Art. 10.
((  1. All'articolo 656 del codice di procedura penale sono apportate
le seguenti modificazioni:
    a)  al  comma 5, secondo periodo, le parole da: "consegnati" fino
a:  "presentare"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "notificati  al
condannato  e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in
difetto,  al  difensore  che lo ha assistito nella fase del giudizio,
con l'avviso che entro trenta giorni puo' essere presentata";
    b)  al  comma  5,  ultimo  periodo,  dopo  le parole: "presentata
l'istanza"  sono  aggiunte le seguenti: "nonche' la certificazione da
allegare  ai  sensi  degli  articoli 91,  comma 2, e 94, comma 1, del
testo  unico  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309,";
    c)  al  comma 6, primo periodo, dopo la parola: "presentata" sono
inserite le seguenti: "dal condannato o dal difensore di cui al comma
5 ovvero allo scopo nominato";
    d)  al  comma 6, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti:
"Se  l'istanza  non  e'  corredata  dalla documentazione prescritta o
necessaria,  questa  puo'  essere  depositata  nella  cancelleria del
tribunale  di  sorveglianza  fino  a cinque giorni prima dell'udienza
fissata  a  norma  dell'arti-colo  666, comma 3. Resta salva, in ogni
caso,  la  facolta'  del tribunale di sorveglianza di procedere anche
d'ufficio   alla   richiesta   di  documenti  o  di  informazioni,  o
all'assunzione di prove a norma dell'articolo 666, comma 5";
    e) al comma 8 sono premesse le parole: "Salva la disposizione del
comma 8-bis,";
    f) dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
  "8-bis.  Quando e' provato o appare probabile che il condannato non
abbia  avuto  effettiva  conoscenza dell'avviso di cui al comma 5, il
pubblico  ministero  puo'  assumere,  anche  presso  il difensore, le
opportune  informazioni,  all'esito  delle  quali  puo'  disporre  la
rinnovazione della notifica";
    g)  al  comma  10, primo periodo, le parole: ", senza formalita',
all'eventuale  applicazione della misura alternativa della detenzione
domiciliare"   sono   sostituite   dalle  seguenti:  "alla  eventuale
applicazione di una delle misure alternative di cui al comma 5".
  2.  Al  comma  2  dell'articolo 91  del  testo  unico approvato con
decreto  del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo
le  parole:  "e'  allegata"  sono  inserite le seguenti: ", a pena di
inammissibilita',".
  3.  Al  comma  1,  ultimo periodo, dell'articolo 94 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n.  309,  dopo  le  parole:  "deve  essere allegata" sono inserite le
seguenti: ", a pena di inammissibilita',".))
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  656 del codice di
          procedura  penale  come  modificato  dal  decreto-legge  24
          novembre   2000,   n.   341,  e  dalla  relativa  legge  di
          conversione 19 gennaio 2001, n. 4:
              "Art.  656  (Esecuzione  delle  pene  detentive).  - 1.
          Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena
          detentiva,   il   pubblico   ministero   emette  ordine  di
          esecuzione  con il quale, se il condannato non e' detenuto,
          ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine e' consegnata
          all'interessato.
              2.  Se  il  condannato  e'  gia'  detenuto, l'ordine di
          esecuzione  e' comunicato al Ministro di grazia e giustizia
          e notificato all'interessato.
              3. L'ordine di esecuzione contiene le generalita' della
          persona   nei   cui   confronti   deve  essere  eseguito  e
          quant'altro   valga   a  identificarla,  l'imputazione,  il
          dispositivo  del provvedimento e le disposizioni necessarie
          all'esecuzione.  L'ordine  e'  notificato  al difensore del
          condannato.
              4.  L'ordine  che  dispone  la carcerazione e' eseguito
          secondo le modalita' previste dall'art. 277.
              5.  Se  la pena detentiva, anche se costituente residuo
          di  maggiore  pena,  non  e'  superiore a tre anni ovvero a
          quattro  anni  nei  casi  di  cui agli articoli 90 e 94 del
          testo  unico  approvato  con  decreto  del Presidente della
          Repubblica   9   ottobre   1990,   n.   309,  e  successive
          modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto
          dai  commi  7  e  9,  ne sospende l'esecuzione. L'ordine di
          esecuzione  e  il decreto di sospensione sono notificati al
          condannato   e   al   difensore   nominato   per   la  fase
          dell'esecuzione  o,  in  difetto,  al  difensore  che lo ha
          assistito  nella  fase del giudizio, con l'avviso che entro
          trenta  giorni  puo'  essere  presentata istanza, corredata
          dalle  indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta
          ad  ottenere la concessione di una delle misure alternative
          alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma
          1,  della  legge  26  luglio  1975,  n.  354,  e successive
          modificazioni,  e  di  cui  all'art.  94  del  testo  unico
          approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 9
          ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la
          sospensione  dell'esecuzione  della pena di cui all'art. 90
          dello  stesso  testo  unico. L'avviso informa altresi' che,
          ove  non sia presentata l'istanza nonche' la certificazione
          da  allegare  ai  sensi  degli  articoli 91, comma 2, e 94,
          comma   1,  del  testo  unico  approvato  con  decreto  del
          Presidente   della  Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309,
          l'esecuzione della pena avra' corso immediato.
