Art. 28. 
                 (Accesso al Fondo sociale europeo) 
   1. Il Governo, d'intesa con le regioni e con le province  autonome
di Trento  e  di  Bolzano,  promuove  ogni  iniziativa  per  favorire
l'accesso  delle  associazioni  di   promozione   sociale   e   delle
organizzazioni di volontariato ai  finanziamenti  del  Fondo  sociale
europeo per progetti finalizzati al  raggiungimento  degli  obiettivi
istituzionali, nonche', in collaborazione con  la  Commissione  delle
Comunita'  europee,  per  facilitare   l'accesso   ai   finanziamenti
comunitari, inclusi i prefinanziamenti da parte degli Stati membri  e
i finanziamenti sotto forma di sovvenzioni globali.