Art. 18. Nella parte prima si iscrivono gli atti di morte di cui all'art. 71, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica. Nella serie A della parte seconda si trascrivono gli atti di morte avvenuta fuori del luogo di residenza del defunto. Nella serie B della parte seconda si iscrivono gli atti di morte di cui all'art. 71, comma 1, lettere da b) a d) del decreto del Presidente della Repubblica. Nella serie C della parte seconda si trascrivono gli atti di cui all'art. 71, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica. Roma, 27 febbraio 2001 Il Ministro: Bianco