              6.  L'istanza  deve  essere presentata dal condannato o
          dal  difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato
          al  pubblico  ministero,  il quale la trasmette, unitamente
          alla   documentazione,   al   tribunale   di   sorveglianza
          competente   in   relazione   al   luogo  in  cui  ha  sede
          l'ufficiodel    pubblico   ministero.   Il   tribunale   di
          sorveglianza   decide   entro   quarantacinque  giorni  dal
          ricevimento  dell'istanza.  Se  l'istanza  non e' corredata
          dalla  documentazione  prescritta o necessaria, questa puo'
          essere   depositata  nella  cancelleria  del  tribunale  di
          sorveglianza   fino  a  cinque  giorni  prima  dell'udienza
          fissata  a  norma  dell'art.  666, comma 3. Resta salva, in
          ogni  caso,  la  facolta'  del tribunale di sorveglianza di
          procedere  anche d'ufficio alla richiesta di documenti o di
          informazioni,  o  all'assunzione di prove a norma dell'art.
          666, comma 5.
              7.   La   sospensione  dell'esecuzione  per  la  stessa
          condanna  non puo' essere disposta piu' di una volta, anche
          se  il  condannato  ripropone nuova istanza sia in ordine a
          diversa  misura  alternativa,  sia in ordine alla medesima,
          diversamente  motivata,  sia  in  ordine  alla  sospensione
          dell'esecuzione  della  pena  di  cui all'art. 90 del testo
          unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
          9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
              8.  Salva  la  disposizione  del  comma  8-bis, qualora
          l'istanza   non   sia   tempestivamente  presentata,  o  il
          tribunale  di  sorveglianza  la dichiari inammissibile o la
          respinga,  il  pubblico  ministero revoca immediatamente il
          decreto di sospensione dell'esecuzione.
              8-bis.  Quando  e'  provato  o  appare probabile che il
          condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'avviso
          di  cui  al  comma  5, il pubblico ministero puo' assumere,
          anche  presso  il  difensore,  le  opportune  informazioni,
          all'esito  delle  quali puo' disporre la rinnovazione della
          notifica.
              9.  La  sospensione  dell'esecuzione di cui al comma 5,
          non puo' essere disposta:
                a)  nei confronti dei condannati per i delitti di cui
          all'art.  4-bis  della  legge  26  luglio  1975,  n. 354, e
          successive modificazioni;
                b)nei  confronti  di coloro che, per il fatto oggetto
          della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia
          cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene
          definitiva.
              10.  Nella  situazione  considerata  dal comma 5, se il
          condannato  si  trova agli arresti domiciliari per il fatto
          oggetto  della  condanna da eseguire, il pubblico ministero
          sospende   l'esecuzione   dell'ordine   di  carcerazione  e
          trasmette   gli   atti   senza   ritardo  al  tribunale  di
          sorveglianza  perche'  provveda alla eventuale applicazione
          di  una  delle  misure  alternative di cui al comma 5. Fino
          alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato
          permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo
          corrispondente e' considerato come pena espiata a tutti gli
          effetti.  Agli  adempimenti previsti dall'art. 47-ter della
          legge  26  luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni,
          provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza.".
              -  Si riporta il testo degli articoli 91 e 94 del testo
          unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
          9  ottobre 1990, n. 309 (testo unico delle leggi in materia
          di  disciplina  degli  stupefacenti  e sostanze psicotrope,
          prevenzione,  cura  e  riabilitazione dei relativi stati di
          tossicodipendenza),   come   modificati  dal  decreto-legge
          24 novembre  2000,  n.  341,  e  dalla  relativa  legge  di
          conversione 19 gennaio 2001, n. 4.
              "Art.  91 (Istanza per la sospensione dell'esecuzione).
          - 1. La sospensione della esecuzione della pena e' concessa
          su  istanza  del  condannato  presentata  al  tribunale  di
          sorveglianza del luogo in cui l'interessato risiede.
