Art. 34. Moduli e registri 1. I moduli per la certificazione degli interventi fecondativi e degli impianti embrionali di cui all'articolo 33 devono essere conformi ai modelli tipo predisposti dal Ministero delle politiche agricole e forestali. 2. I registri di carico e scarico di cui all'articolo 13, comma 1, lettera l), all'articolo 16, comma 1, lettera b), all'articolo 28, comma 1, lettera d) e all'articolo 29, comma 1, lettera f), devono contenere le indicazioni minime stabilite dal Ministero delle politiche agricole e forestali. 3. I modelli per la certificazione degli interventi fecondativi e di impianto embrionale di cui all'articolo 33 sono addebitati al richiedente al prezzo stabilito periodicamente dalla regione che lo ha rilasciato, tenuto conto dei costi di stampa, predisposizione, distribuzione ed elaborazione. 4. L'allevatore della fattrice conserva l'apposita parte del modulo di registrazione dell'intervento fecondativo o di trasferimento di embrioni fino allo svezzamento o alla vendita del redo. I restanti moduli e registri devono essere conservati per i due anni successivi a quello di riferimento.