Art. 19.
                              Garanzie
   1. Salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 16, lettera b), del
presente  decreto,  nonche' dal comma 3 del presente articolo, per la
concessione  delle agevolazioni da parte del MURST non sono richieste
particolari forme di garanzia.
   2.  Al  sensi  dell'art.  4,  comma  3, del decreto legislativo n.
297/99,  i crediti nascenti dai contributi di cui al comma precedente
sono  assistiti  da  privilegio  generale  che  prevale su ogni altro
titolo  di  prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del
privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751
bis  C.C., fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a
terzi.
   3. Nei casi di concessione da parte del MURST di anticipazioni, le
stesse,  comunque  non  superiori  al 30% dell'agevolazione, dovranno
essere  garantite  da fideiussione bancaria o polizza assicurativa. A
tal  fine,  il  soggetto  richiedente  utilizza lo schema di garanzia
pubblicato unitamente al presente decreto.