Art. 35. 
                      Flusso delle informazioni 
  1. Il responsabile della certificazione e della  registrazione  dei
dati degli interventi fecondativi o  di  impianto  di  embrioni  deve
trasmettere la parte di modulo all'uopo predisposta  all'associazione
provinciale  allevatori  competente  per  territorio  entro  sessanta
giorni dalla data di compilazione. 
  2.   Ciascuna   associazione   provinciale   allevatori   provvede:
all'inserimento su supporto meccanografico dei dati degli  interventi
fecondativi o degli impianti  di  embrioni,  alla  loro  elaborazione
distinta   per   allevamento,   riproduttore,   responsabile    della
certificazione, alla trasmissione  trimestrale  dei  dati  elaborati:
alle regioni competenti  per  territorio,  all'Associazione  italiana
allevatori, all'associazione nazionale allevatori o ad altro ente che
tiene il libro genealogico o registro anagrafico di specie o razza. 
  3. I dati aggregati a livello regionale  sono  inviati  ogni  anno,
entro centoventi giorni  successivi,  al  Ministero  delle  politiche
agricole  e  forestali  che  provvedera',  direttamente   o   tramite
l'Associazione italiana allevatori, alle  successive  elaborazioni  e
divulgazioni. 
  4. I centri di produzione dello sperma, i  recapiti,  i  gruppi  di
raccolta di embrioni ed i centri di  produzione  di  embrioni  devono
trasmettere alle regioni competenti per territorio,  relativamente  a
ciascun semestre dell'anno ed entro i  trenta  giorni  successivi,  i
dati desunti dai rispettivi registri  di  carico  e  scarico  di  cui
all'articolo 34. 
  5. Ciascuna regione provvede all'aggregazione  dei  dati  trasmessi
dai centri e recapiti di cui al comma 4 ed  invia,  entro  i  novanta
giorni successivi, le elaborazioni relative  a  ciascun  semestre  al
Ministero delle politiche agricole e forestali, che  curera'  tramite
l'Associazione  italiana  allevatori  la  successiva  elaborazione  e
divulgazione.