              2. All'istanza e' allegata, a pena di inammissibilita',
          certificazione  rilasciata  da  un servizio pubblico per le
          tossicodipendenze   attestante   il   tipo   di   programma
          terapeutico  e socio-riabilitativo prescelto, l'indicazione
          della  struttura,  anche privata, ove il programma e' stato
          eseguito  o  e'  in  corso, le modalita' di realizzazione e
          l'eventuale completamento del programma.
              3.  Se  l'ordine  di  carcerazione  non e' stato ancora
          emesso  o  eseguito,  l'istanza  e'  presentata al pubblico
          ministero il quale, se non osta il limite di pena di cui al
          comma  1  dell'art. 90, sospende l'emissione o l'esecuzione
          fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, al quale
          trasmette  immediatamente  gli  atti.  Il  tribunale decide
          entro    quarantacinque    giorni    dalla    presentazione
          dell'istanza.
              4.  Il  disposto  del  comma 3, si applica anche quando
          l'istanza  e'  presentata dopo che l'ordine di carcerazione
          e' stato eseguito. In tal caso il pubblico ministero ordina
          la  scarcerazione  del  condannato se non osta il limite di
          pena di cui al comma 1 dell'art. 90.".
              "Art.  94 (Affidamento in prova in casi particolari). -
          1.  Se  la  pena  detentiva, inflitta nel limite di quattro
          anni  o  ancora da scontare nella stessa misura deve essere
          eseguita  nei  confronti  di  persona  tossicodipendente  o
          alcooldipendente   che  abbia  in  corso  un  programma  di
          recupero  o  che  ad esso intenda sottoporsi, l'interessato
          puo'  chiedere  in ogni momento di essere affidato in prova
          al   servizio   sociale   per  proseguire  o  intraprendere
          l'attivita'  terapeutica  sulla base di un programma da lui
          concordato  con una unita' sanitaria locale o con uno degli
          enti  previsti  dall'art.  115 o privati. Alla domanda deve
          essere allegata, a pena di inammissibilita', certificazione
          rilasciata  da  una struttura sanitaria pubblica attestante
          lo  stato  di  tossicodipendenza o di alcooldipendenza e la
          idoneita',   ai  fini  del  recupero  del  condannato,  del
          programma concordato.
              2.   Si   applicano   le   disposizioni   di  cui  agli
          articoli 91, commi 3 e 4, 92, commi 1 e 3.
              3.   Ai   fini   della   decisione,   il  tribunale  di
          sorveglianza  puo'  anche  acquisire  copia  degli atti del
          procedimento  e  disporre  gli  opportuni  accertamenti  in
          ordine  al  programma terapeutico concordato; deve altresi'
          accertare    che    lo   stato   di   tossicodipendenza   o
          alcooldipendenza  o  l'esecuzione del programma di recupero
          non siano preordinati al conseguimento del beneficio.
              4.    Se   il   tribunale   di   sorveglianza   dispone
          l'affidamento,  tra le prescrizioni impartite devono essere
          comprese  quelle che determinano le modalita' di esecuzione
          del programma. Sono altresi' stabilite le prescrizioni e le
          forme di controllo per accertare che il tossicodipendente o
          l'alcooldipendente   prosegue  il  programma  di  recupero.
          L'esecuzione  della  pena  si considera iniziata dalla data
          del verbale di affidamento.
              5.  L'affidamento in prova al servizio sociale non puo'
          essere disposto, ai sensi del presente articolo piu' di due
          volte.
              6.  Si  applica, per quanto non diversamente stabilito,
          la  disciplina prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354,
          come modificata dalla legge 10 giugno 1986, n. 663.".
              -  Si  riporta il testo dell'art. 666, commi 3 e 5, del
          codice di procedura penale:
              "Art.  666  (Procedimento  di  esecuzione).  - 3. Salvo
          quanto previsto dal comma 2, il giudice o il presidente del
          collegio, designato il difensore di ufficio all'interessato
          che  ne  sia privo, fissa la data dell'udienza in camera di
          consiglio  e  ne  fa dare avviso alle parti e ai difensori.
          L'avviso  e'  comunicato  o  notificato almeno dieci giorni
          prima  della  data  predetta.  Fino  a  cinque giorni prima
          dell'udienza   possono   essere   depositate   memorie   in
          cancelleria.
              4. Omissis.
              5.  Il  giudice puo' chiedere alle autorita' competenti
          tutti  i  documenti e le informazioni di cui abbia bisogno;
          se  occorre assumere prove, procede in udienza nel rispetto
          del contraddittorio.".