Art. 26. 
  (Diritto all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi) 
   1. Alle associazioni di  promozione  sociale  e'  riconosciuto  il
diritto di accesso ai documenti amministrativi  di  cui  all'articolo
22, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
   2.  Ai  fini  di  cui  al  comma  1  sono  considerate  situazioni
giuridicamente rilevanti  quelle  attinenti  al  perseguimento  degli
scopi statutari delle associazioni di promozione sociale. 
 
          Nota all'art. 26, comma 1:
              -  La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme
          in  materia  di procedimento amministrativo e di diritto di
          accesso  ai  documenti  amministrativi" e' pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  del  18  agosto 1990, n. 192. Il testo
          dell'art. 22 e' il seguente:
              "Art.  22.  -  1.  Al fine di assicurare la trasparenza
          dell'attivita' amministrativa e di favorirne lo svolgimento
          imparziale  e'  riconosciuto  a chiunque vi abbia interesse
          per  la  tutela  di  situazioni giuridicamente rilevanti il
          diritto  di accesso ai documenti amministrativi, secondo le
          modalita' stabilite dalla presente legge.
              2.   E'   considerato   documento  amministrativo  ogni
          rappresentazione        grafica,       fotocinematografica,
          elettromagnetica  o di qualunque altra specie del contenuto
          di   atti,   anche   interni,   formati   dalle   pubbliche
          amministrazioni    o,    comunque,   utilizzati   ai   fini
          dell'attivita' amministrativa.
              3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge  le amministrazioni interessate adottano le
          misure  organizzative  idonee  a  garantire  l'applicazione
          della disposizione di cui al comma 1, dandone comunicazione
          alla commissione di cui all'art. 27.".