Art. 28.

(Razionalizzazione  delle  imposte  e  norme  in  materia  di energia
                             elettrica)

   1.  L'addizionale erariale di cui all'articolo 4 del decreto-legge
30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 novembre 1989, n. 384, come da ultimo modificato dall'articolo 10,
comma  5,  della  legge  13  maggio  1999,  n. 133, e' soppressa e il
predetto articolo 4 e' abrogato.
   2.  Al  testo  unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte  sulla  produzione  e  sui  consumi,  approvato  con  decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
   a)  all'articolo  3, comma 4, le parole: "entro il giorno 15" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il giorno 16";
   b)  all'articolo  52,  comma  2, e' aggiunta, in fine, la seguente
lettera:
   "o-bis)  utilizzata  in  opifici  industriali  aventi  un  consumo
mensile  superiore a 1.200.000 kWh, per i mesi nei quali tale consumo
si  e'  verificato.  Ai  fini  della  fruizione dell'agevolazione gli
autoproduttori  dovranno  trasmettere all'ufficio tecnico di finanza,
competente  per territorio, entro il 20 di ogni mese, i dati relativi
al consumo del mese precedente";
   c)  all'articolo  52,  comma  3, e' aggiunta, in fine, la seguente
lettera:
   "e-ter)  impiegata  come  materia  prima  nei processi industriali
elettrochimici, elettrometallurgici ed elettrosiderurgici";
   d)  all'articolo  53,  comma  2, e' aggiunta, in fine, la seguente
lettera:
   "b-bis) che l'acquistano da due o piu' fornitori";
   e)  all'articolo  56,  comma 2, primo e secondo periodo, il numero
"20" e' sostituito dal numero "16";
   f)  la lettera b) del comma 3 dell'articolo 63 e' sostituita dalla
seguente:
   "b)  officine  di  produzione,  cabine  e  punti  di presa a scopo
commerciale: lire 150.000";
   g)  all'articolo  63,  comma  4,  le  parole:  "dal  1 al 15" sono
sostituite dalle seguenti: "dal 1 al 16";
   h)  all'allegato  I  le  parole:  "lire 4,10 fino a 200.000 kWh di
consumo  al  mese  e  lire 2,45 per l'ulteriore consumo mensile" sono
sostituite dalle seguenti: "lire 6 al kWh".
   3.  All'imposta  erariale  di  consumo  di cui all'articolo 52 del
citato testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, e successive modificazioni, sono estese tutte le agevolazioni
previste,  fino  alla data di entrata in vigore della presente legge,
per l'addizionale erariale sull'energia elettrica.
   4.  L'articolo  4  del  decreto-legge  28  giugno  1995,  n.  250,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, e'
abrogato.
   5.  I  clienti  grossisti  di cui al decreto legislativo" 16 marzo
1999,  n.  79,  non  sono  tenuti  alla corresponsione del diritto di
licenza.
   6.  Per  i  tributi  previsti dal citato testo unico approvato con
decreto   legislativo   26   ottobre   1995,  n.  504,  e  successive
modificazioni,  per  la tassa sulle emissioni di anidride solforosa e
di  ossidi  di azoto di cui all'articolo 17, comma 29, della legge 27
dicembre  1997, n. 449, nonche' per l'imposta di consumo sul carbone,
coke  di  petrolio  e sull'orimulsion di cui all'articolo 8, comma 7,
della  legge  23  dicembre  1998, n. 448, i versamenti per i quali la
scadenza  e' prevista il 31 dicembre dovranno essere effettuati entro
il giorno 27 dello stesso mese.
   7.  A  decorrere  dal  1 marzo 2001 i pagamenti delle somme di cui
alle  lettere  a),  e)  e  g)  del comma 2, nonche' di cui al comma 6
possono  essere effettuati, limitatamente a quelle che affluiscono ai
capitoli  di  bilancio  dello  Stato  e alla contabilita' speciale ai
sensi  dell'articolo  3,  comma  12, della legge 28 dicembre 1995, n.
549,  anche mediante il versamento unitario previsto dall'articolo 17
del  decreto  legislativo  9 luglio 1997, n. 241, con possibilita' di
compensazione con altre imposte e contributi.
   8.  La  potenza  nominale media di cui al comma 4 dell'articolo 28
della  legge 30 aprile 1999, n. 136, deve essere intesa come prodotto
della  portata  massima  utilizzata  in fase produttiva, per il salto
quantificato pari alla differenza tra le quote massime di regolazione
degli invasi superiore ed inferiore, per l'accelerazione di gravita'.
   9.  I  sovracanoni  provenienti  dagli  impianti di produzione per
pompaggio sono liquidati nel modo seguente:
   a)  quelli  riguardanti  i  bacini  imbriferi  montani,  ai  sensi
dell'articolo  1  della legge 22 dicembre 1980, n. 925, per il 50 per
cento  ai  consorzi  costituiti  tra  i  comuni  compresi  nel bacino
imbrifero  montano,  come  delimitato  con  decreti  del Ministro dei
lavori  pubblici,  e  per  il  restante  50  per  cento ai comuni non
consorziati  in base alle percentuali loro attribuite con decreto del
Ministro dei lavori pubblici;
   b)  quelli riguardanti i comuni rivieraschi ai sensi dell'articolo
2  della  legge 22 dicembre 1990, n. 925, per l'80 per cento a favore
dei comuni territorialmente interessati dagli impianti e in base alle
percentuali  di  cui alla lettera a) e per il restante 20 per cento a
favore delle relative province.
   10.  I sovracanoni di cui al comma 9 sono immediatamente esigibili
dagli  aventi  diritto senza attendere la formalizzazione dei decreti
di concessione degli impianti.
   11.  All'articolo  11,  comma  2, del decreto legislativo 16 marzo
1999,  n.  79, dopo le parole: "eccedenti i 100 GWh" sono inserite le
seguenti:  ",  nonche'  al  netto  dell'energia elettrica prodotta da
impianti  di  gassificazione  che utilizzino anche carbone di origine
nazionale,  l'uso della quale fonte e' altresi' esentato dall'imposta
di  consumo  e  dall'accisa  di  cui  all'articolo  8  della legge 23
dicembre 1998, n. 448".
 
          Note all'art. 28:
              - Il  decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, recante:
          "Misure   fiscali   urgenti",   convertito  in  legge,  con
          modificazioni,  della  legge  27  novembre 1989, n. 384, e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 29 novembre 1989, n.
          279:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 10, comma 5, della
          legge  13 maggio  1999,  n.  133  -  gia' citata nelle note
          all'art. 4 -:
              "5.  -  All'art. 4 del decreto-legge 30 settembre 1989,
          n.   332,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
          27 novembre  1989, n. 384, e successive modificazioni, sono
          apportate le seguenti modifiche:
                a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: (Omissis);
                b) il comma 2 e' abrogato".
              - Si riporta il testo degli articoli 3, 52, 53, 56 e 63
          nonche'  dell'allegato  I al decreto legislativo 26 ottobre
          1995,  n. 504 - gia' citato nelle note all'art. 21 -, cosi'
          come modificati dal presente articolo:
              "Art. 3 (articoli 3 e 17, commi 5 e 6, decreto-legge n.
