Art. 18.
  Nella  parte  prima  si iscrivono gli atti di morte di cui all'art.
71, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica.
  Nella  serie A della parte seconda si trascrivono gli atti di morte
avvenuta fuori del luogo di residenza del defunto.
  Nella serie B della parte seconda si iscrivono gli atti di morte di
cui  all'art.  71,  comma  1,  lettere  da  b)  a  d) del decreto del
Presidente della Repubblica.
  Nella  serie  C  della parte seconda si trascrivono gli atti di cui
all'art. 71, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica.
    Roma, 27 febbraio 2001
                                                  Il Ministro: Bianco