Art. 19. Garanzie 1. Salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 16, lettera b), del presente decreto, nonche' dal comma 3 del presente articolo, per la concessione delle agevolazioni da parte del MURST non sono richieste particolari forme di garanzia. 2. Al sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 297/99, i crediti nascenti dai contributi di cui al comma precedente sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751 bis C.C., fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. 3. Nei casi di concessione da parte del MURST di anticipazioni, le stesse, comunque non superiori al 30% dell'agevolazione, dovranno essere garantite da fideiussione bancaria o polizza assicurativa. A tal fine, il soggetto richiedente utilizza lo schema di garanzia pubblicato unitamente al presente decreto.