          331/1993  -  Art. 6, D.L.C.P.S. 25 novembre 1947, n. 1285 -
          Art.  2, decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito,
          con  modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1350 -
          Art. 79, decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
          1973,   n.   43,  come  modificato  dall'art.  3-quinquies,
          decreto-legge   6 luglio  1974,  n.  251,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge  14 agosto  1974,  n.  346.)
          (Accertamento, liquidazione e pagamento). 1. Il prodotto da
          sottoporre  ad accisa deve essere accertato per quantita' e
          qualita'.  La  classificazione  dei  prodotti  soggetti  ad
          accisa   e'   quella   stabilita   dalla  tariffa  doganale
          dell'Unione  europea  con  riferimento  ai  capitoli  ed ai
          codici della nomenclatura combinata delle merci (NC).
              2.  Alle controversie relative alla classificazione dei
          prodotti  ai  fini dell'accisa si applicano le disposizioni
          previste  dal testo unico delle disposizioni legislative in
          materia  doganale,  approvato  con  decreto  del Presidente
          della  Repubblica  23 gennaio  1973,  n.  43,  e successive
          modificazioni,   per   le   controversie  doganali  con  la
          sostituzione  dell'ufficio  tecnico di finanza alla dogana,
          per gli adempimenti affidati a tale ufficio.
              3.  La liquidazione dell'imposta si effettua applicando
          alla  quantita'  di  prodotto  l'aliquota d'imposta vigente
          alla  data  di  immissione in consumo. Per gli ammanchi, si
          applicano  le  aliquote  vigenti  al momento in cui essi si
          sono  verificati  ovvero,  se  tale momento non puo' essere
          determinato,   le  aliquote  vigenti  all'atto  della  loro
          constatazione.
              4.   Il   pagamento   dell'accisa,   fatte   salve   le
          disposizioni  previste  per i singoli prodotti, deve essere
          effettuato,  per  i  prodotti  immessi in consumo nei primi
          quindici  giorni  del mese, entro la fine dello stesso mese
          e, per i prodotti immessi in consumo nel periodo dal giorno
          16  alla  fine  del  mese,  entro  il  giorno  16  del mese
          successivo.  In  caso di ritardo si applica l'indennita' di
          mora  del  6  per  cento,  riducibile  al 2 per cento se il
          pagamento  avviene entro 5 giorni dalla data di scadenza, e
          sono, inoltre, dovuti gli interessi in misura pari al tasso
          stabilito  per  il pagamento differito di diritti doganali.
          Dopo  la  scadenza  del suddetto termine, non e' consentita
          l'estrazione  dal  deposito  fiscale di altri prodotti fino
          all'estinzione   del   debito  d'imposta.  Per  i  prodotti
          d'importazione  l'accisa e' riscossa con le modalita' e nei
          termini  previsti  per i diritti di confine, fermo restando
          che  il pagamento non puo' essere fissato per un periodo di
          tempo superiore a quello mediamente previsto per i prodotti
          nazionali.   L'imposta  e'  dovuta  anche  per  i  prodotti
          sottoposti  ad  accisa contenuti nelle merci importate, con
          lo  stesso  trattamento  fiscale  previsto  per  i prodotti
          nazionali e comunitari.".
              "Art.  52 (articoli 1 e 5 testo unico energia elettrica
          1924  - Art. 2 legge 31 ottobre 1966, n. 940 - Art. 6 legge
          19 marzo 1973, n. 32 - Art. 22 legge 9 gennaio 1991, n. 9 -
          Art. 6 decreto-legge n. 151/1991 - Art. 10 legge 31 gennaio
          1994,  n.  97.)  (Oggetto dell'imposizione). - 1. L'energia
          elettrica e' sottoposta ad imposta erariale di consumo [1].
          Obbligato   al   pagamento   dell'imposta   e'  l'esercente
          l'officina   di  produzione  di  energia  elettrica  od  il
          soggetto  ad  esso  assimilato,  d'ora in avanti denominato
          "fabbricante .
              2. E' esente dall'imposta l'energia elettrica:
                a) destinata   ad   uso   di  illuminazione  di  aree
          pubbliche,  di  autostrade, di aree scoperte nell'ambito di
          fiere,  di  aeroporti  ovvero utilizzata nelle segnalazioni
          luminose per la sicurezza del traffico autostradale, aereo,
          marittimo  ed  idroviario,  da  parte  dello  Stato,  delle
          province, dei comuni o di enti che ad essi si sostituiscono
          in  virtu' di leggi, regolamenti speciali o di convenzioni.
          L'esenzione  non  si  estende  ai  locali  ed agli ambienti
          pertinenti   alle   autostrade  e  alle  altre  aree  sopra
          indicate;
                b) consumata    nelle   sedi   delle   rappresentanze
          diplomatiche,    qualora    sussista   la   condizione   di
          reciprocita';
                e) impiegata per l'impianto e l'esercizio delle linee
          ferroviarie  della societa' "Ferrovie dello Stato S.p.a." e
          di  quelle  date  in concessione e consumata nelle officine
          gestite dalla predetta societa';
                d) impiegata per l'impianto e l'esercizio delle linee
          di  trasporto  urbano  ed  interurbano gestite direttamente
          dagli  enti  locali  o  dalle loro aziende autonome o dagli
          stessi date in concessione;
                e) impiegata,  in usi diversi dalla illuminazione, in
          esperienze per scopi scientifici o didattici eseguite nelle
          aule e nei laboratori di pubblici istituti;
                f) impiegata,  in  usi  diversi  dalla illuminazione,
          esclusivamente  per  la generazione o per la trasformazione
          in  altra energia elettrica, compresa quella utilizzata per
          forza   motrice   nelle  centrali  elettriche  per  servizi
          ausiliari  strettamente connessi al compimento del ciclo di
          generazione  o  di  trasformazione  dell'energia elettrica,
          nonche'  quella impiegata nelle centrali idroelettriche per
          il  sollevamento  delle acque nelle vasche di carico per la
          successiva immissione nelle condotte forzate;
                g)  impiegata,  in  usi  diversi  dalla illuminazione
          nell'esercizio   delle   intercomunicazioni   telegrafiche,
          telefoniche,   radiotelegrafiche   e  radiofoniche  nonche'
          quella  utilizzata,  in usi diversi dalla illuminazione, da
          parte  dell'ente  RAI-Radio  televisione  italiana,  per il
          funzionamento   degli  impianti  televisivi  e  radiofonici
          riceventi e trasmittenti;
                h) impiegata  dallo  Stato,  province, comuni e dagli
          altri enti che ad essi si sostituiscono in virtu' di leggi,
          di    regolamenti    speciali   e   di   convenzioni,   per
          l'illuminazione degli esterni di edifici ed altri monumenti
          cittadini   di   carattere  civile  e  religioso,  di  zone
          archeologiche,  ville  monumentali  appartenenti al demanio
          pubblico,   di  zone  dove  sorgono  fenomeni  naturali  di
          notevole interesse turistico. L'esenzione non si estende ai
          locali  ed  agli  ambienti pertinenti ai monumenti, ville e
          zone sopraindicate;
                i) impiegata    per    l'areazione   delle   gallerie
          autostradali;
                l) (lettera abrogata);
                m) fornita ai comandi militari degli Stati membri, ai
          quartieri   generali   militari   internazionali   ed  agli
          organismi  sussidiari,  installati  in Italia in esecuzione
          del  trattato  Nord-Atlantico. E' altresi' esente l'energia
          elettrica prodotta con impianti propri dagli enti anzidetti
          e   quella  di  cui  gli  enti  medesimi  sono  considerati
          fabbricanti;
                n) impiegata    negli    opifici   industriali   come
          riscaldamento  negli  usi  indispensabili  al compimento di
          processi   industriali   veri  e  propri,  compreso  quello
          connesso a processi elettrochimici;
                o) consumata   per   qualsiasi   applicazione   nelle
          abitazioni   di  residenza  anagrafica  degli  utenti,  con
          potenza  impegnata  fino a 3 kW, fino ad un consumo mensile
          di  150  kWh.  Per i consumi superiori ai limiti di 150 kWh
          per  le  utenze fino a 1,5 kW e di 220 kWh per quelle oltre
          1,5  e  fino  a 3 kW, si procede al recupero dell'imposta e
          delle  relative addizionali secondo i criteri stabiliti nel
          capitolo   I,  punto  2,  della  deliberazione  n.  15  del
          14 dicembre 1993 del Comitato interministeriale dei prezzi.
