Art. 23. Decorrenza dei termini di presentazione 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai progetti di cui ai precedenti articoli 5, 7, 8, 9, 11 presentati a partire dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale. 2. Ai fini dell'applicazione, nell'esercizio 2000, delle disposizioni dell'articolo 5, comma 5, non si terra' conto dei progetti gia' presentati in vigenza della normativa preesistente. 3. Con riferimento agli interventi di cui all'articolo 6 del presente decreto, per l'esercizio 2001 e ai fini della prima applicazione delle relative disposizioni, il periodo ricompreso tra il 1o e il 31 gennaio e' spostato al periodo tra il 1o e il 31 marzo; nello stesso periodo e' fissato il termine di cui al primo comma del citato articolo 6. Resta, comunque, fermo il termine del 30 ottobre 2001; ai fini dell'applicazione, a partire dall'esercizio 2002, delle disposizioni del richiamato articolo 6. 4. Con riferimento agli interventi di cui agli articoli 14, 15, 16, la relativa disciplina trova applicazione a decorrere dall'esercizio 2001. 5. La vigenza del presente regime di aiuti di Stato alla R&S e' fissato in dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. Si osservano le disposizioni di cui al punto 8.1 della richiamata Disciplina Comunitaria per gli Aiuti di Stato alla R&S. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione ed entra in vigore, anche ai fini dell'art. 9, comma 4, del decreto legislativo n. 297/99, al trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 agosto 2000 Il Ministro: Zecchino Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2000 Registro n. 1 Universita' e ricerca scientifica e tecnologica, foglio n. 166