Art. 23

        (Riduzione dell'accisa per alcuni impieghi agevolati)

   1.  I  punti 12 e 13 della tabella A allegata al testo unico delle
disposizioni  legislative  concernenti  le imposte sulla produzione e
sui  consumi,  approvato  con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504. sono sostituiti dai seguenti:
   "12. Azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, compresi
i  motoscafi  che  in  talune  localita'  sostituiscono le vetture da
piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per
il trasporto di persone:
   benzina  e  benzina  senza piombo... 40 per cento aliquota normale
della benzina senza piombo;
   gasolio... 40 per cento aliquota normale;
   gas di petrolio liquefatti (GPL)... 40 per cento aliquota normale,
   gas metano... 40 per cento aliquota normale.
   L'agevolazione   e'   concessa   entro   i  seguenti  quantitativi
giornalieri  presumendo, in caso di alimentazione promiscua a benzina
e  GPL  o  gas  metano, un consumo di GPL o gas metano pari al 70 per
cento del consumo totale:
   a)  litri  18 o metri cubi 18 relativamente al gas metano per ogni
autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 500.000
abitanti;
   b)  litri  14 o metri cubi 14 relativamente al gas metano per ogni
autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 100.000
abitanti, ma non a 500.000 abitanti;
   c)  litri  11 o metri cubi 11 relativamente al gas metano per ogni
autovettura circolante nei comuni con popolazione di 100.000 abitanti
o meno.
   13.  Azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli
ammalati  e dei feriti di pertinenza dei vari enti di assistenza e di
pronto soccorso da determinare con provvedimento dell'amministrazione
finanziaria  (nei  limiti e con le modalita' stabiliti con il decreto
del Ministro delle finanze di cui all'articolo 67):
   benzina... 40 per cento aliquota normale;
   benzina senza piombo... 40 per cento aliquota normale;
   gasolio... 40 per cento aliquota normale;
   gas di petrolio liquefatti (GPL)... 40 per cento aliquote normali;
   gas - metano... 40 per cento aliquota normale.
   Le  agevolazioni previste per le autovettura da noleggio da piazza
e  per  le  autoambulanze,  di  cui  ai  punti 12 e 13, sono concesse
mediante  crediti  d'imposta  da utilizzare in compensazione ai sensi
dell'articolo  17  del  decreto  legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive  modificazioni, ovvero mediante buoni d'imposta. I crediti
ed  i  buoni  d'imposta  non  concorrono  alla formazione del reddito
imponibile  e  non  vanno  considerati  ai  fini  del rapporto di cui
all'articolo  63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni".
 
          Note all'art. 23:
              - Si  riporta  il  testo  della  tabella  A allegata al
          decreto  legislativo  26 ottobre  1995,  n. 504, cosi' come
          modificato dal presente articolo:

"Tabella A
IMPIEGHI  DEGLI OLI MINERALI CHE COMPORTANO L'ESENZIONE DALL'ACCISA O
L'APPLICAZIONE  DI  UNA  ALIQUOTA  RIDOTTA,  SOTTO L'OSSERVANZA DELLE
                          NORME PRESCRITTE