                o-bis)  utilizzata  in  opfici  industriali aventi un
          consumo  mensile  superiore a 1.200.000 kWh, per i mesi nei
          quali   tale  consumo  si  e'  verificato.  Ai  fini  della
          fruizione  dell'agevolazione  gli  autoproduttori  dovranno
          trasmettere  all'ufficio tecnico di finanza, competente per
          territorio,  entro  il  20 di ogni mese, i dati relativi al
          consumo del mese precedente.
              3. Non e' sottoposta ad imposta l'energia elettrica:
                a) prodotta    con   impianti   azionati   da   fonti
          rinnovabili  ed assimilate ai sensi della normativa vigente
          in materia, con potenza non superiore a 20 kW;
                b) impiegata  negli  aeromobili,  nelle  navi,  negli
          autoveicoli,  purche'  prodotta  a  bordo  con mezzi propri
          (esclusi  gli  accumulatori)  nonche'  quella  prodotta  da
          gruppi  elettrogeni  mobili  in dotazione alle Forze armate
          dello Stato ed ai Corpi ad esse assimilati;
                c) prodotta  con  gruppi  elettrogeni azionati da gas
          metano biologico;
                d) prodotta  da  piccoli impianti generatori comunque
          azionati,   purche'  la  loro  potenza  elettrica  non  sia
          superiore ad 1 kW;
                e) prodotta  in  officine  elettriche  costituite  da
          gruppi  elettrogeni  di soccorso aventi potenza complessiva
          non superiore a 200 kW.
                e-bis)  prodotta  nei  territori  montani  da piccoli
          generatori  comunque azionati quali aerogeneratori, piccoli
          gruppi   elettrogeni,   piccole   centrali  idroelettriche,
          impianti  fotovoltaici, con potenza elettrica non superiore
          a 30 Kw.
                e-ter)  impiegata  come  materia  prima  nei processi
          industriali    elettrochimici,    elettrometallurgici    ed
          elettrosiderurgici.
              4.   L'amministrazione   finanziaria   ha  facolta'  di
          autorizzare,  nel  periodo  che  intercede fra l'impianto e
          l'attivazione   regolare   dell'officina,   esperimenti  in
          esenzione  da  imposta  per  la  prova ed il collaudo degli
          apparecchi, purche' tali esperimenti abbiano una durata non
          superiore a tre giorni.
              [1] Per le aliquote vedasi allegato I.".
              "Art.  53 (Articoli 2 e 4 testo unico energia elettrica
          1924  - Art. 3 legge 31 ottobre 1966, n. 940). (Denuncia di
          officina  e  licenza  di  esercizio).  1.  Chiunque intenda
          esercitare  una officina di produzione di energia elettrica
          deve   farne   denuncia  all'ufficio  tecnico  di  finanza,
          competente  per territorio, che, eseguita la verifica degli
          impianti,  rilascia  la  licenza  d'esercizio,  soggetta al
          pagamento di un diritto annuale.
              2. Sono soggetti agli obblighi di cui al comma 1 e sono
          considerati  fabbricanti,  ai  fini  della imposizione, gli
          acquirenti di energia elettrica:
                a) che l'acquistano per farne rivendita;
                b) che  la  utilizzano  per  uso  proprio con impiego
          promiscuo,  con  potenza  impegnata superiore a 200 kW. Gli
          acquirenti  di  energia  elettrica  per  uso  proprio e con
          impiego  unico,  con  potenza  impegnata superiore a 200 kW
          possono  essere,  a loro richiesta, considerati fabbricanti
          quando   l'energia   elettrica   venga   impiegata   previa
          trasformazione  o  conversione comunque effettuata. Per uso
          promiscuo s'intende l'utilizzazione di energia elettrica in
          impieghi soggetti a diversa tassazione.
                b-bis) che l'acquistano da due o piu' fornitori.
              3.  Non  sono  soggetti agli obblighi di cui al comma 1
          gli  esercenti  officine di produzione di energia elettrica
          non  sottoposta  ad imposta, di cui all'art. 52, comma 3, e
          gli   esercenti  punti  di  presa  attuati  sulle  reti  di
          interconnessione  nazionale  al  solo scopo di trasporto di
          energia  elettrica  con  tensione superiore a 110 kV quando
          alla presa non segua la diretta utilizzazione.
              4.  La  cessazione di attivita' di una officina fornita
          di  licenza  e  le  eventuali  modificazioni  o  variazioni
          apportate  alla stessa devono essere denunciate all'ufficio
          tecnico  di  finanza che ha rilasciato la licenza, entro un
          mese dalla data in cui tali eventi si sono verificati.
              5.  Nel  caso  di  cessione  totale  o  parziale di una
          officina   o   comunque   di   trasformazione  della  ditta
          esercente, il subentrante deve farne denuncia entro un mese
          dalla data in cui e' avvenuta la cessione o trasformazione.
          L'ufficio  tecnico  di  finanza rilascia una nuova licenza,
          annullando   quella   intestata   alla   ditta   cessata  o
          trasformata.".
              "Art.   56  (Articoli  14  e  15  testo  unico  energia
          elettrica 1924 - Art. 3 legge 17 luglio 1975, n. 391 - Art.
          6   D.L.C.P.S.  25 novembre  1947,  n.  1286).  (Versamento
          dell'imposta).  -  1.  L'imposta e' versata dal fabbricante
          direttamente  in  tesoreria,  con  diritto  di  rivalsa sui
          consumatori.
              2.  I  fabbricanti versano l'imposta in rate di acconto
          entro  il  giorno  16 di ciascun mese, calcolate sulla base
          dei   consumi   dell'anno   precedente.   Il  versamento  a
          conguaglio  e'  effettuato  entro  il  giorno  16  del mese
          di febbraio  dell'anno successivo a quello cui si riferisce
          e sulla base dei dati consuntivi sono rideterminate le rate
          di  acconto.  Le  somme  eventualmente  versate in piu' del
          dovuto sono detratte dal successivo versamento di acconto.
