Art. 29. 
                          (Norme regionali 
   e delle province autonome) 
   1. Le leggi regionali e le leggi delle province autonome di Trento
e di Bolzano concorrono alla promozione  e  favoriscono  lo  sviluppo
dell'associazionismo   di   promozione   sociale,    salvaguardandone
l'autonomia di organizzazione e di iniziativa.