Art. 16.
  Fino  alla  data  in  cui diverranno operativi gli archivi previsti
dall'art.   10  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  si
continuano  ad  utilizzare i registri di morte di cui all'art. 14 del
regio  decreto,  come  gia'  formati a norma degli articoli 136 e 137
dello stesso regio decreto.