              3.   L'amministrazione   finanziaria   ha  facolta'  di
          prescrivere diverse rateizzazioni di acconto sulla base dei
          dati tecnici e contabili disponibili.
              4.   Ogni   bolletta   di   pagamento   rilasciata  dal
          fabbricante ai consumatori deve riportare i quantitativi di
          energia  elettrica forniti e la liquidazione dell'imposta e
          relative addizionali, con le singole aliquote applicate.
              5.   Per  i  supplementi  di  imposta  derivanti  dalla
          revisione   delle   liquidazioni   delle  dichiarazioni  di
          consumo,  l'ufficio  tecnico  di  finanza  emette avviso di
          pagamento.
              6.  I  fabbricanti di energia elettrica di cui all'art.
          55,  comma  7,  versano  il canone annuo d'imposta all'atto
          della  stipula  della  convenzione di abbonamento e per gli
          anni successivi entro il mese di gennaio.
              7.   In   caso  di  ritardato  pagamento  si  applicano
          l'indennita'  di mora e gli interessi nella misura prevista
          per il tardivo pagamento delle accise. Per i recuperi e per
          i   rimborsi  dell'imposta  si  applicano  le  disposizioni
          dell'art. 14.".
              "Art.  63  (Art.  4  testo  unico spiriti, art. 2 testo
          unico   birra,   art.  6  testo  unico  energia  elettrica,
          approvati  con  decreto ministeriale 8 luglio 1924 - Art. 2
          R.decreto-legge  n. 23/1933 - Art. 4 regio decreto-legge n.
          334/1939  -  Articoli  4,  5  e  7, allegato H, del decreto
          legislativo  luotenenziale  26 aprile 1945, n. 223 - Art. 7
          decreto-legge  n.  707/1949  [*] - Art. 10 decreto-legge n.
          50/1950  [**]  - Art. 3 decreto-legge n. 271/1957 - decreto
          del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  21 dicembre
          1990).  (Licenze  di  esercizio e diritti annuali). - 1. Le
          licenze di esercizio previste dal presente testo unico sono
          rilasciate  dall'ufficio tecnico di finanza, competente per
          territorio, prima dell'inizio dell'attivita' degli impianti
          cui  si  riferiscono  ed  hanno validita' illimitata. Fatte
          salve  le  disposizioni  previste per i singoli tributi, la
          licenza   viene   revocata   quando  vengono  a  mancare  i
          presupposti per l'esercizio dell'impianto.
              2.  Le  licenze di esercizio sono soggette al pagamento
          di un diritto annuale nella seguente misura:
                a) depositi   fiscali   (fabbriche   ed  impianti  di
          lavorazione, di trattamento e di condizionamento): lire 500
          mila;
                b) depositi fiscali (impianti di produzione di vino e
          di  bevande  fermentate  diverse  dal  vino  e dalla birra,
          depositi): lire 200 mila;
                c) depositi   per   uso   commerciale   di   prodotti
          petroliferi,  gia'  assoggettati  ad  accisa, e di prodotti
          petroliferi denaturati: lire 100 mila;
                d) impianti  di  produzione  su  base forfettaria, di
          trasformazione, di condizionamento, di alcole e di prodotti
          alcolici,  depositi  di  alcole  denaturato  e  depositi di
          alcole  non  denaturato,  assoggettato od esente da accisa:
          lire 100 mila;
                e) esercizi  di vendita di prodotti alcolici: lire 65
          mila.  Il  diritto annuale di cui alla lettera a) e' dovuto
          anche  dai  soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di
          consumo  disciplinata  dall'art.  61. Il diritto annuale di
          cui  alla lettera c) e' dovuto per l'esercizio dei depositi
          commerciali  dei  prodotti  assoggettati all'imposizione di
          cui  all'art.  61.  La  licenza relativa ai depositi di cui
          alla lettera c) viene rilasciata anche per gli impianti che
          custodiscono  i  prodotti soggetti alla disciplina prevista
          dal  decreto-legge  8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786.
              3.  Nel  settore  dell'imposta  di consumo sull'energia
          elettrica,   le  licenze  di  esercizio  sono  soggette  al
          pagamento di un diritto annuale nella seguente misura:
                a) officine  di  produzione, cabine e punti di presa,
          per  uso  proprio,  di  un  solo  stabilimento  della ditta
          esercente  e  officine  di  produzione  ed  acquirenti  che
          rivendono  in  blocco  l'energia  prodotta od acquistata ad
          altri fabbricanti: lire 45 mila;
                b) officine  di produzione, cabine e punti di presa a
          scopo commerciale: lire150.000.
              4.  Il  diritto  annuale di licenza deve essere versato
          nel  periodo  dal  1  al  16 dicembre dell'anno che precede
          quello  cui  si  riferisce  e  per  gli  impianti  di nuova
          costituzione  o  che  cambiano titolare, prima del rilascio
          della  licenza.  L'esercente  che  non  versa il diritto di
          licenza  entro  il  termine  stabilito  e'  punito  con  la
          sanzione  amministrativa  da  una a tre volte l'importo del
          diritto stesso.
              5.  La  licenza  annuale  per  la  vendita di liquori o
          bevande  alcoliche di cui all'art. 86 del testo unico delle
          leggi  di  pubblica  sicurezza, approvato con regio decreto
          18 giugno  1931,  n.  773,  e successive modificazioni, non
          puo'   essere   rilasciata  o  rinnovata  a  chi  e'  stato
          condannato  per  fabbricazione  clandestina o per gli altri
          reati  previsti  dal  presente  testo  unico  in materia di
          accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche.
              (*)   Il   riferimento  al  decreto-legge  n.  707/1949
          riguarda   il   decreto-legge   11 ottobre  1949,  n.  707,
          convertito dalla legge 6 dicembre 1949, n. 870.
              (**)   Il   riferimento  al  decreto-legge  n.  50/1950
          riguarda il decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 9 maggio 1950, n. 202.".
          "Allegato I
          ELENCO  PRODOTTI  ASSOGGETTATI  AD  IMPOSIZIONE ED ALIQUOTE
            VIGENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL TESTO UNICO.
                                 Oli minerali:
              benzina: lire 1.111.490 per mille litri;
              benzina senza piombo: lire 1.003.480 per mille litri;
              petrolio lampante o cherosene:
                usato come carburante: lire 625.620 per mille litri;
                usato   come  combustibile  per  riscaldamento:  lire
          415.990 per mille litri.
                             Oli da gas o gasolio:
                usato come carburante: lire 747.470 per mille litri;
                usato   come  combustibile  per  riscaldamento:  lire
          747.470 per mille litri;
              Oli combustibili: lire 90.000 per mille kg (1);
              Oli  combustibili  a basso tenore di zolfo: lire 45.000
          per mille kg.
