Art. 23.
               Decorrenza dei termini di presentazione
   1.  Le  disposizioni del presente decreto si applicano ai progetti
di cui ai precedenti articoli 5, 7, 8, 9, 11 presentati a partire dal
trentesimo  giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto
sulla Gazzetta Ufficiale.
   2.   Ai   fini   dell'applicazione,   nell'esercizio  2000,  delle
disposizioni  dell'articolo  5,  comma  5,  non  si  terra' conto dei
progetti gia' presentati in vigenza della normativa preesistente.
   3.  Con  riferimento  agli  interventi  di  cui all'articolo 6 del
presente  decreto,  per  l'esercizio  2001  e  ai  fini  della  prima
applicazione  delle  relative disposizioni, il periodo ricompreso tra
il 1o e il 31 gennaio e' spostato al periodo tra il 1o e il 31 marzo;
nello  stesso periodo e' fissato il termine di cui al primo comma del
citato  articolo  6. Resta, comunque, fermo il termine del 30 ottobre
2001; ai fini dell'applicazione, a partire dall'esercizio 2002, delle
disposizioni del richiamato articolo 6.
   4.  Con  riferimento  agli interventi di cui agli articoli 14, 15,
16,   la   relativa   disciplina   trova   applicazione  a  decorrere
dall'esercizio 2001.
   5.  La  vigenza  del presente regime di aiuti di Stato alla R&S e'
fissato in dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente
decreto.  Si  osservano  le  disposizioni  di  cui al punto 8.1 della
richiamata Disciplina Comunitaria per gli Aiuti di Stato alla R&S.
   Il  presente  decreto  sara' trasmesso alla Corte dei Conti per la
registrazione ed entra in vigore, anche ai fini dell'art. 9, comma 4,
del  decreto  legislativo  n. 297/99, al trentesimo giorno successivo
alla  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica
italiana.

Roma, 8 agosto 2000

                                                Il Ministro: Zecchino

Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2000
Registro n. 1 Universita' e ricerca scientifica e tecnologica, foglio
n. 166