Art. 25.

(Agevolazioni   sul   gasolio   per   autotrazione   impiegato  dagli
                         autotrasportatori)

   1.  A  decorrere  dal  1  gennaio  2001, e fino al 30 giugno 2001,
l'aliquota  prevista  nell'allegato  I  annesso  al testo unico delle
disposizioni  legislative  concernenti  le imposte sulla produzione e
sui  consumi,  approvato  con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504,  e  successive  modificazioni,  per  il gasolio per autotrazione
utilizzato  dagli  esercenti  le  attivita'  di  trasporto  merci con
veicoli  di  massa  massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate e'
ridotta di lire 100.000 per mille litri di prodotto.
   2.  La  riduzione  prevista  al  comma  1  si  applica altresi' ai
seguenti soggetti:
   a)  agli  enti pubblici ed alle imprese pubbliche locali esercenti
l'attivita'  di  trasporto  di cui al decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;
   b)  alle  imprese  esercenti  autoservizi  di  competenza statale,
regionale  e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822,. al
regolamento  (CEE)  n.  684/92  del  Consiglio  del  16 marzo 1992, e
successive  modificazioni, e al decreto legislativo 19 novembre 1997,
n. 422;
   c) agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune in
servizio pubblico per trasporto di persone.
   3.  Con  decreto  del  Ministro  delle finanze, di concerto con il
Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
da  pubblicare  nella  Gazzetta Ufficiale entro il 20 luglio 2001, e'
eventualmente   rideterminata,   a  decorrere  dal  30  giugno  2001,
l'aliquota  di  cui  al  comma 1, in modo da compensare l'aumento del
prezzo  di  vendita al consumo del gasolio per autotrazione, rilevato
settimanalmente   dal   Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  purche'  lo  scostamento  del  medesimo prezzo che
risulti  alla  fine  del  semestre, rispetto al prezzo rilevato nella
prima settimana di gennaio 2001, superi mediamente il 10 per cento in
piu'  o  in  meno  dell'ammontare  di tale riduzione. Con il medesimo
decreto  vengono  altresi'  stabilite le modalita' per la regolazione
contabile dei crediti di imposta.
   4. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la
compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997,  n. 241, e successive modificazioni i destinatari del beneficio
di  cui  ai  commi  1  e 2 presentano, entro il termine del 31 agosto
2001,  apposita  dichiarazione  ai competenti uffici del Dipartimento
delle  dogane  e  delle  imposte  indirette,  con  l'osservanza delle
modalita'  stabilite  con il regolamento di cui all'articolo 3, comma
13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.
E'  consentito  ai  medesimi  destinatari di presentare dichiarazione
relativa  ai  commi effettuati nel primo trimestre dell'anno 2001; in
tal   caso,  nella  successiva  dichiarazione,  oltre  agli  elementi
richiesti,  sara'  indicato  l'importo residuo spettante, determinato
anche  in  attuazione  delle disposizioni stabilite con il decreto di
cui al comma 3.
 
          Note all'art. 25:
              - Per  il  testo dell'allegato I al decreto legislativo
          26 ottobre  1995,  n. 504 - gia' citato nelle note all'art.
          21 -, si rinvia alle note all'art. 28 della presente legge.
              - Il  regolamento  CEE  n.  684/92  del  Consiglio  del
          16 marzo 1992, relativo alla fissazione di norme comuni per
          i  trasporti  internazionali  di viaggiatori effettuati con
          autobus,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle
          Comunita' europee n. L/74 del 20 marzo 1992.
              - Il  decreto  legislativo  19 novembre  1997,  n. 422,
          recante:  "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di
          funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale,
          a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
          59",  e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 10 dicembre
          1997, n. 287.
              - La   legge   28 settembre  1939,  n.  1822,  recante:
          "Disciplina  degli  autoservizi  di  linea  (autolinee  per
          viaggiatori,   bagagli  e  pacchi  agricoli  in  regime  di
          concessione  all'industria  privata",  e'  pubblicata nella
          Gazzetta   Ufficiale   18 dicembre   1939,   n.   292.   Le
          disposizioni  della  presente  legge  sono  state  abrogate
          dall'art.  2,  comma 9, legge 23 dicembre 1996, n. 662, nei
          limiti  in  cui  esse  risultino  incompatibili  con quelle
          contenute nella citata legge.
              - Per  il  testo  dell'art.  17 del decreto legislativo
          9 luglio  1997,  n.  241,  si  rimanda alle note all'art. 2
          della presente legge.
              - Per  il  testo  dell'art.  8  della legge 23 dicembre
          1998,  n. 448, gia' citata nelle note all'art. 7, si rinvia
          alle note all'art. 28 della presente legge.