              Gas di petrolio liquefatti:
                usato come carburante: lire 591.640 per mille kg;
                usato   come  combustibile  per  riscaldamento:  lire
          359.220 per mille kg;
              Gas metano:
                per autotrazione: lire zero;
                per combustione per usi industriali: lire 20 al mc;
              Per combustione per usi civili:
                a) per  usi domestici di cottura cibi e produzione di
          acqua   calda   di   cui   alla  tariffa  T1  prevista  dal
          provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 86 al mc;
                b) per  usi di riscaldamento individuale a tariffa T2
          fino a 250 metri cubi annui: lire 151 al mc;
                c) per altri usi civili lire 332 al mc;
              per i consumi nei territori di cui all'art. 1 del testo
          unico   delle   leggi   sugli  interventi  nel  Mezzogiorno
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:
                a) per  gli  usi  di cui alle precedenti lettere a) e
          b): lire 74 al mc;
                b) per gli altri usi civili: lire 238 al mc.
                          Alcole e bevande alcoliche:
              birra: lire 2.710 per ettolitro e per grado-Plato;
              vino: lire zero;
              bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra: lire
          zero;
              prodotti intermedi: lire 87.000 per ettolitro;
              alcole  etilico:  lire  1.146.600  per ettolitro anidro
          (2).
                              Energia elettrica:
              per ogni kWh di energia impiegata (3):
              per  qualsiasi applicazione nelle abitazioni: lire 4,10
          per ogni kWh;
              per  qualsiasi  uso  in  locali  e luoghi diversi dalle
          abitazioni: lire 6 al kWh.
                             Imposizioni diverse:
              oli lubrificanti lire 1.260.000 per mille kg.
              bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.
              (1) L'aliquota  di  L. 90.000 per mille kg si riferisce
          agli oli combustibili densi. Le miscele di oli combustibili
          densi  con oli da gas per la produzione di oli combustibili
          semifluidi, fluidi e fluidissimi sono tassate tenendo conto
          delle aliquote relative ai prodotti impiegati nelle miscele
          e  secondo le seguenti percentuali di utilizzo: semifluidi:
          densi  75 per cento, oli da gas 25 per cento; fluidi: densi
          70 per cento, oli da gas 30 per cento; fluidissimi: densi 5
          per cento, oli da gas 95 per cento. Gli oli combustibili si
          considerano  densi  se  hanno  una viscosita' (V), a 50 oC,
          superiore  a  91  centistokes, si considerano semifluidi se
          hanno  una viscosita' (V), a 50 oC, superiore a 37,4 ma non
          a  91 centistokes, fluidi se hanno una viscosita' (V), a 50
          oC,  da  21,2  a  37,4 centistokes e fluidissimi quelli che
          hanno  una  viscosita'  (V),  a  50  oC,  inferiore  a 21,2
          centistokes.
              (2)  Fino  al  30 giugno  1996, per gli alcoli ottenuti
          dalla  distillazione  del  vino,  dei  sottoprodotti  della
          vinificazione,  delle  patate, della frutta, del sorgo, dei
          fichi,  delle  carrube  e  dei  cereali,  del  siero  e del
          permeato  di  siero  di latte, e per l'alcole contenuto nel
          rhum,  l'aliquota  di  accisa e' ridotta di lire 83.600 per
          ettolitro anidro.
              Fino  al  31 luglio 1996, per l'alcole impiegato per la
          produzione  di  aceto, di cui al codice NC 2209, si applica
          l'accisa   di  lire  500.000  per  ettolitro  anidro,  alla
          temperatura di 20o Celsius.
              (3) Fino al 4 maggio 2000 le aliquote sono ridotte alla
          meta'  per  le  imprese  di cui all'art. 11, comma 1, della
          legge  2 maggio 1990, n. 102, operanti nei territori di cui
          all'art. 1 della legge medesima.".
              Il  decreto-legge  28 giugno  1995,  n.  250,  recante:
          "Differimento  di  taluni  termini ed altre disposizioni in
          materia    tributaria",    convertito    in    legge,   con
          modificazioni,  la  legge 8 agosto 1995, n. 349, pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 1995, n. 196.
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 17, comma 29, della
          legge  27 dicembre  1998,  n.  449 - gia' citata nelle note
          all'art. 2:
              "29.  A  decorrere  dal 1 gennaio 1998, viene istituita
          una  tassa sulle emissioni di anidride solforosa (So2) e di
          ossidi  di  azoto (NOx). La tassa e' dovuta nella misura di
          lire 103.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di
          lire  203.000  per  tonnellata/anno di ossidi di azoto e si
          applica  ai  grandi  impianti  di  combustione.  Per grande
          impianto di combustione si intende l'insieme degli impianti
          di combustione, come definiti dalla direttiva n. 88/609/CEE
          del  Consiglio,  del  24 novembre  1988,  localizzati in un
          medesimo  sito  industriale  e  appartenenti  ad un singolo
          esercente  purche'  almeno  uno di detti impianti abbia una
          potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW".
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  8  della  legge
          23 dicembre  1998,  n.  448,  gia'  citato  nelle note agli
          artt. 25 e 27 della presente legge:
              "Art.   8   (Tassazione  sulle  emissioni  di  anidride
          carbonica   e   misure  compensative).  -  1.  Al  fine  di
          perseguire  l'obiettivo  di  riduzione  delle  emissioni di
          anidride  carbonica  derivanti dall'impiego di oli minerali
          secondo  le  conclusioni  della  Conferenza  di  Kyoto  del
          1-11 dicembre  1997,  le  aliquote  delle  accise sugli oli
          minerali    sono    rideterminate   in   conformita'   alle
          disposizioni dei successivi commi.
              2. La variazione delle accise sugli oli minerali per le
          finalita'  di  cui al comma 1 non deve dar luogo ad aumenti
          della  pressione  fiscale  complessiva.  A  tal  fine  sono
          adottate  misure fiscali compensative e in particolare sono
          ridotti i prelievi obbligatori sulle prestazioni di lavoro.
              3.  L'applicazione  delle  aliquote  delle  accise come
          rideterminate  ai  sensi del comma 4 e la modulazione degli
          aumenti   delle   stesse   aliquote   di  cui  al  comma  5
          successivamente  all'anno 2000 sono effettuate in relazione
          ai  progressi  nell'armonizzazione  della tassazione per le
          finalita'  di cui al comma 1 negli Stati membri dell'Unione
          europea.
              4. La misura delle aliquote delle accise vigenti di cui
          alla  voce  "Oli  minerali"  dell'allegato I al testo unico
          approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e
          successive  modificazioni,  e  al numero 11 della Tabella A
          allegata   al  medesimo  testo  unico,  nonche'  la  misura
          dell'aliquota  stabilita  nel comma 7, sono rideterminate a
          decorrere   dal   1 gennaio  2005  nelle  misure  stabilite
          nell'allegato 1 annesso alla presente legge.
              5.  Fino  al  31 dicembre 2004 le misure delle aliquote
          delle accise sugli oli minerali nonche' quelle sui prodotti
          di cui al comma 7, che, rispetto a quelle vigenti alla data
          di entrata in vigore della presente legge, valgono a titolo
          di  aumenti  intermedi,  occorrenti  per  il raggiungimento
          progressivo  della  misura  delle  aliquote  decorrenti dal
          1 gennaio  2005,  sono stabilite con decreti del Presidente
          del  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  dell'apposita
          commissione  del  CIPE,  previa deliberazione del Consiglio
          dei Ministri.
