Art. 33. 
             Certificazione degli interventi fecondativi 
  1. Gli interventi  fecondativi  effettuati  in  stazioni  di  monta
naturale  pubblica  o  mediante  l'inseminazione  artificiale  e  gli
impianti embrionali sono certificati su appositi  modelli  rilasciati
dalle regioni, predisposti dal Ministero delle politiche  agricole  e
forestali, uniformi per tutto il territorio nazionale  e  contenti  i
seguenti dati: 
    a)  specie,  razza,  nome  e  codice   di   identificazione   del
riproduttore maschio; indicazioni  della  partita  e  del  centro  di
produzione  di  provenienza,  nel  caso  di  utilizzo  di   materiale
seminale; 
    b) identificazione della fattrice, qualora  trattasi  di  bovini,
bufalini,  ovini,  caprini  e  suini  con   le   modalita'   previste
dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
1996, n.  317,  e  qualora  trattasi  di  equini,  sulla  base  delle
modalita' previste dalle norme del  competente  libro  genealogico  o
registro anagrafico; 
    c) data dell'intervento fecondativo; 
    d) nome, cognome, sottoscrizione e  indicazione  del  codice  del
responsabile della certificazione. 
  2. Responsabile della certificazione e della registrazione dei dati
e': 
    a)  il  veterinario  o  l'operatore  pratico  che   ha   eseguito
l'intervento, nel caso dell'inseminazione artificiale; 
    b) il veterinario nel caso di impianto embrionale; 
    c) il gestore della  stazione,  nel  caso  della  monta  naturale
pubblica; 
    d) l'allevatore, solo nel caso della monta naturale privata e per
le fattrici vendute gravide. 
  3. Tutti gli atti fecondativi effettuati in monta naturale  privata
saranno registrati  su  un  apposito  registro  aziendale,  che  deve
contenere il codice attribuito all'azienda, la data di monta e codice
identificativo del riproduttore fecondatore. Ove venga  praticata  la
monta brada, vanno riportate, al posto della data di monta,  le  date
di entrata e di uscita del maschio o della  fattrice  dal  gruppo  di
monta, nonche' i codici identificativi di tutti i maschi inclusi  nel
gruppo  di  monta  medesimo.  Per   le   fattrici   vendute   gravide
l'allevatore rilascia un certificato di  atto  fecondativo.  Per  gli
allevamenti  iscritti  o  sottoposti  ai  controlli   funzionali   la
documentazione corrispondente rilasciata dal libro genealogico o  dal
registro anagrafico puo' sostituire il registro aziendale. 
  4. Le regioni possono richiedere la certificazione degli interventi
fecondativi di cui ai commi 1, 2 e 3 anche per la monta privata. 
  5. Le regioni possono consentire la sostituzione dei certificati di
cui al comma 1 e del  registro  aziendale  di  cui  al  comma  3  con
opportuna documentazione riepilogativa,  nell'ambito  di  allevamenti
sottoposti a controllo ufficiale della produttivita' e  iscritti  nei
rispettivi  libri  genealogici,  registri  anagrafici  o   in   piani
regionali di assistenza tecnica  in  zootecnia.  Tale  documentazione
riepilogativa dovra' consentire il flusso delle informazioni  di  cui
all'articolo 35. 
 
          Nota all'art. 33:
              - Per  il  testo dell'art. 4 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  30 aprile  1996, n. 317, vedi nelle note
          all'art. 1.