Art. 24.

  (Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi)

   1.  Al  fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi
al  consumo  derivanti  dall'andamento, dei prezzi internazionali del
petrolio, a decorrere dal 1 gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001, le
aliquote  di  accisa dei seguenti prodotti petroliferi sono stabilite
nella sottoindicata nusura:
   a) benzina: lire 1.077.962 per mille litri;
   b) benzina senza piombo: lire 1.007.486 per mille litri;
   c) olio da gas o gasolio:
   1) usato come carburante: lire 739.064 per mille litri;
   2)  usato  come  combustibile  per riscaldamento: lire 697.398 per
mille litri;
   di   emulsioni   stabilizzate   di  oli  da  gas  ovvero  di  olio
combustibile  denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al
15  per  cento in peso, idonee all'impiego nella carburazione e nella
combustione:
   1)  emulsione  con  oli da gas usata come carburante: lire 474.693
per mille litri;
   2)   emulsione   con  oli  da  gas  usata  come  combustibile  per
riscaldamento: lire 474.693 per mille litri;
   3)  emulsione  con olio combustibile denso usata come combustibile
per riscaldamento:
   3.1)   con   olio   combustibile   ATZ:  lire  192.308  per  mille
chilogrammi;
   3.2) con olio combustibile BTZ: lire 57.154 per mille chilogrammi;
   4) emulsione con olio combustibile denso per uso industriale:
   4.1) con olio combustibile ATZ: lire 80.717 per mille chilogrammi;
   4.2) con olio combustibile BTZ: lire 40.359 per mille chilogrammi;
   e) gas di petrolio liquefatti (GPL):
   1) usati come carburante: lire 509.729 per -mille chilogrammi;
   2)  usati  come  combustibile  per riscaldamento: lire 281.125 per
mille chilogrammi;
   gas metano:
   1) per autotrazione: lire 7,11 per metro cubo;
   2) per combustione per usi civili:
   2.1)  per  usi  domestici di cottura di cibi e produzione di acqua
calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del
26 giugno 1986: lire 56,99 per metro cubo;
   2.2)  per  uso  riscaldamento  individuale a tariffa T2 fino a 250
metri cubi annui: lire 124,62 per metro cubo;
   2.3) per altri usi civili: lire 307,51 per metro cubo;
   3)  per  i  consumi  nei territori di cui all'articolo 1 del testo
unico  delle  leggi  sugli  interventi nel Mezzogiorno, approvato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  6 marzo 1978, n. 218, si
applicano le seguenti aliquote:
   3.  1)  per  gli  usi di cui ai numeri 2.1) e 2.2): lire 46,78 per
metro cubo;
   3.2) per altri usi civili: lire 212,46 per metro cubo.
   2.  Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-ter, del
decreto-legge   30   dicembre   1991,   n.   417,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  6  febbraio 1992, n. 66, concernente il
gasolio  destinato  al  fabbisogno  della  provincia di Trieste e dei
comuni  della  provincia  di  Udine  gia' individuati dal decreto del
Ministro  delle  finanze  30  luglio  1993, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  227  del 27 settembre 1993, e' ripristinato per l'anno
2001. Il quantitativo e' stabilito
   per  la  provincia  di  Trieste in litri 7,2 milioni, mentre per i
comuni  della  provincia  di  Udine  in  litri  3,6 milioni. Il costo
complessivo e' fissato in lire 8 miliardi.
   3.  Per  il  periodo  1  gennaio  2001-30  giugno  2001 il gasolio
utilizzato nelle coltivazioni sotto serra e' esente da accisa. Per le
modalita' di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni di
cui  all'articolo  2,  comma  127,  secondo  periodo,  della legge 23
dicembre 1996, n. 662.
   4. L'aliquota normale di riferimento per il gasolio destinato agli
impieghi  di  cui al numero 5 della tabella A allegata al testo unico
delle   disposizioni   legislative   concernenti   le  imposte  sulla
produzione  e  consumi,  approvato con decreto legislativo 26 ottobre
1995,  n.  504  ivi  compreso  il riscaldamento delle serre, e quella
prevista per il gasolio usato come carburante.
   5.  A  decorrere  dal  1  gennaio  2001  e fino al 30 giugno 2001,
l'accisa  sul  gas  metano,  stabilita  con  il  citato  testo  unico
approvato  con  decreto  legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504,  e
successive  modificazioni,  e'  ridotta  del  40  per  cento  per gli
utilizzatori   industriali,   termoelettrici   esclusi,  con  consumi
superiori a 1.200.000 metri cubi per anno.
 
