Art. 21
              (Registrazione e legalizzazione di atti)

   1.   Le   procure   e   gli  altri  documenti  che  si  presentano
all'ufficiale  dello  stato  civile,  per  comprovare  stati, fatti o
qualita' da riportare nei relativi atti, sono da lui registrati negli
archivi  di cui all'articolo 10 indicando di seguito agli atti stessi
la  provenienza  e l'amministrazione pubblica o il pubblico ufficiale
che  li  conserva  o,  qualora  cio' non sia possibile, registrandone
tutti gli elementi essenziali.
   2.  Quando i documenti occorrenti per la formazione dell'atto sono
reperibili   presso  gli  uffici  di  una  pubblica  amministrazione,
l'ufficiale  dello stato civile e' tenuto ad acquisirli direttamente.
Altrimenti  essi sono sostituiti, salvo diversa disposizione di legge
o del presente regolamento, da autocertificazioni.
   3. I documenti e gli atti dello stato civile formati all'estero da
autorita'   straniere   devono   essere   legalizzati  dall'autorita'
diplomatica o consolare competente, se non e' disposto diversamente.