Art. 34. 
                          Moduli e registri 
  1. I moduli per la certificazione degli  interventi  fecondativi  e
degli impianti  embrionali  di  cui  all'articolo  33  devono  essere
conformi ai modelli tipo predisposti dal  Ministero  delle  politiche
agricole e forestali. 
  2. I registri di carico e scarico di cui all'articolo 13, comma  1,
lettera l), all'articolo 16, comma 1, lettera  b),  all'articolo  28,
comma 1, lettera d) e all'articolo 29, comma 1,  lettera  f),  devono
contenere  le  indicazioni  minime  stabilite  dal  Ministero   delle
politiche agricole e forestali. 
  3. I modelli per la certificazione degli interventi  fecondativi  e
di impianto embrionale di cui  all'articolo  33  sono  addebitati  al
richiedente al prezzo stabilito periodicamente dalla regione  che  lo
ha rilasciato, tenuto conto dei  costi  di  stampa,  predisposizione,
distribuzione ed elaborazione. 
  4. L'allevatore della fattrice conserva l'apposita parte del modulo
di registrazione dell'intervento fecondativo o  di  trasferimento  di
embrioni fino allo svezzamento o alla vendita del  redo.  I  restanti
moduli e registri devono essere conservati per i due anni  successivi
a quello di riferimento.