Art. 22
               (Traduzione del contenuto di documenti)

   1.  Fermo restando quanto stabilito da convenzioni internazionali,
i documenti scritti in lingua straniera devono essere accompagnati da
una  traduzione  in  lingua  italiana  che  deve  essere  certificata
conforme  al  testo  straniero dall'autorita' diplomatica o consolare
ovvero  da un traduttore ufficiale o da un interprete che attesti con
giuramento davanti all'ufficiale dello stato civile la conformita' al
testo straniero.