Art. 31. (Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche) 1. Le amministrazioni statali, con le proprie strutture civili e militari, e quelle regionali, provinciali e comunali possono prevedere forme e modi per l'utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, nel rispetto dei principi di trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza. 2. Alle associazioni di promozione sociale, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, il sindaco puo' concedere autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande in deroga ai criteri e parametri di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287. Tali autorizzazioni sono valide soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si riferiscono e sono rilasciate alla condizione che l'addetto alla somministrazione sia iscritto al registro degli esercenti commerciali. 3. Le associazioni di promozione sociale sono autorizzate ad esercitare attivita' turistiche e ricettive per i propri associati. Per tali attivita' le associazioni sono tenute a stipulare polizze assicurative secondo la normativa vigente. Possono, inoltre, promuovere e pubblicizzare le proprie iniziative attraverso i mezzi di informazione, con l'obbligo di specificare che esse sono riservate ai propri associati.
Nota all'art. 31, comma 1: - Il testo della legge 11 agosto 1991, n. 266, recante "Legge-quadro sul volontariato", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 1991, n. 196. Nota all'art. 31, comma 2: - La legge 25 agosto 1991, n. 287, recante "Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attivita' dei pubblici esercizi", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 3 settembre 1991. - Il testo dell'art. 3, comma 4, e' il seguente: "Art. 3 (Rilascio delle autorizzazioni). - 4. Sulla base delle direttive proposte dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - dopo aver sentito le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative - e deliberate ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, le regioni, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, a livello regionale - fissano periodicamente criteri e parametri atti a determinare il numero delle autorizzazioni rilasciabili nelle aree interessate. I criteri e i parametri sono fissati in relazione alla tipologia degli esercizi tenuto conto anche del reddito della popolazione residente e di quella fluttuante, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extradomestico".