Art. 21 (Registrazione e legalizzazione di atti) 1. Le procure e gli altri documenti che si presentano all'ufficiale dello stato civile, per comprovare stati, fatti o qualita' da riportare nei relativi atti, sono da lui registrati negli archivi di cui all'articolo 10 indicando di seguito agli atti stessi la provenienza e l'amministrazione pubblica o il pubblico ufficiale che li conserva o, qualora cio' non sia possibile, registrandone tutti gli elementi essenziali. 2. Quando i documenti occorrenti per la formazione dell'atto sono reperibili presso gli uffici di una pubblica amministrazione, l'ufficiale dello stato civile e' tenuto ad acquisirli direttamente. Altrimenti essi sono sostituiti, salvo diversa disposizione di legge o del presente regolamento, da autocertificazioni. 3. I documenti e gli atti dello stato civile formati all'estero da autorita' straniere devono essere legalizzati dall'autorita' diplomatica o consolare competente, se non e' disposto diversamente.