Art. 18.
                        Servizi e consulenza
   1.  Ai  sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n.
297/99,  agli  esperti  e  ai  soggetti convenzionati ivi previsti e'
riconosciuto  un  compenso  la cui determinazione e' fissata, per gli
esperti,  con  apposito decreto del Ministro dell'Universita' e della
Ricerca  Scientifica  e  Tecnologica sentito il Ministero del Tesoro,
del  Bilancio  e  della  Programmazione  economica  e, per i soggetti
convenzionati, nell'ambito dei relativi atti convenzionali.
   2.  Ai fini della migliore funzionalita' degli organismi di cui al
comma  precedente,  il  MURST  puo' prevedere periodiche attivita' di
aggiornamento   circa  le  modalita'  di  applicazione  del  presente
decreto.