              6.  Fino al 31 dicembre 2004 e con cadenza annuale, per
          il  conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, tenuto
          conto  del  valore  delle  emissioni  di anidride carbonica
          conseguenti  all'impiego  degli  oli  minerali  nonche' dei
          prodotti  di  cui  al  comma  7 nell'anno precedente, con i
          decreti  di  cui  al  comma  5  sono  stabilite  le  misure
          intermedie  delle  aliquote  in  modo da assicurare in ogni
          caso  un  aumento delle singole aliquote proporzionale alla
          differenza,  per  ciascuna  tipologia  di  prodotto, tra la
          misura  di  tali  aliquote  alla  data di entrata in vigore
          della  presente  legge  e  la misura delle stesse stabilite
          nell'allegato  di  cui  al comma 4, nonche' il contenimento
          dell'aumento  annuale  delle  misure intermedie in non meno
          del  10  e  in  non  piu'  del  30 per cento della predetta
          differenza.
              7.  A  decorrere  dal  1 gennaio  1999 e' istituita una
          imposta  sui  consumi  di  lire  1.000  per  tonnellata  di
          carbone,  coke  di  petrolio,  bitume  di  origine naturale
          emulsionato  con  il  30  per  cento  di  acqua, denominato
          "Orimulsion"   (NC   2714)   impiegati  negli  impianti  di
          combustione,  come  definiti  dalla direttiva n. 88/609/CEE
          del  Consiglio,  del 24 novembre 1988. Per il carbone e gli
          oli   minerali   destinati   alla   produzione  di  energia
          elettrica,   di   cui   al   numero   11  della  tabella  A
          dell'allegato 1 annesso alla presente legge, le percentuali
          di  cui  al  comma 6 sono fissate, rispettivamente, nel 5 e
          nel 20 per cento.
              8.  L'imposta  e' versata, a titolo di acconto, in rate
          trimestrali sulla base dei quantitativi impiegati nell'anno
          precedente. Il versamento a saldo si effettua alla fine del
          primo   trimestre   dell'anno  successivo  unitamente  alla
          presentazione  di apposita dichiarazione annuale con i dati
          dei quantitativi impiegati nell'anno precedente, nonche' al
          versamento   della   prima   rata   di  acconto.  Le  somme
          eventualmente   versate  in  eccedenza  sono  detratte  dal
          versamento  della  prima rata di acconto e, ove necessario,
          delle  rate successive. In caso di cessazione dell'impianto
          nel   corso   dell'anno,  la  dichiarazione  annuale  e  il
          versamento a saldo sono effettuati nei due mesi successivi.
              9.  In  caso  di inosservanza dei termini di versamento
          previsti  al  comma 8 si applica la sanzione amministrativa
          del  pagamento  di  una  somma  di  denaro  dal  doppio  al
          quadruplo  dell'imposta  dovuta,  fermi restando i principi
          generali  stabiliti  dal  decreto  legislativo  18 dicembre
          1997,   n.   472.   Per   ogni   altra  inosservanza  delle
          disposizioni   del   comma   8   si   applica  la  sanzione
          amministrativa  prevista  dall'articolo  50 del testo unico
          approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
              10.  Le  maggiori  entrate  derivanti per effetto delle
          disposizioni di cui ai commi precedenti sono destinate:
                a) a  compensare  la  riduzione  degli  oneri sociali
          gravanti sul costo del lavoro;
                b) a  compensare  il  minor  gettito  derivante dalla
          riduzione,  operata  annualmente  nella  misura percentuale
          corrispondente  a  quella  dell'incremento, per il medesimo
          anno,  dell'accisa  applicata  al gasolio per autotrazione,
          della  sovrattassa  di  cui  all'art.  8  del decreto-legge
          8 ottobre  1976,  n.  691,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge  30 novembre 1976, n. 786. Tale sovrattassa e'
          abolita a decorrere dal 1 gennaio 2005;
                c) a    compensare    i maggiori    oneri   derivanti
          dall'aumento  progressivo  dell'accisa applicata al gasolio
          usato  come  combustibile  per  riscaldamento  e  ai gas di
          petrolio    liquefatti    usati   come   combustibile   per
          riscaldamento,  anche  miscelati  ad  aria, attraverso reti
          canalizzate  o destinati al rifornimento di serbatoi fissi,
          nonche'  a  consentire,  a  decorrere dal 1999, ove occorra
          anche  con  credito di imposta, una riduzione del costo del
          predetto gasolio non inferiore a lire 200 per ogni litro ed
          una  riduzione  del  costo dei sopra citati gas di petrolio
          liquefatti  corrispondenti  al  contenuto  di  energia  del
          gasolio  medesimo.  Il suddetto beneficio non e' cumulabile
          con   altre   agevolazioni  in  materia  di  accise  ed  e'
          applicabile   ai  quantitativi  dei  predetti  combustibili
          impiegati nei comuni, o nelle frazioni dei comuni:
                1) ricadenti nella zona climatica F di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
                2)  facenti parte di province nelle quali oltre il 70
          per cento dei comuni ricade nella zona climatica F;
                3) della regione Sardegna e delle isole minori, per i
          quali  viene  esteso  anche  ai  gas di petrolio liquefatti
          confezionati in bombole;
                4)  non  metanizzati ricadenti nella zona climatica E
          di  cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica
          n.  412  del  1993  e  individuati con decreto del Ministro
          delle  finanze, di concerto con il Ministro dell'industria,
          del  commercio  e dell'artigianato. Il beneficio viene meno
          dal momento in cui, con decreto del Ministro delle finanze,
          di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato,  da  emanare  con  cadenza annuale, ne e'
          riscontrata    l'avvenuta   metanizzazione.   Il   suddetto
          beneficio  e'  applicabile  altresi'  ai  quantitativi  dei
          predetti   combustibili   impiegati   nelle   frazioni  non
          metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di
          cui  al predetto decreto del Presidente della Repubblica n.
          412  del  1993, esclusi dall'elenco redatto con il medesimo
          decreto   del   Ministro   delle   finanze,  e  individuate
          annualmente  con  delibera  di  consiglio dagli enti locali
          interessati.  Tali  delibere  devono  essere  comunicate al
          Ministero  delle finanze e al Ministero dell'industria, del
          commercio  e dell'artigianato entro il 30 settembre di ogni
          anno;
                d) a   concorrere,   a  partire  dall'anno  2000,  al
          finanziamento   delle   spese   di  investimento  sostenute
          nell'anno  precedente  per  la  riduzione delle emissioni e
          l'aumento  dell'efficienza  energetica  degli  impianti  di
          combustione  per  la  produzione di energia elettrica nella
          misura   del   20   per  cento  delle  spese  sostenute  ed
          effettivamente  rimaste  a carico, e comunque in misura non
          superiore  al  25  per cento dell'accisa dovuta a norma del
          presente   articolo   dal  gestore  dell'impianto  medesimo
          nell'anno  in  cui  le  spese  sono effettuate. Il Ministro
          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato,  di
          concerto  con  il  Ministro dell'ambiente e con il Ministro
          delle   finanze,   determina   la   tipologia  delle  spese
          ammissibili e le modalita' di accesso all'agevolazione;
                e) a  compensare  la  riduzione  degli oneri gravanti
          sugli esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli
          di   massa   massima   complessiva  non  inferiore  a  11,5
          tonnellate  da operare, ove occorra, anche mediante credito
          d'imposta   pari  all'incremento,  per  il  medesimo  anno,
          dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione;
                f) a misure compensative di settore con incentivi per
          la  riduzione  delle emissioni inquinanti, per l'efficienza
          energetica  e  le fonti rinnovabili nonche' per la gestione
          di  reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa quale
          fonte  energetica  nei comuni ricadenti nelle predette zone
          climatiche  E  ed  F  ovvero  per gli impianti e le reti di
          teleriscaldamento  alimentati da energia geotermica, con la
          concessione   di   un'agevolazione   fiscale   con  credito
          d'imposta  pari  a  lire  20 per ogni chilovattora (Kwh) di
          calore   fornito,   da  traslare  sul  prezzo  di  cessione
          all'utente finale.
