollamento giornaliero ne' nel
          computo  degli  indici di affollamento orario stabiliti dal
          presente  articolo.  Il  tempo di trasmissione dei messaggi
          non  puo',  comunque,  occupare  piu' di quattro minuti per
          ogni  giorno  di  trasmissione  per singola concessionaria.
          Tali   messaggi  possono  essere  trasmessi  gratuitamente;
          qualora   non   lo   fossero,  il  prezzo  degli  spazi  di
          comunicazione  contenenti  messaggi di utilita' sociale non
          puo'  essere superiore al cinquanta per cento del prezzo di
          listino ufficiale indicato dalla concessionaria.".
          Note all'art. 25, comma 2:
              - La legge 14 aprile 1975, n. 103, recante "Nuove norme
          in  materia  di  diffusione  radiofonica  e  televisiva" e'
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 102 del 17 aprile
          1975.
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 6, come modificato
          dalla legge 14 aprile 1975, n. 103 qui pubblicata:
              "Art.    6.    -    Sono   riservati   dalla   societa'
          concessionaria,   per   apposite  trasmissioni,  tempi  non
          inferiori   al   5  per  cento  del  totale  delle  ore  di
          programmazione televisiva e al 3 per cento del totale delle
          ore  di  programmazione  radiofonica,  distintamente per la
          diffusione  nazionale e per quella regionale, ai partiti ed
          ai  gruppi rappresentati in Parlamento, alle organizzazioni
          associative delle autonomie locali, ai sindacati nazionali,
          alle  confessioni  religiose,  ai  movimenti politici, agli
          enti  e  alle  associazioni  politiche  e  culturali,  alle
          associazioni    nazionali    del    movimento   cooperativo
          giuridicamente    riconosciute,    alle   associazioni   di
          promozione   sociale  iscritte  nei  registri  nazionale  e
          regionale  ai gruppi etnici e linguistici e ad altri gruppi
          di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta.
              Per  le  testate  dei giornali quotidiani che non siano
          organi  ufficiali di partito e' istituita una tribuna della
          stampa.
              La    sottocommissione    permanente   per   l'accesso,
          costituita   nell'ambito  della  commissione  parlamentare,
          procede  almeno  trimestralmente,  sulla  base  delle norme
          stabilite   dalla   commissione   stessa,  all'esame  delle
          richieste  di  accesso,  delibera  su di esse, determina il
          tempo    di    trasmissione    complessivamente   riservato
          all'accesso  ai programmi nazionali e locali, provvede alla
          ripartizione  del tempo disponibile tra i soggetti ammessi.
          Le  norme  emanate  dalla  commissione  parlamentare devono
          ispirarsi:
                a) all'esigenza  di  assicurare  la  pluralita' delle
          opinioni e degli orientamenti politici e culturali;
                b) alla  rilevanza  dell'interesse sociale, culturale
          ed informativo delle proposte degli interessi;
                c) alle esigenze di varieta' della programmazione.
              La   sottocommissione   stabilisce   le   modalita'  di
          programmazione, sentita la concessionaria.
              Contro  le  decisioni della sottocommissione e' ammesso
          ricorso   da   parte   del   richiedente  alla  commissione
          parlamentare  in  seduta  plenaria.  I soggetti interessati
          devono  designare  la  persona  responsabile,  agli effetti
          civili   e   penali,   del   programma  da  ammettere  alla
          trasmissione  e  comunicare  alla  sottocommissione ed alla
          concessionaria il contenuto del programma stesso.
              I  soggetti  ammessi  all'accesso  devono, nella libera
          manifestazione  del  loro  pensiero,  osservare  i principi
          dell'ordinamento  costituzionale, e tra essi in particolare
          quelli  relativi  alla  tutela della dignita' della persona
          nonche'  della  lealta'  e  della  correttezza  del dialogo
          democratico  e  astenersi da qualsiasi forma di pubblicita'
          commerciale.
              I soggetti che fruiscono dell'accesso, nell'organizzare
          il  proprio  programma  in modo autonomo, possono avvalersi
          della  collaborazione tecnica gratuita della concessionaria
          secondo  norme  ed  entro  limiti fissati dalla commissione
          parlamentare per soddisfare esigenze minime di base".