Art. 18. Servizi e consulenza 1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 297/99, agli esperti e ai soggetti convenzionati ivi previsti e' riconosciuto un compenso la cui determinazione e' fissata, per gli esperti, con apposito decreto del Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica sentito il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica e, per i soggetti convenzionati, nell'ambito dei relativi atti convenzionali. 2. Ai fini della migliore funzionalita' degli organismi di cui al comma precedente, il MURST puo' prevedere periodiche attivita' di aggiornamento circa le modalita' di applicazione del presente decreto.