              11.  La  Commissione  del  CIPE  di cui al comma 5, nel
          rispetto  della  normativa  comunitaria  in  materia,  puo'
          deliberare riduzioni della misura delle aliquote applicate,
          fino alla completa esenzione, per i prodotti utilizzati nel
          quadro  di progetti pilota o nella scala industriale per lo
          sviluppo   di   tecnologie  innovative  per  la  protezione
          ambientale e il miglioramento dell'efficienza energetica.
              12.  A  decorrere  dal  1 gennaio  1999  l'accisa sulla
          benzina  senza  piombo  e'  stabilita  nella misura di lire
          1.022.280 per mille litri. Le maggiori entrate concorrono a
          compensare  gli  oneri  connessi  alle  riduzioni di cui al
          comma  10,  lettera  c),  ferma  restando  la  destinazione
          disposta   dall'articolo  5,  comma  2,  del  decreto-legge
          1 luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  8 agosto  1996,  n.  428,  per la prosecuzione della
          missione di pace in Bosnia.
              13. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della
          legge  23 agosto  1988,  n.  400,  sono  dettate  norme  di
          attuazione  delle disposizioni di cui al presente articolo,
          fatta  eccezione  per quanto previsto dal comma 10, lettera
          a).".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 3, comma 12, della
          legge   28 dicembre  1995,  n.  549,  recante:  "Misure  di
          razionalizzazione della finanza pubblica", pubblicata nella
          Gazzetta   Ufficiale   29 dicembre   1995,   n.   302,  nel
          supplemento ordinario:.
              "12.   A   decorrere   dal  1 gennaio  1996  una  quota
          dell'accisa sulla benzina (codice NC 2710 00 26, 2710 00 34
          e  2710 00 36) e sulla benzina senza piombo (codice NC 2710
          00  27,  2710  00  29 e 2710 00 32) per autotrazione, nella
          misura  di  lire 350 al litro, e' attribuita alla regione a
          statuto  ordinario nel cui territorio avviene il consumo, a
          titolo di tributo proprio. L'ammontare della predetta quota
          viene   versato   dai   soggetti   obbligati  al  pagamento
          dell'accisa  in apposita contabilita' speciale di girofondi
          aperta  presso  la  sezione  di tesoreria provinciale dello
          Stato  denominata  "Accisa  sulla benzina da devolvere alle
          regioni  a  statuto  ordinario".  Le  predette  somme  sono
          trasferite  mensilmente  in  apposito conto corrente aperto
          presso  la  tesoreria centrale dello Stato intestato con la
          medesima  denominazione.  La ripartizione delle somme viene
          effettuata  sulla  base  dei quantitativi erogati nell'anno
          precedente  dagli  impianti  di distribuzione di carburante
          che  risultano  dal  registro  di  carico  e scarico di cui
          all'articolo  3  del  decreto-legge  5 maggio 1957, n. 271,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957,
          n.   474,  e  successive  modificazioni.  Con  decreto  del
          Ministro  del  tesoro,  di  concerto  con il Ministro delle
          finanze,  sono stabilite le modalita' di applicazione delle
          disposizioni del presente comma".
              -  Per  il  testo  dell'art. 17 del decreto legislativo
          9 luglio  1997,  n.  241,  si  rimanda alle note all'art. 2
          della presente legge.
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 28, comma 4, della
          legge  30 aprile  1999,  n.  136,  recante:  "Norme  per il
          sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica
          e   per   interventi   in  materia  di  opere  a  carattere
          ambientale",  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio
          1999, n. 114, supplemento ordinario:
              "4.  A  decorrere  dal  1 gennaio  1999,  gli  impianti
          idroelettrici   di   accumulo   per  pompaggio,  aventi  il
          serbatoio  di  carico  nell'ambito  di  un bacino imbrifero
          montano  delimitato  ai sensi della legge 27 dicembre 1953,
          n.  959,  ai fini anche della riqualificazione dell'energia
          prodotta,  sono  soggetti  ai  sovracanoni  previsti  dagli
          articoli  1  e  2  della legge 22 dicembre 1980, n. 925, in
          ragione  dello 0,15 della potenza nominale media risultante
          dal  decreto  di  concessione  e riferita al pompaggio. Nei
          casi  in  cui non sia costituito il consorzio obbligatorio,
          ai  sensi  del  secondo  comma  dell'articolo 1 della legge
          27 dicembre  1953,  n.  959,  i  predetti  sovracanoni sono
          versati direttamente ai comuni".
              -  Si  riporta  il  testo degli artt. 1 e 2 della legge
          22 dicembre 1980, n. 925, recante: "Nuove norme relative ai
          sovracanoni  in  tema di concessioni di derivazioni d'acqua
          per produzione di forza motrice", pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 6 gennaio 1981, n. 4:
              "Art.  1.  La  misura  del sovracanone annuo dovuto, ai
          sensi   dell'ottavo   comma  dell'articolo  1  della  legge
          27 dicembre  1953, n. 959, dai concessionari di derivazioni
          d'acqua  per  produzioni  di  forza  motrice,  con  potenza
          nominale  media  superiore a chilowatt 220, e' rivalutata a
          lire  4.500  per  chilowatt di potenza nominale a decorrere
          dal 1 gennaio 1980.".
              "Art.   2.  Con  la  stessa  decorrenza  i  sovracanoni
          previsti  dall'articolo  53  del  testo unico approvato con
          regio  decreto  11 dicembre  1933,  n.  1775,  e successive
          modificazioni,  sono  conferiti  nella misura fissa di lire
          1.200 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa
          o  riconosciuta  per  le  derivazioni  di acqua con potenza
          superiore a chilowatt 220.
              Il  riparto del gettito annuo puo' avvenire con accordo
          diretto, ratificato con decreto del Ministro delle finanze,
          fra i comuni e le province beneficiarie del sovracanone.
              In  caso  di  mancato  accordo lo stesso Ministro delle
          finanze,   sentito   il   Consiglio  superiore  dei  lavori
          pubblici,   procedera'   d'ufficio   alla   liquidazione  e
          ripartizione delle somme.