=====================================================================
             Impieghi             |           Agevolazione
=====================================================================
 1. Impieghi diversi da carburante|
per motori o da combustibile per  |
riscaldamento                     |esenzione
---------------------------------------------------------------------
 2. Impieghi come carburanti per  |
la navigazione aerea diversa      |
dall'aviazione privata da diporto |
e per i voli didattici [1]        |
esenzione                         |
---------------------------------------------------------------------
 3. Impieghi come carburanti per  |
la navigazione nelle acque marine |
comunitarie, compresa la pesca,   |
con esclusione delle imbarcazioni |
private da diporto, e impieghi    |
come carburanti per la navigazione|
nelle acque interne, limitatamente|
al trasporto delle merci, e per il|
dragaggio di vie navigabili e     |
porti [1]                         |
---------------------------------------------------------------------
                                  |esenzione
---------------------------------------------------------------------
  [1] Per "aviazione privata da   |
diporto" e per "imbarcazioni      |
private da diporto" si intende    |
l'uso di un aeromobile o di una   |
imbarcazione da parte del         |
proprietario o della persona      |
fisica o giuridica che può        |
utilizzarli in virtù di un        |
contratto di locazione o per      |
qualsiasi altro titolo, per scopo |
non commerciale ed in particolare |
per scopi diversi dal trasporto di|
passeggeri o merci dalla          |
prestazione di servizi a titolo   |
oneroso o per conto di autorità   |
pubbliche.                        |
---------------------------------------------------------------------
 4. Impiego nei trasporti         |
ferroviari di passeggeri e merci  |30% aliquota normale
---------------------------------------------------------------------
 5. Impieghi in lavori agricoli,  |
orticoli, in allevamento, nella   |
silvicoltura e piscicoltura e     |
nella florovivaistica:   gasolio  |22% aliquota normale
---------------------------------------------------------------------
5.  benzina                       |49% aliquota normale
---------------------------------------------------------------------
    L'agevolazione per la benzina |
è limitata alle macchine agricole |
con potenza del motore non        |
superiore a 40 CV e non adibite a |
lavori per conto terzi; tali      |
limitazioni non si applicano alle |
mietitrebbie. L'agevolazione viene|
concessa, anche mediante crediti o|
buoni d'imposta, sulla base di    |
criteri stabiliti, in relazione   |
alla estensione dei terreni, alla |
qualità delle colture ed alla     |
dotazione delle macchine agricole |
effettivamente utilizzate, con    |
decreto del Ministro delle        |
finanze, di concerto con il       |
Ministro delle risorse agricole,  |
alimentari e forestali, da emanare|
ai sensi dell'art. 17, comma 3,   |
della legge 23 agosto 1988, n.    |
400.                              |
---------------------------------------------------------------------
 6. Prosciugamento e sistemazione |
dei terreni allagati nelle zone   |
colpite da alluvione              |esenzione
---------------------------------------------------------------------
 7. Sollevamento delle acque allo |
scopo di agevolare la coltivazione|
dei fondi rustici sui terreni     |
bonificati                        |esenzione
---------------------------------------------------------------------
 8. Prove sperimentali, collaudo  |
di motori di aviazione e marina e |
revisione dei motori di aviazione,|
nei quantitativi stabiliti        |
dall'Amministrazione finanziaria  |30% aliquota normale
---------------------------------------------------------------------
 9. Produzione di forza motrice   |
con motori fissi in stabilimenti  |
industriali, agricolo-industriali,|
laboratori, cantieri di ricerche  |
di idrocarburi e di forze endogene|
e cantieri di costruzione (escluso|
il gas metano)                    |30% aliquota normale
---------------------------------------------------------------------
10. Metano impiegato negli usi di |
cantiere e nelle operazioni di    |
campo per la coltivazione di      |
idrocarburi                       |esenzione
---------------------------------------------------------------------
11. Produzione, diretta o         |
indiretta, di energia elettrica   |
con impianti obbligati alla       |
denuncia prevista dalle           |
disposizioni che disciplinano     |
l'imposta di consumo sull'energia |
elettrica:   metano e gas di      |
petrolio liquefatti               |esenzione
---------------------------------------------------------------------
11.  gasolio                      |L. 23.800 per 1.000 l
---------------------------------------------------------------------
11.  olio combustibile e oli      |
minerali greggi, naturali         |L. 28.400 per 1.000 kg
---------------------------------------------------------------------
In caso di autoproduzione di      |
energia elettrica, le aliquote per|
il gasolio, per l'olio            |
combustibile e per gli oli        |
minerali greggi sono le seguenti: |
---------------------------------------------------------------------
11.  gasolio                      |L. 840 per 1.000 l
---------------------------------------------------------------------
11.  olio combustibile            |L. 1.000 per 1.000 kg