          Note all'art. 24:
              - La  tariffa  T1  del  provvedimento  CIP  n.  37  del
          26 giugno 1986, recante: "Metodo per la determinazione e la
          revisione  delle  tariffe  del gas distribuito a mezzo rete
          urbana", riguarda l'uso domestico per la cottura dei cibi e
          la produzione di acqua calda.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  1  del decreto del
          Presidente  della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, recante:
          "Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno",
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 maggio 1978, n. 146,
          supplemento ordinario:
              "Art.  1  (Sfera  territoriale  di  applicazione). - Il
          presente testo unico si applica, qualora non sia prescritto
          diversamente   dalle  singole  disposizioni,  alle  regioni
          Abruzzo,  Molise,  Campania,  Puglia, Basilicata, Calabria,
          Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone,
          ai  comuni  della  provincia di Rieti gia' compresi nell'ex
          circondario  di  Cittaducale, ai comuni compresi nella zona
          del  comprensorio  di  bonifica del fiume Tronto, ai comuni
          della  provincia di Roma compresi nella zona della bonifica
          di  Latina, all'Isola d'Elba, nonche' agli interi territori
          dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola.
              Qualora  il  territorio  dei comprensori di bonifica di
          cui  al  precedente  comma  comprenda parte di quello di un
          comune  con  popolazione  superiore ai 10.000 abitanti alla
          data  del  18 agosto  1957,  l'applicazione del testo unico
          sara'  limitata  al  solo territorio di quel comune facente
          parte dei comprensori medesimi.
              Gli interventi comunque previsti da leggi in favore del
          Mezzogiorno  d'Italia,  escluse  quelle che hanno specifico
          riferimento  ad una zona particolare, si intendono, in ogni
          caso,  estesi  a  tutti  i  territori indicati nel presente
          articolo.".
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 7, comma 1-ter, del
          decreto-legge    30 dicembre   1991,   n.   417,   recante:
          "Disposizioni    concernenti    criteri   di   applicazione
          dell'imposta   sul  valore  aggiunto,  delle  tasse  per  i
          contratti  di  trasferimento  di  titoli  o  valori e altre
          disposizioni tributarie urgenti", pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  2 gennaio  1992, n. 1 e convertito in legge, con
          modificazioni,  dall'art. 1 della legge 6 febbraio 1992, n.
          66,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 1992,
          n. 33:
              "1-ter. Il regime agevolato previsto dall'art. 7, comma
          4,  del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito,
          con  modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, e'
          esteso,  dalla  data  di  entrata  in vigore della legge di
          conversione  del  presente  decreto,  al  prodotto gasolio,
          limitatamente  al  suo uso per autotrazione, indicato al n.
          14 della tabella A allegata alla legge 27 dicembre 1975, n.
          700,  destinato  al  fabbisogno  locale  della provincia di
          Trieste  e  di  comuni della provincia di Udine determinati
          con  decreto  del Ministro delle finanze, di concerto con i
          Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
          del  tesoro.  Per  questi  ultimi comuni il quantitativo di
          detto  prodotto  e' pari al 40 per cento di quello indicato
          al  n. 14 della tabella A allegata alla citata legge n. 700
          del 1975; per la provincia di Trieste il quantitativo dello
          stesso  prodotto  e'  pari all'80 per cento del contingente
          indicato  al  n.  14 della medesima tabella A allegata alla
          citata legge n. 700 del 1975.".
              - Il decreto del Ministro delle finanze 30 luglio 1993,
          recante:  "Designazione dei comuni della provincia di Udine
          beneficiari del contingente di gasolio agevolato, destinato
          ad   uso   autotrazione",   e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 27 settembre 1993, n. 227.
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 2, comma 127, della
          legge   23 dicembre  1996,  n.  662,  recante:  "Misure  di
          razionalizzazione della finanza pubblica", pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1996, n. 303, s.o.:
              "127.  Per  il  gasolio utilizzato per il riscaldamento
          delle serre adibite a colture floro-vivaistiche l'accisa si
          applica   nella  misura  del  10  per  cento  dell'aliquota
          normale.   L'agevolazione  e'  concessa  mediante  rimborso
          dell'accisa,   effettuato  nei  confronti  degli  esercenti
          depositi  per  la  distribuzione  dei  prodotti petroliferi
          agevolati  per uso agricolo limitatamente alle quantita' di
          gasolio  agevolato  per  uso agricolo assegnate e prelevate
          per   il   riscaldamento  delle  serre  adibite  a  colture
          florovivaistiche,  mediante accredito dell'imposta ai sensi
          dell'articolo  14  del  testo  unico  approvato con decreto
          legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.".
              - Per  opportuna  conoscenza  si  fa  presente  che con
          decreto  del  Ministro delle politiche agricole e forestali
          24 febbraio   2000,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          4 marzo  2000, n. 53, sono stati determinati i consumi medi
          dei  prodotti  petroliferi  impiegati  in  lavori agricoli,
          orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura
          e  nella  florovivaistica  ai  fini dell'applicazione delle
          aliquote ridotte o dell'esenzione dall'accisa.
              - Per  il  testo  della  tabella  A allegata al decreto
          legislativo  26 ottobre  1995,  n.  504 - gia' citato nelle
          note all'art. 21 -, si rimanda alle note all'art. 23.