Art. 11.
  1.  Nell'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, al comma 1,
ultimo  periodo,  dopo  le  parole:  "629,  secondo  comma del codice
penale"  sono  inserite  le seguenti: ", 416 realizzato allo scopo di
commettere  delitti  previsti  dal  libro  II,  titolo XII, capo III,
sezione I  e  dagli  arti-coli  609-bis,  609-quater,  609-quinquies,
609-octies del codice penale".
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 4-bis della legge 26
          luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e
          sull'esecuzione  delle  misure privative e limitative della
          liberta').  come  modificato  dal decreto-legge 24 novembre
          2000,   n.  341  e  dalla  relativa  legge  di  conversione
          19 gennaio 2001, n. 4.
              "Art.  4-bis  (Divieto  di  concessione  dei benefici e
          accertamento della pericolosita' sociale dei condannati per
          taluni  delitti).  -  1.  Fermo  quanto stabilito dall'art.
          13-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito,
          con  modificazioni,  nella  legge  15  marzo  1991,  n. 82,
          l'assegnazione  al lavoro all'esterno, i permessi premio, e
          le  misure alternative alla detenzione previs e dal capo VI
          della  legge 26 luglio 1975, n. 354, fatta eccezione per la
          liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti
          e   internati   per   delitti  commessi  avvalendosi  delle
          condizioni  previste  dall'art.  416-bis  del codice penale
          ovvero  al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni
          previste dallo stesso articolo nonche' per i delitti di cui
          agli  articoli  416-bis  e 630 del codice penale e all'art.
          74,  del  decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
          1990,  n.  309,  solo  nei  casi  in  cui  tali  detenuti e
          internati  collaborano  con  la giustizia a norma dell'art.
          58-ter.  Quando  si  tratta di detenuti o internati per uno
          dei  predetti  delitti,  ai  quali  sia stata applicata una
          delle  circostanze  attenuanti  previste dagli articoli 62,
          numero  6),  anche  qualora  il  risarcimento del danno sia
          avvenuto  dopo  la  sentenza  di condanna, o 114 del codice
          penale,  ovvero  la  disposizione  dell'art.  116,  secondo
          comma,  dello  stesso  codice,  i benefici suddetti possono
          essere  concessi  anche  se  la  collaborazione  che  viene
          offerta  risulti  oggettivamente  irrilevante purche' siano
          stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa
          l'attualita'   dei   collegamenti   con   la   criminalita'
          organizzata.  Quando  si tratta di detenuti o internati per
          delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione
          dell'ordinamento   costituzionale   ovvero  di  detenuti  o
          internati  per  i  delitti  di  cui agli articoli 575, 628,
          terzo  comma,  629,  secondo  comma  del codice penale, 416
          realizzato  allo  scopo  di commettere delitti previsti dal
          libro   II,  titolo  XII,  capo  III,  sezione  I  e  dagli
          articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies del
          codice  penale  e  all'art.  73, limitatamente alle ipotesi
          aggravate  ai  sensi  dell'art.  80,  comma 2, del predetto
          testo  unico  approvato  con  decreto  del Presidente della
          Repubblica  n.  309,  del 1990, i benefici suddetti possono
          essere  concessi  solo  se non vi sono elementi tali da far
          ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalita'
          organizzata o eversiva.
              2.  Ai  fini  della  concessione dei benefici di cui al
          comma  1,  il  magistrato di sorveglianza o il tribunale di
          sorveglianza  decide acquisite dettagliate informazioni per
          il  tramite  del  comitato  provinciale  per  l'ordine e la
          sicurezza  pubblica  competente  in  relazione  al luogo di
          detenzione  del  condannato. In ogni caso il giudice decide
          trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni.
          Al  suddetto  comitato  provinciale  puo' essere chiamato a
          partecipare  il direttore dell istituto penitenziano in cui
          il condannato e' detenuto.
              2-bis. Ai fini della concessione dei benefici di cui al
          comma  1, terzo periodo, il magistrato di sorveglianza o il
          tribunale  di  sorveglianza  decide  acquisite  dettagliate
          informazioni  dal  questore. In ogni caso il giudice decide
          trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni.
              3.   Quando   il   comitato   ritiene   che  sussistano
          particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti
          potrebbero  essere mantenuti con organizzazioni operanti in
          ambiti non locali o extranazionali, ne da' comunicazione al
          giudice  e  il  termine  di  cui al comma 2 e' prorogato di
          ulteriori  trenta  giorni  al fine di acquisire elementi ed
          informazioni da parte dei competenti organi centrali.
              3-bis. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi
          premio e le misure alternative alla detenzione previste dal
          capo  VI,  non  possono  essere  concessi  ai  detenuti  ed
          internati   per   delitti   dolosi  quando  il  Procuratore
          nazionale antimafia o il procuratore distrettuale comunica,
          d'iniziativa o su segnalazione del comitato provinciale per
          l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al
          luogo   di   detenzione  o  internamento,  l'attualita'  di
          collegamenti  con  la criminalita' organizzata. In tal caso
          si prescinde dalle procedure previste dai commi 2 e 3.".
              - Si riporta il testo dell'art. 416 del codice penale:
              "Art. 416 (Associazione per delinquere). - Quando tre o
          piu'  persone  si  associano  allo scopo di commettere piu'
          delitti,   coloro   che   promuovono   o  costituiscono  od
          organizzano  l'associazione sono puniti, per cio' solo, con
          la reclusione da tre a sette anni.
              Per  il  solo fatto di partecipare all'associazione, la
          pena e' della reclusione da uno a cinque anni.".
              -  Si  riporta il titolo del libro II, titolo XII, capo
          III,  sezione  I  del codice penale: "Dei delitti contro la
          personalita' individuale".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  609-quinquies del
          codice penale:
              "Art.   609-quinquies   (Corruzione  di  minorenne).  -
          Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore
          di  anni quattordici, al fine di farla assistere, e' punito
          con la reclusione da sei mesi a tre anni.".
              -  Per  il  testo  degli  articoli 609-bis, 609-quater,
          609-octies del codice penale si veda in note all'art. 3.