Art. 33. Certificazione degli interventi fecondativi 1. Gli interventi fecondativi effettuati in stazioni di monta naturale pubblica o mediante l'inseminazione artificiale e gli impianti embrionali sono certificati su appositi modelli rilasciati dalle regioni, predisposti dal Ministero delle politiche agricole e forestali, uniformi per tutto il territorio nazionale e contenti i seguenti dati: a) specie, razza, nome e codice di identificazione del riproduttore maschio; indicazioni della partita e del centro di produzione di provenienza, nel caso di utilizzo di materiale seminale; b) identificazione della fattrice, qualora trattasi di bovini, bufalini, ovini, caprini e suini con le modalita' previste dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, e qualora trattasi di equini, sulla base delle modalita' previste dalle norme del competente libro genealogico o registro anagrafico; c) data dell'intervento fecondativo; d) nome, cognome, sottoscrizione e indicazione del codice del responsabile della certificazione. 2. Responsabile della certificazione e della registrazione dei dati e': a) il veterinario o l'operatore pratico che ha eseguito l'intervento, nel caso dell'inseminazione artificiale; b) il veterinario nel caso di impianto embrionale; c) il gestore della stazione, nel caso della monta naturale pubblica; d) l'allevatore, solo nel caso della monta naturale privata e per le fattrici vendute gravide. 3. Tutti gli atti fecondativi effettuati in monta naturale privata saranno registrati su un apposito registro aziendale, che deve contenere il codice attribuito all'azienda, la data di monta e codice identificativo del riproduttore fecondatore. Ove venga praticata la monta brada, vanno riportate, al posto della data di monta, le date di entrata e di uscita del maschio o della fattrice dal gruppo di monta, nonche' i codici identificativi di tutti i maschi inclusi nel gruppo di monta medesimo. Per le fattrici vendute gravide l'allevatore rilascia un certificato di atto fecondativo. Per gli allevamenti iscritti o sottoposti ai controlli funzionali la documentazione corrispondente rilasciata dal libro genealogico o dal registro anagrafico puo' sostituire il registro aziendale. 4. Le regioni possono richiedere la certificazione degli interventi fecondativi di cui ai commi 1, 2 e 3 anche per la monta privata. 5. Le regioni possono consentire la sostituzione dei certificati di cui al comma 1 e del registro aziendale di cui al comma 3 con opportuna documentazione riepilogativa, nell'ambito di allevamenti sottoposti a controllo ufficiale della produttivita' e iscritti nei rispettivi libri genealogici, registri anagrafici o in piani regionali di assistenza tecnica in zootecnia. Tale documentazione riepilogativa dovra' consentire il flusso delle informazioni di cui all'articolo 35.
Nota all'art. 33: - Per il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, vedi nelle note all'art. 1.