Art. 17.
                         Societa' di ricerca
   1. Ai fini della ammissibilita' agli interventi di cui al presente
decreto,  le  societa' di ricerca di cui all'art. 2, comma 1, lettera
d),  della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono parificate ai soggetti
di  cui  al precedente art. 5, comma 1, lettera a) sino alla completa
applicazione  delle  disposizioni  contenute all'art. 9, comma 1, del
decreto legislativo n. 297/99.