              Per  le concessioni per le quali abbia gia' avuto luogo
          la  liquidazione  del  sovracanone  alla data di entrata in
          vigore  della  presente legge, lo stesso sovracanone verra'
          automaticamente  conferito  nella  misura  fissa  di cui al
          primo  comma del presente articolo e con eguale decorrenza.
          Il  riparto  del  gettito  stabilito  tra i beneficiari non
          subisce  modificazioni,  salvo  l'accoglimento  di motivate
          richieste dei beneficiari medesimi.".
              Per   opportuna   conoscenza,   si   riporta  il  testo
          dell'articolo  unico  del  decreto ministeriale 21 dicembre
          1999,  recante:  "Determinazione del sovracanone in tema di
          concessioni  di derivazioni d'acqua per produzione di forza
          motrice  per  il  biennio 1 gennaio 2000-31 dicembre 2001",
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2:
                               "Articolo unico.
              La misura del sovracanone annuo di cui all'art. 1 della
          legge  22 dicembre 1980, n. 925, dovuto a norma della legge
          27 dicembre  1953,  n. 959, e successive modificazioni, dai
          concessionari  di  derivazioni  d'acqua  per  produzione di
          forza  motrice,  con  potenza nominale media superiore a KW
          220,  e' elevata, per il biennio 1 gennaio 2000-31 dicembre
          2001,  da  L. 16.677  a  L. 17.261  per  ogni KW di potenza
          nominate  media  concessa o riconosciuta ai sensi del testo
          unico  di  leggi  sulle  acque  e  sugli impianti elettrici
          approvato  con  regio  decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e
          successive modificazioni.".
              Per   opportuna   conoscenza,   si   riporta  il  testo
          dell'articolo  unico  del  decreto ministeriale 30 novembre
          1999,  recante: "Revisione della misura del sovracanone per
          impianti    idroelettrici",   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 16 dicembre 1999, n. 294:
                               "Articolo unico.
              La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2,
          primo  comma,  della  legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene
          elevata  per  il  periodo dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre
          2001  a  L. 4.601  per  ogni  chilowatt di potenza nominale
          media concessa o riconosciuta per le derivazioni d'acqua, a
          scopo  di  produzione  di  energia  elettrica,  con potenza
          superiore a chilowatt 220.".
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  11  del  decreto
          legislativo  16 marzo  1999,  n.  79,  recante: "Attuazione
          della  direttiva  n.  96/92/CE  recante norme comuni per il
          mercato  interno  dell'energia elettrica", pubblicato nella
          Gazzetta   Ufficiale  31 marzo  1999,  n.  75,  cosi'  come
          modificato dal presente articolo:
              "Art. 11 (Energia elettrica da fonti rinnovabili). - 1.
          Al  fine di incentivare l'uso delle energie rinnovabili, il
          risparmio  energetico,  la  riduzione  delle  emissioni  di
          anidride  carbonica  e l'utilizzo delle risorse energetiche
          nazionali,  a  decorrere dall'anno 2001 gli importatori e i
          soggetti  responsabili degli impianti che, in ciascun anno,
          importano  o  producono  energia  elettrica  da  fonti  non
          rinnovabili   hanno  l'obbligo  di  immettere  nel  sistema
          elettrico   nazionale,   nell'anno  successivo,  una  quota
          prodotta  da  impianti  da  fonti  rinnovabili  entrati  in
          esercizio o ripotenziati, limitatamente alla producibilita'
          aggiuntiva,  in  data  successiva  a  quella  di entrata in
          vigore del presente decreto.
              2.  L'obbligo  di  cui  al  comma  1  si  applica  alle
          importazioni  e  alle  produzioni  di energia elettrica, al
          netto  della cogenerazione, degli autoconsumi di centrale e
          delle esportazioni, eccedenti i 100 GWh; la quota di cui al
          comma  1  e' inizialmente stabilita nel due per cento della
          suddetta  energia  eccedente  i  100  GWh, nonche' al netto
          dell'energia    elettrica    prodotta    da   impianti   di
          gasificazione  che  utilizzino  anche  carbone  di  origine
          nazionale,  l'uso  della  quale  fonte e' altresi' esentato
          dall'imposta di consumo e dall'accisa di cui all'articolo 8
          della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
              3.  Gli  stessi  soggetti possono adempiere al suddetto
          obbligo   anche   acquistando,   in   tutto   o  in  parte,
          l'equivalente   quota   o   i  relativi  diritti  da  altri
          produttori,    purche'   immettano   l'energia   da   fonti
          rinnovabili  nel sistema elettrico nazionale, o dal gestore
          della  rete  di  trasmissione nazionale. I diritti relativi
          agli  impianti  di cui all'articolo 3, comma 7, della legge
          14 novembre  1995, n. 481, sono attribuiti al gestore della
          rete  di  trasmissione  nazionale. Il gestore della rete di
          trasmissione   nazionale,   al   fine   di   compensare  le
          fluttuazioni  produttive annuali o l'offerta insufficiente,
          puo'  acquistare  e  vendere diritti di produzione da fonti
          rinnovabili,  prescindendo  dalla effettiva disponibilita',
          con  l'obbligo di compensare su base triennale le eventuali
          emissioni di diritti in assenza di disponibilita'.
              4.  Il  gestore  della  rete  di trasmissione nazionale
          assicura  la  precedenza  all'energia elettrica prodotta da
          impianti  che  utilizzano,  nell'ordine,  fonti energetiche
          rinnovabili,   sistemi  di  cogenerazione,  sulla  base  di
          specifici  criteri  definiti  dall'Autorita'  per l'energia
          elettrica   e   il   gas,  e  fonti  nazionali  di  energia
          combustibile  primaria, queste ultime per una quota massima
          annuale  non  superiore  al  quindici  per  cento  di tutta
          l'energia   primaria   necessaria  per  generare  l'energia
          elettrica consumata.
              5.   Con   decreto  del  Ministro  dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato, di concerto con il Ministro
          dell'ambiente,  sono adottate le direttive per l'attuazione
          di  quanto  disposto  dai  commi  1,  2  e  3,  nonche' gli
          incrementi della percentuale di cui al comma 2 per gli anni
          successivi al 2002, tenendo conto delle variazioni connesse
          al   rispetto  delle  norme  volte  al  contenimento  delle
          emissioni  di  gas  inquinanti, con particolare riferimento
          agli  impegni  internazionali  previsti  dal  protocollo di
          Kyoto.
              6.  Al fine di promuovere l'uso delle diverse tipologie
          di  fonti rinnovabili, con deliberazione del CIPE, adottata
          su  proposta  del  Ministro dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato,    sentita   la   Conferenza   unificata,
          istituita  ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997,
          n.  281,  sono determinati per ciascuna fonte gli obiettivi
          pluriennali ed e' effettuata la ripartizione tra le regioni
          e   le   province   autonome  delle  risorse  da  destinare
          all'incentivazione.  Le  regioni  e  le  province autonome,
          anche  con  proprie  risorse, favoriscono il coinvolgimento
          delle  comunita'  locali  nelle  iniziative  e  provvedono,
          attraverso  procedure  di  gara,  all'incentivazione  delle
          fonti rinnovabili.".