---------------------------------------------------------------------
11.  oli minerali greggi, naturali|L. 2.500 per 1.000 kg
---------------------------------------------------------------------
    L'agevolazione è accordata:   |
---------------------------------------------------------------------
      a) ai prodotti petroliferi  |
nei limiti dei quantitativi       |
impiegati nella produzione di     |
energia elettrica;                |
---------------------------------------------------------------------
      b) agli oli minerali greggi,|
naturali, impiegati nella stessa  |
area di estrazione per la         |
produzione e per l'autoproduzione |
di energia elettrica e vapore;    |
---------------------------------------------------------------------
      c) agli oli minerali        |
impiegati in impianti             |
petrolchimici per l'alimentazione |
di centrali combinate             |
termoelettriche per               |
l'autoproduzione di energia       |
elettrica e vapore tecnologico per|
usi interni.                      |
---------------------------------------------------------------------
12. Azionamento delle autovetture |
da noleggio da piazza, compresi i |
motoscafi che in talune località  |
sostituiscono le vetture da piazza|
e quelli lacuali, adibiti al      |
servizio pubblico da banchina per |
il trasporto di persone:   benzina|40% aliquota normale della benzina
e benzina senza piombo            |senza piombo
---------------------------------------------------------------------
11.  gasolio                      |40% aliquota normale
---------------------------------------------------------------------
11.  gas di petrolio liquefatti   |
(GPL)                             |40% aliquota normale
---------------------------------------------------------------------
11.  gas metano                   |40% aliquota normale
---------------------------------------------------------------------
    L'agevolazione è concessa     |
entro i seguenti quantitativi     |
giornalieri presumendo, in caso di|
alimentazione promiscua a benzina |
e GPL o gas metano, un consumo di |
GPL o gas metano pari al 70 per   |
cento del consumo totale:         |
---------------------------------------------------------------------
      a) litri 18 o metri cubi 18 |
relativamente al gas metano per   |
ogni autovettura circolante nei   |
comuni con popolazione superiore a|
500.000 abitanti;                 |
---------------------------------------------------------------------
      b) litri 14 o metri cubi 14 |
relativamente al gas metano per   |
ogni auto vettura circolante nei  |
comuni con popolazione superiore a|
100.000 abitanti, ma non a 500.000|
abitanti;                         |
---------------------------------------------------------------------
      c) litri 11 o metri cubi 11 |
relativamente al gas metano per   |
ogni autovettura circolante nei   |
comuni con popolazione di 100.000 |
abitanti o meno.                  |
---------------------------------------------------------------------
13. Azionamento delle             |
autoambulanze, destinate al       |
trasporto degli ammalati e dei    |
feriti di pertinenza dei vari enti|
di assistenza e di pronto soccorso|
da determinare con provvedimento  |
dell'amministrazione finanziaria  |
(nei limiti e con le modalità     |
stabiliti con il decreto del      |
Ministro delle finanze di cui     |
all'art. 67):   benzina           |40% aliquota normale;
---------------------------------------------------------------------
11.  benzina senza piombo         |40% aliquota normale
---------------------------------------------------------------------
11.  gasolio                      |40% aliquota normale
---------------------------------------------------------------------
11.  gas di petrolio liquefatti   |
(GPL)                             |40% aliquote normali
---------------------------------------------------------------------
11.  gas metano                   |40% aliquota normale.
---------------------------------------------------------------------
    Le agevolazioni previste per  |
le autovetture da noleggio da     |
piazza e per le autoambulanze, di |
cui ai punti 12 e 13, sono        |
concesse mediante crediti         |
d'imposta da utilizzare in        |
compensazione ai sensi dell'art.  |
17 del decreto legislativo        |
9 luglio 1997, n. 241, e          |
successive modificazioni, ovvero  |
mediante buoni d'imposta. I       |
crediti ed i buoni d'imposta non  |
concorrono alla formazione del    |
reddito imponibile e non vanno    |
considerati ai fini del rapporto  |
di cui all'art. 63 del testo unico|
delle imposte sui redditi,        |
approvato con decreto del         |
Presidente della Repubblica       |
22 dicembre 1986, n. 917, e       |
successive modificazioni.         |
---------------------------------------------------------------------
14. Produzione di ossido di       |
alluminio e di magnesio da acqua  |
di mare                           |esenzione
---------------------------------------------------------------------
15. Gas di petrolio liquefatti    |
utilizzati negli impianti         |
centralizzati per usi industriali |
e dagli autobus urbani ed         |
extraurbani adibiti a servizio    |
pubblico                          |10% aliquota normale
---------------------------------------------------------------------
16. Oli minerali iniettati negli  |
altiforni per la realizzazione dei|
processi produttivi               |esenzione"