Art. 17. Societa' di ricerca 1. Ai fini della ammissibilita' agli interventi di cui al presente decreto, le societa' di ricerca di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono parificate ai soggetti di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera a) sino alla completa applicazione delle disposizioni contenute all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 297/99.