Art. 30. 
                            (Convenzioni) 
   1. Lo Stato, le regioni, le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, le province, i comuni e  gli  altri  enti  pubblici  possono
stipulare convenzioni con  le  associazioni  di  promozione  sociale,
iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo  7,  per
lo svolgimento delle attivita' previste dallo statuto verso terzi. 
   2.  Le  convenzioni  devono  contenere  disposizioni   dirette   a
garantire l'esistenza delle  condizioni  necessarie  a  svolgere  con
continuita' le attivita' stabilite dalle convenzioni  stesse.  Devono
inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di  controllo
della loro qualita' nonche' le modalita' di rimborso delle spese. 
   3. Le associazioni di promozione sociale  che  svolgono  attivita'
mediante convenzioni devono assicurare i propri aderenti che prestano
tale attivita' contro gli infortuni e le  malattie  connessi  con  lo
svolgimento dell'attivita' stessa,  nonche'  per  la  responsabilita'
civile verso terzi. 
   4. Con decreto  del  Ministro  per  la  solidarieta'  sociale,  di
concerto  con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata  in
vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi
semplificati  con  polizze  anche  numeriche  o  collettive  e   sono
disciplinati i relativi controlli. 
   5. La copertura  assicurativa  di  cui  al  comma  3  e'  elemento
essenziale della convenzione e  gli  oneri  relativi  sono  a  carico
dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima. 
   6. Le prescrizioni di cui al presente articolo si  applicano  alle
convenzioni  stipulate  o  rinnovate  successivamente  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge.