Art. 21
    (Misure di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese)
   1.  All'articolo 1, comma 4, ultimo periodo, della legge 24 aprile
1990,  n.  100,  dopo  le  parole:  "enti pubblici," sono inserite le
seguenti:  "da  regioni  nonche'  dalle province autonome di Trento e
Bolzano  e  da  societa'  finanziarie  di  sviluppo controllate dalle
regioni o dalle province autonome,".
   2.  All'articolo 1, comma 2, lettera h-ter), della legge 24 aprile
1990, n. 100, e successive modificazioni, le parole: "e di factoring"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  ",  di  factoring  e  di  general
trading".
   3.  L'articolo  4,  comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
   "1.  Il  soggetto  gestore  del  fondo di cui all'articolo 3 della
legge  28  maggio 1973, n. 295, corrisponde contributi agli interessi
agli operatori italiani a fronte di operazioni di finanziamento della
loro quota, o di parte di essa, di capitale di rischio nelle societa'
o  imprese  all'estero  partecipate dalla SIMEST Spa, alle modalita',
condizioni  ed importo massimo stabiliti con decreto del Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica, di concerto
con  il Ministro del commercio con l'estero. Si applica l'articolo 3,
commi  1,  2  e  5,  della legge 26 novembre 1993, n. 489. I relativi
oneri  sono  a  carico del fondo di cui alla legge 28 maggio 1973, n.
295".
   4.   Le  disponibilita'  del  fondo  di  cui  all'articolo  2  del
decreto-legge  28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  29  luglio  1981,  n.  394, e successive modificazioni,
possono essere utilizzate anche per la concessione di contributi agli
interessi  a  fronte di finanziamenti a favore di soggetti esteri che
realizzino  nei  loro  Paesi,  diversi da quelli dell'Unione europea,
strutture  e  reti di vendita di prodotti italiani, quali strutture e
reti   in  franchising.  Con  successivo  decreto  del  Ministro  del
commercio  con  l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio   e   della  programmazione  economica  e  con  il  Ministro
dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato, sono stabiliti le
condizioni,  le  modalita'  ed i termini dell'intervento agevolativo.
Per  la  gestione degli interventi di cui al presente comma la SIMEST
Spa  stipula  con  il  Ministero  del commercio con l'estero apposito
addendum  alla  convenzione  sottoscritta  il  16 ottobre 1998 con il
predetto  Ministero  per  la  gestione  degli  interventi  di  cui al
decreto-legge  28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  29  luglio 1981, n. 394, anche al fine di determinare i
relativi compensi e rimborsi, in ogni caso a carico del fondo stesso,
sostenuti per la gestione degli interventi di cui al presente comma.
   5.  Dopo  il  comma  6 dell'articolo 22 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 143, e' inserito il seguente:
   "6-bis.  Una  quota  delle  disponibilita'  finanziarie  del fondo
rotativo  istituito dall'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981,
n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n.
394,  puo'  essere  utilizzata  per  la  concessione  di una garanzia
integrativa  e  sussidiaria ai soggetti beneficiari dei finanziamenti
agevolati   concessi   ai   sensi   del   predetto   articolo  2.  La
determinazione  della quota massima delle disponibilita' da destinare
alla concessione della garanzia, nonche' la percentuale massima della
garanzia rispetto all'ammontare del finanziamento, sono stabilite con
i decreti di attuazione di cui al comma 7 del presente articolo.".
   6.  Il  comma  4 dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n.
41, e' abrogato.
   7.  Le disponibilita' del fondo di cui all'articolo 37 della legge
25  luglio  1952,  n. 949, e successive modificazioni, possono essere
utilizzate  anche  per  agevolare il sostegno finanziario ai processi
esportativi  delle  imprese  artigiane e ai programmi di penetrazione
commerciale e di internazionalizzazione promossi dalle imprese stesse
e  dai  consorzi  export a queste collegati, secondo finalita', forme
tecniche, modalita' e condizioni da definire con decreto del Ministro
del  commercio  con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro,
del  bilancio e della programmazione economica. Al fine di assicurare
il miglior servizio alle imprese artigiane e ai loro consorzi export,
il  soggetto  gestore  del  predetto  fondo  si  avvale  anche  degli
interventi  di garanzia di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, e
successive   modificazioni,  e  stipula  apposito  contratto  con  il
Ministero  del  commercio con l'estero nel quale puo' essere previsto
un regime di convenzionamento con la SIMEST Spa.
   8.  L'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n.  143, si interpreta nel senso che sono esenti da imposte dirette e
indirette  e  da  tasse  le  operazioni di soppressione della sezione
speciale  per  l'assicurazione  del  credito  all'esportazione  e  di
successione  dell'Istituto  per  i servizi assicurativi del commercio
estero alla medesima, incluse le operazioni di determinazione, sia in
via  provvisoria  sia  in  via  definitiva,  del patrimonio netto del
medesimo   Istituto;  non  concorrono  alla  formazione  del  reddito
imponibile  i  maggiori  valori  iscritti  nel  bilancio del medesimo
Istituto  in  seguito alle predette operazioni; detti maggiori valori
sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi.
   9.  Alla  legge  25  marzo 1997, n. 68, sono apportate le seguenti
modificazioni:
   a)  all'articolo  2,  comma  2,  la lettera h) e' sostituita dalla
seguente:
   "h)  promuove e assiste le aziende del settore agro-alimentare sui
mercati esteri;";
   b) all'articolo 3, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
   "4.  Le unita' operative dell'ICE all'estero sono notificate nelle
forme  che  gli  Stati  esteri  richiedono per concedere lo status di
Agenzia  governativa  e le conseguenti esenzioni fiscali anche per il
personale  che vi presta servizio. Ove necessario, il Ministero degli
affari  esteri  promuove a tal fine la stipula di specifici accordi o
intese  con  gli  Stati  ospitanti  le  unita' operative dell'ICE. In
presenza  di  particolari situazioni il Ministero degli affari esteri
puo'  valutare  l'opportunita'  di  notificare  come  personale delle
rappresentanze diplomatiche il personale di ruolo che presta servizio
presso  le  unita'  operative  dell'ICE  all'estero  senza  che  cio'
comporti nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato".
   10.  Ad  integrazione  di  quanto gia' previsto dall'articolo 103,
comma  5,  della  legge  23  dicembre  2000,  n. 388, e al fine dello
sviluppo  del  commercio elettronico e dei collegamenti telematici in
sostegno  dell'internazionalizzazione  delle imprese, con particolare
riferimento  al  settore  produttivo  tessile,  dell'abbigliamento  e
calzaturiero, e' stanziata la somma di lire 110 miliardi a valere sul
fondo  di  cui  all'articolo  14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Allo   scopo   il   Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato  adotta  specifiche  misure  per  la  concessione, a
valere  su  detta  somma,  di contributi in conto capitale nei limiti
degli aiuti de minimis. Sulla stessa somma gravano altresi' gli oneri
per   le  azioni  e  le  iniziative  per  la  formazione  di  tecnici
specializzati  nelle  metodologie, nelle procedure gestionali e nelle
tecnologie  anzidette,  con  riferimento  alle filiere produttive del
settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero. Al relativo onere
si  provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2000, dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2000-2002,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo
utilizzando  l'accantonamento  relativo  al Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.
 
             Note all'art. 21:
                 - Il  testo dell'art. 1, della legge 24 aprile 1990,
          n.  100  (Norme  sulla  promozione  della  partecipazione a
          societa'  ed  imprese  miste  all'estero),  a seguito delle
          modifiche  apportate  dalla  legge  qui  pubblicata,  e' il
          seguente:
                 "Art. 1. - 1. Il Ministro del commercio con l'estero
          e' autorizzato a promuovere la costituzione di una Societa'
          finanziaria  per  azioni, denominata "Societa' italiana per
          le  imprese  all'estero - SIMEST S.p.a. , con sede in Roma,
          avente  per oggetto la partecipazione ad imprese e societa'
          all'estero  promosse  o  partecipate  da  imprese  italiane
          ovvero  da  imprese  aventi  stabile  organizzazione in uno
          Stato dell'Unione europea, controllate da imprese italiane,
          nonche'   la   promozione   ed   il  sostegno  finanziario,
          tecnico-economico ed organizzativo di specifiche iniziative
          di   investimento   e   di  collaborazione  commerciale  ed
          industriale  all'estero  da  parte di imprese italiane, con
          preferenza  per quelle di piccole e medie dimensioni, anche
          in   forma   cooperativa,   comprese   quelle  commerciali,
          artigiane e turistiche.
                 2.  La  SIMEST S.p.a., anche avvalendosi, in base ad
          apposita  convenzione,  dei  servizi dell'Istituto centrale
          per  il  credito  a  medio termine (Mediocredito centrale),
          provvede  in  particolare,  sulla  base  di  programmi  che
          evidenzino gli obiettivi di ciascuna iniziativa:
                   a) a   promuovere   la  costituzione  di  societa'
          all'estero   da   parte   di  societa'  ed  imprese,  anche
          cooperative,  e  loro  consorzi e associazioni, cui possono
          partecipare  enti  pubblici  economici  ed  altri organismi
          pubblici e privati;
                   b) a  partecipare,  con  quote  di  minoranza, nel
          limite  indicato all'art. 3, comma 1, a societa' ed imprese
          all'estero, anche gia' costituite;
                   c) a  sottoscrivere  obbligazioni  convertibili in
          azioni e acquistare certificati di sottoscrizione e diritti
          di  opzione  di quote o azioni delle societa' ed imprese di
          cui  alle  lettere  a)  e  b),  con il limite previsto alla
          lettera b);
                   d) a  partecipare  ad  associazioni  temporanee di
          imprese  e ad altri accordi di cooperazione tra societa' ed
          imprese all'estero, con il limite previsto alla lettera b);
                   e) ad  effettuare,  a  favore  delle  societa'  ed
          imprese  partecipate,  ogni  altra operazione di assistenza
          tecnica, amministrativa, organizzativa e finanziaria;
                   f) ad  effettuare  ricerche di mercato, sondaggi e
          studi di fattibilita', anche mediante apposite convenzioni,
          preordinate   alla  costituzione  di  societa'  ed  imprese
          all'estero,  anche d'intesa con l'Istituto nazionale per il
          commercio estero (ICE);
                   g) a  rilasciare  garanzia in favore di aziende ed
          istituti  di  credito italiani o esteri per finanziamenti a
          soci esteri locali a fronte della loro partecipazione nelle
          societa'  ed  imprese,  nel rispetto del limite di cui alla
          lettera b);
                   h) a  partecipare,  in  posizione  di minoranza, a
          consorzi e societa' consortili, fra piccole e medie imprese
          che  abbiano  come  scopo la prestazione di servizi reali a
          favore di imprese all'estero ed usufruiscano dei contributi
          o  di  altre agevolazioni del Ministero dell'industria, del
          commercio e dell'artigianato;
                   h-bis)  a  concedere  finanziamenti, di durata non
          superiore  ad  otto anni, alle imprese o societa' estere di
          cui  alla  lettera  b),  anche nell'ambito di operazioni di
          cofinanziamento con la Banca europea per la ricostruzione e
          lo  sviluppo  (BERS), la Banca europea per gli investimenti
          (BEI),  la  International  financial  corporation  (I.F.C.)
          ovvero  altri  enti sovranazionali, in misura non eccedente
          il  25  per  cento  dell'impegno  finanziario  previsto dal
          programma economico dell'impresa o societa' estera;
                   h-ter)  a partecipare a societa' italiane o estere
          che    abbiano    finalita'    strumentali   correlate   al
          perseguimento  degli  obiettivi di promozione e di sviluppo
          delle  iniziative  di imprese italiane di investimento e di
          collaborazione commerciale ed industriale all'estero; quali
          societa'   finanziarie,   assicurative,   di   leasing,  di
          factoring e di general trading.
                 3.  Le  finalita'  di  cui alle lettere e) ed f) del
          comma  2  possono  essere  perseguite anche avvalendosi dei
          consorzi  e  societa' consortili di cui alla lettera h) del
          medesimo comma 2 e di quelli per il commercio estero di cui
          alla  legge  21 febbraio  1989,  n.  83.  In  tali  casi il
          pagamento  dei  corrispettivi, secondo i valori di mercato,
          da  parte  dell'impresa  italiana  o mista interessata puo'
          essere  subordinato in tutto o in parte al conseguimento di
          utili di esercizio dell'impresa mista.
                 4.  Il capitale sociale iniziale della SIMEST S.p.a.
          non  puo' essere superiore a lire 98 miliardi, ripartito in
          98  milioni  di  azioni  del  valore nominale di lire mille
          ciascuna,  ed  e' sottoscritto per 50 milioni di azioni dal
          Ministro  del commercio con l'estero, o da un suo delegato,
          per  conto  dello Stato. Per 30 milioni di azioni esso puo'
          essere  sottoscritto  dal  Mediocredito  centrale, anche in
          deroga al proprio statuto. Il residuo capitale sociale puo'
          essere  sottoscritto  da  enti pubblici, da regioni nonche'
          dalle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  e da
          societa'  finanziarie di sviluppo controllate dalle regioni
          o  dalle  province  autonome,  da  istituti  ed  aziende di
          credito  ammessi  ad operare ai sensi della legge 24 maggio
          1977,  n.  227,  nel  rispetto  della relativa normativa di
          vigilanza,  da  associazioni  imprenditoriali  di categoria
          delle  imprese  di  cui  ai  commi  1  e  2 e da societa' a
          partecipazione statale.
                 5.  Sono  autorizzati successivi aumenti di capitale
          da effettuarsi negli anni 1991 e 1992 sino alla complessiva
          somma  di lire 400 miliardi, di cui lire 100 miliardi annui
          riservati  allo  Stato.  I  predetti  aumenti  di  capitale
          possono  essere  sottoscritti  anche  dagli  altri soggetti
          indicati  al comma 4, in misura proporzionale alle quote di
          partecipazione rispettivamente detenute.
                 6.  Il  consiglio  di  amministrazione  della SIMEST
          S.p.a.  e'  composto  da  nove  membri.  Il  Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro  del
          commercio  con l'estero, nomina cinque membri dello stesso,
          compreso  il  presidente:  tre  di  questi  sono designati,
          rispettivamente,  dai  Ministri  degli  affari  esteri, del
          tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
                 7.  Il  collegio  sindacale  della SISMEST S.p.a. e'
          formato  da  tre  membri  effettivi  e  due  supplenti.  Il
          presidente e uno dei membri sono designati dal Ministro del
          tesoro  tra  i  funzionari  della Ragioneria generale dello
          Stato.
                 8.  La  SIMEST  S.p.a.  e'  regolata  da  un proprio
          statuto  ed  e'  soggetta alla normativa sulle societa' per
          azioni".
                 - Il  testo  dell'art.  4 della gia' citata legge n.
          100/1990,  a  seguito delle modifiche apportate dalla legge
          qui pubblicata, e' il seguente:
                 "Art.  4.  - 1. Il soggetto gestore del fondo di cui
          all'art.  3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, corrisponde
          contributi  agli interessi agli operatori italiani a fronte
          di operazioni di finanziamento della loro quota, o di parte
          di  essa,  di  capitale di rischio nelle societa' o imprese
          all'estero partecipate dalla SIMEST S.p.a., alle modalita',
          condizioni  ed  importo  massimo  stabiliti con decreto del
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica,  di  concerto  con il Ministro del commercio con
          l'estero.  Si applica l'art. 3, commi 1, 2 e 5, della legge
          26 novembre1993, n. 489. I relativi oneri sono a carico del
          fondo di cui alla legge 28 maggio 1973, n. 295.
                 2.  In caso di mancato conferimento, anche parziale,
          della  prevista quota di capitale di rischio nella societa'
          o  impresa,  si applicano le disposizioni di cui all'art. 7
          del  decreto-legge  28 maggio  1981, n. 251 convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  29 luglio  1981,  n.  394,  e
          relative norme d'attuazione.
                 3. Gli operatori italiani che partecipano a societa'
          e  imprese  all'estero partecipate dalla SIMEST S.p.a. sono
          ammessi,    nei    limiti   delle   rispettive   quote   di
          partecipazione,  alla  garanzia  assicurativa della Sezione
          speciale  per  l'assicurazione del credito all'esportazione
          (SACE)  per  i  rischi  politici  e  per quelli commerciali
          derivanti  dal  mancato  trasferimento  di  fondi spettanti
          all'impresa  italiana, per qualsiasi ragione non imputabile
          all'operatore  nazionale secondo modalita' e condizioni che
          saranno all'uopo determinate dal comitato di gestione della
          medesima SACE".
                 - Il  testo  dell'art. 2 del decreto-legge 28 maggio
          1981,  n.  251,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          29 luglio 1981, n. 394 (Provvedimenti per il sostegno delle
          esportazioni   italiane),  convertito,  con  modificazioni,
          dalla   legge   29 luglio   1981,   n.  394,  e  successive
          modificazioni, e' il seguente:
                 "Art.  2.  -  E'  istituito  presso  il Mediocredito
          centrale  un  fondo  a  carattere  rotativo  destinato alla
          concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese
          esportatrici   a   fronte   di  programmi  di  penetrazione
          commerciale  di  cui  all'art.  15, lettera n), della legge
          24 maggio  1977,  n.  227, in Paesi diversi da quelli delle
          Comunita' europee.
                 Il  fondo di cui al precedente comma e' amministrato
          da  un  comitato  nominato  con  decreto  del  Ministro del
          commercio  con  l'estero  di  concerto  con il Ministro del
          tesoro  ed  il  Ministro  dell'industria,  del  commercio e
          dell'artigianato.   Il   comitato,   istituito   presso  il
          Ministero del commercio con l'estero, e' composto:
                   a) dal  Ministro  del commercio con l'estero o, su
          sua delega, dal Sottosegretario di Stato, che lo presiede;
                   b) da  un dirigente per ciascuno dei Ministeri del
          tesoro,  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato,
          del  commercio  con  l'estero o da altrettanti supplenti di
          pari qualifica designati dai rispettivi Ministri;
                   c) dal   direttore   generale   del   Mediocredito
          centrale o, in caso di sua assenza o impedimento, da un suo
          delegato;
                   d) dal  direttore generale dell'Istituto nazionale
          per  il commercio estero (ICE), o, in caso di sua assenza o
          impedimento, da un suo delegato.
                 Le  condizioni e le modalita' per la concessione dei
          finanziamenti  di  cui al primo comma del presente articolo
          nonche'  l'importo  massimo  degli stessi saranno stabiliti
          con  decreto  del  Ministro  del tesoro, di concerto con il
          Ministro  del  commercio  con l'estero, sentito il Comitato
          interministeriale  per  il  credito ed il risparmio, tenuto
          conto  del programma di cui all'art. 2 della legge 16 marzo
          1976,  n. 71. Saranno ammesse con priorita' ai benefici del
          fondo  le  richieste  relative alle piccole e medie imprese
          comprese  quelle agricole, ai consorzi e raggruppamenti fra
          le stesse costituiti, e alle societa' a prevalente capitale
          pubblico  che operano per la commercializzazione all'estero
          dei prodotti delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno.
                 La  disposizione  di cui al primo comma del presente
          articolo  si  applica  anche  alle  imprese  alberghiere  e
          turistiche    limitatamente   alle   attivita'   volte   ad
          incrementare la domanda estera del settore.
                 E'  autorizzato  il  conferimento al fondo di cui al
          primo  comma  della  somma  di  lire  375  miliardi  per il
          triennio 1981-1983 in ragione di lire 75 miliardi nell'anno
          1981  e di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1982 e
          1983".
                 - Il  testo del dell'art. 22 del decreto legislativo
          31 marzo 1988, n. 143 (Disposizioni in materia di commercio
          con  l'estero,  a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), e
          dell'art.  11  della legge 15 marzo 1997, n. 59), a seguito
          delle modifiche apportate dalla legge qui pubblicata, e' il
          seguente:
                 "Art. 22 (Disposizioni in materia di contributi e di
          finanziamenti  per  lo  sviluppo  delle esportazioni). - 1.
          Fatto   salvo  quanto  previsto  dall'art.  7  della  legge
          25 marzo 1997, n. 68, i contributi di cui all'art. 1, comma
          40,  della  legge  28 dicembre  1995,  n. 549, concessi dal
          Ministero  del  commercio con l'estero, sono finalizzati ad
          incentivare   lo   svolgimento   di   specifiche  attivita'
          promozionali  di  rilievo  nazionale  e la realizzazione di
          progetti     volti     a    favorire,    in    particolare,
          l'internazionalizzazione  delle  piccole  e  medie imprese.
          Essi  possono  essere  erogati,  previa  individuazione  da
          effettuare   con   il  decreto  ministeriale  previsto  dal
          suddetto  art.  1,  comma  40,  anche  a favore di soggetti
          diversi  da  quelli  indicati,  per  il predetto Ministero,
          nella tabella "A" allegata alla legge citata.
                 2.  All'art.  1,  comma  1,  della legge 26 febbraio
          1992,   n.   212,   le  parole:  "dell'Europa  centrale  ed
          orientale"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "individuati
          annualmente  dal CIPE con delibera adottata su proposta del
          Ministro  degli  affari esteri, di concerto con il Ministro
          del commercio con l'estero".
                 3.  I  criteri  e  le  procedure  di concessione dei
          contributi erogati dal Ministero del commercio con l'estero
          ai  sensi delle disposizioni richiamate ai commi 1 e 2 e le
          modalita'  di  verifica,  anche  ad  opera  di  terzi,  dei
          risultati sono stabiliti, ai sensi dell'art. 12 della legge
          7 agosto   1990,   n.   241,   e  successive  modifiche  ed
          integrazioni, nel rispetto dei principi stabiliti dall'art.
          20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
                 4.  Sino  alla  determinazione  dei  criteri e delle
          procedure  di concessione dei contributi ai sensi del comma
          3  restano,  comunque,  in  vigore i criteri e le procedure
          attualmente vigenti.
                 5. Sono ammesse al finanziamento, ai sensi dell'art.
          3, legge 20 ottobre 1990, n. 304:
                   a) nei  limiti  del  50 per cento dell'importo, le
          spese relative a studi di prefattibilita' e di fattibilita'
          connessi    all'aggiudicazione    di   commesse,   comunque
          denominate,  ed  eventualmente comprensive delle operazioni
          di  finanziamento, in cui il corrispettivo e costituito, in
          tutto o in parte, dal diritto di gestire l'opera;
                   b) le  spese  relative  a  programmi di assistenza
          tecnica e studi di fattibilita' collegati alle esportazioni
          ed agli investimenti italiani all'estero.
                 6.  Con  decreto  del  Ministro  del  commercio  con
          l'estero,  di  concerto  con  il  Ministro  del tesoro, del
          bilancio  e  della  programmazione  economica, sono fissati
          modalita'  e  criteri  di concessione e di restituzione del
          finanziamento di cui al comma 5.
                 6-bis.  Una  quota  delle disponibilita' finanziarie
          del  fondo rotativo istituito dall'art. 2 del decreto-legge
          28 maggio  1981,  n.  251,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge 29 luglio 1981, n. 394, puo' essere utilizzata
          per   la   concessione   di   una  garanzia  integrativa  e
          sussidiaria   ai  soggetti  beneficiari  dei  finanziamenti
          agevolati  concessi  ai  sensi  del  predetto  art.  2.  La
          determinazione  della quota massima delle disponibilita' da
          destinare  alla  concessione  della  garanzia,  nonche'  la
          percentuale  massima  della garanzia rispetto all'ammontare
          del  finanziamento,  sono stabilite con i decreti di cui al
          comma 7 del presente articolo.
                 7.  I  decreti di attuazione previsti dagli articoli
          2,  terzo  comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981,
          n.  394, e 3, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 304,
          sono  adottati  dal Ministro del commercio con l'estero, di
          concerto  con  il Ministro del tesoro, del bilancio e della
          programmazione economica.
                 8.   Nella   determinazione   dei   criteri  per  la
          concessione  dei  contributi  e  di  finanziamenti  volti a
          favorire l'internazionalizzazione delle imprese puo' essere
          riconosciuto un accesso prioritario ai soggetti in possesso
          di   una   certificazione   di   qualita'  del  prodotto  o
          dell'azienda".
                 - Il  testo  dell'art.  11  della  legge 28 febbraio
          1986,  n.  41  (Disposizioni per la formazione del bilancio
          annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986),
          a   seguito  delle  modifiche  apportate  dalla  legge  qui
          pubblicata, e' il seguente:
                 "Art.  11.  -  1. Il fondo di dotazione della SACE -
          Sezione    speciale    per   l'ssicurazione   del   credito
          all'esportazione  -  istituito  con  l'art.  13 della legge
          24 maggio 1977, n. 227, e' incrementato della somma di lire
          200  miliardi,  da  iscrivere nello stato di previsione del
          Ministero del tesoro per l'anno 1986.
                 2.  In  deroga  al  quinto  comma dell'art. 13 della
          legge  24 maggio  1977, n. 227, il predetto importo di lire
          200  miliardi  e' interamente utilizzabile per il pagamento
          degli indennizzi.
                 3.  A decorrere dall'esercizio finanziario 1986 ed a
          modifica di quanto disposto dall'art. 17, lettera b), della
          legge   24 maggio  1977,  n.  227,  l'eventuale  differenza
          risultante  tra il limite degli impegni assumibili, fissati
          con  la  legge  di  bilancio,  e l'ammontare delle garanzie
          assunte  nell'anno  stesso non sara' portata in aumento del
          limite fissato per l'anno successivo.
                 4. (Abrogato).
                 5.   Per  la  concessione  dei  contributi  previsti
          dall'art.  10  del  decreto-legge  28 maggio  1981, n. 251,
          recante  provvedimenti  per  il sostegno delle esportazioni
          italiane,   convertito,   con  modificazioni,  nella  legge
          29 luglio  1981,  n.  394, viene autorizzata la complessiva
          spesa  di  lire  1  miliardo  da  iscrivere  nello stato di
          previsione  del  Ministero  del  commercio con l'estero per
          l'anno 1986.
                 6-34. (Omissis)".
                 - Il  testo dell'art. 37 della legge 25 luglio 1952,
          n.  949  (Provvedimenti  per  lo  sviluppo  dell'economia e
          incremento dell'occupazione), e' il seguente:
                 "Art.  37.  -  E' istituito presso la Cassa un fondo
          per   il  concorso  nel  pagamento  degli  interessi  sulle
          operazioni  di  credito  a  favore delle imprese artigiane,
          effettuate  dagli  istituti  ed  aziende  di credito di cui
          all'art. 35.
                 Le dotazioni finanziarie del fondo sono costituite:
                   a) dai conferimenti dello Stato;
                   b) dai  conferimenti  delle  regioni da destinarsi
          secondo quanto disposto dalle relative leggi regionali e da
          utilizzarsi  nell'ambito territoriale delle singole regioni
          conferenti;
                   c) dal  dividendo  spettante  allo Stato sulla sua
          partecipazione  al fondo di dotazione della Cassa medesima,
          ai sensi del successivo art. 39;
                   d) dall'ottanta  per  cento  dei  fondi di riserva
          della Cassa esistenti alla chiusura dell'esercizio 1957.
                 I  limiti  e  le  modalita'  per  la concessione del
          contributo  nel  pagamento degli interessi sono determinati
          con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato
          interministeriale per il credito ed il risparmio.
                 Le   concessioni  del  contributo,  nel  limite  dei
          plafonds stabiliti ai sensi del successivo art. 44, lettera
          i),  sono deliberate da appositi comitati tecnici regionali
          costituiti  presso gli uffici della Cassa in ogni capoluogo
          di regione e composti:
                   da  un  rappresentante  della  regione,  il  quale
          assume le funzioni di presidente;
                   da  due rappresentanti delle commissioni regionali
          dell'artigianato  di  cui al capo III della legge 25 luglio
          1956, n. 860;
                   da  un  rappresentante  della  Ragioneria generale
          dello Stato.
                 Alle riunioni dei comitati tecnici regionali assiste
          un rappresentante della Corte dei conti.
                 Le  spese  per il funzionamento dei comitati tecnici
          regionali sono a carico delle Regioni".
                 - Il  titolo  della  legge 14 ottobre 1964, n. 1068,
          e':  "Istituzione  presso  la  Cassa  per  il  credito alle
          imprese  artigiane  di  un  Fondo  centrale  di  garanzia e
          modifiche  al  capo  VI della legge 25 luglio 1952, n. 949,
          recante  provvedimenti  per  lo  sviluppo  dell'economia  e
          l'incremento della occupazione".
                 - Il  testo  dell'art.  13,  comma  3,  del  decreto
          legislativo  31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni in materia
          di  commercio  con  l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4,
          lettera  c),  e  dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
          59), e' il seguente:
                 "3.   L'Istituto  subentra  nei  rapporti  attivi  e
          passivi  instaurati  dalla  sezione. Gli atti relativi sono
          esenti da imposte e tasse".
                 - Il testo degli articoli 2 e 3 della legge 25 marzo
          1997,   n.  68  (Riforma  dell'Istituto  nazionale  per  il
          commercio  estero),  a  seguito  delle  modifiche apportate
          dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
                 "Art.  2  (Funzioni). - 1. L'ICE conforma la propria
          attivita'  a principi di efficienza e di economicita' ed ha
          il  compito  di  promuovere  e  sviluppare il commercio con
          l'estero,  nonche' i processi di internazionalizzazione del
          sistema  produttivo  nazionale,  segnatamente  con riguardo
          alle  esigenze  delle  piccole  e  medie imprese, singole o
          associate.  Fornisce  altresi'  servizi alle imprese estere
          volti  a  potenziare  i rapporti con il mercato nazionale e
          concorre a promuovere gli investimenti esteri in Italia.
                 2.  Nello  svolgimento  delle  sue  funzioni  l'ICE,
          operando  in stretto raccordo con le regioni, con le camere
          di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura, le
          organizzazioni  imprenditoriali  e  i soggetti interessati,
          assicura  i  servizi  di  base  di carattere istituzionale,
          nonche'  i  servizi  personalizzati e specializzati. A tale
          fine:
                   a) cura     lo     studio     sistematico    delle
          caratteristiche   e  delle  tendenze  dei  mercati  esteri,
          nonche'  delle  normative e degli standard qualitativi e di
          sicurezza vigenti, elaborandone i risultati e diffondendoli
          tra  i  soggetti  pubblici  e  gli  operatori  interessati;
          coopera  con  le  rappresentanze diplomatiche all'estero al
          fine   di   determinare   le   condizioni  piu'  favorevoli
          all'internazionalizzazione delle imprese italiane;
                   b) sviluppa la promozione e la commercializzazione
          dei   prodotti   e   dei   servizi   italiani  sui  mercati
          internazionali,  nonche'  l'immagine  del prodotto italiano
          nel  mondo, anche fornendo assistenza alle imprese italiane
          ed a quelle estere interessate agli scambi con l'Italia;
                   c) offre  servizi  di  informazione,  assistenza e
          consulenza  alle imprese italiane che operano nel commercio
          internazionale;
                   d) promuove     la     formazione     manageriale,
          professionale e tecnica dei quadri italiani e stranieri che
          operano   per  l'internazionalizzazione  delle  imprese.  A
          questo  fine  puo'  stipulare  accordi  o  convenzioni  con
          istituzioni   scientifiche  o  professionali,  pubbliche  o
          private, italiane o estere;
                   e) promuove    la    cooperazione    nei   settori
          industriale,  agricolo, della distribuzione e del terziario
          al  fine di incrementare la presenza delle imprese italiane
          sui mercati internazionali;
                   f) fornisce   servizi   alle  imprese  estere  che
          intendono operare in Italia, anche con investimenti diretti
          e   accordi   di   collaborazione   economica  con  imprese
          nazionali;
                   g) effettua  assistenza  e consulenza alle aziende
          commerciali che operano nell'import e nell'export;
                   h) promuove  e  assiste  le  aziende  del  settore
          agro-alimentare sui mercati esteri;
                   i) fornisce   su  richiesta,  e  d'intesa  con  le
          rappresentanze  diplomatiche, il patrocinio alle iniziative
          promozionali  all'estero  che  risultino  coordinate con il
          piano  annuale  e  con le altre iniziative non comprese nel
          piano;
                   l) svolge   ogni  altra  attivita'  utile  per  il
          conseguimento delle sue finalita'.
                 3.  I  servizi  personalizzati  e specializzati sono
          prestati  a  pagamento  secondo  modalita'  determinate dal
          consiglio di amministrazione dell'ICE.
                 Art.  3  (Struttura organizzativa). - 1. L'ICE ha la
          seguente articolazione:
                   a) sede centrale;
                   b) uffici  periferici  sul  territorio  nazionale,
          anche  a  carattere  temporaneo,  di  norma  con ambito non
          inferiore a quello regionale;
                   c) unita'  operative all'estero, anche a carattere
          temporaneo,  stabilite in base all'interesse dei mercati ed
          alle loro potenzialita' per il sistema produttivo italiano.
                 2.   Per   il   miglior   conseguimento   dei   fini
          istituzionali,   anche   in  termini  di  razionalizzazione
          organizzativa,  e  per  promuovere  la collaborazione delle
          categorie  e  degli  enti interessati, l'ICE puo' stipulare
          accordi  o  convenzioni,  nonche'  costituire  societa' con
          soggetti  pubblici  o privati e partecipare a societa' gia'
          esistenti.  Con  i  medesimi  accordi  vengono definite: la
          dotazione   di  personale,  compreso  quello  eventualmente
          confluito  o  distaccato  dall'ICE,  dopo  aver  definito i
          carichi  di  lavoro  e  la  dotazione organica dell'ICE; le
          modalita'  organizzative,  nonche' quelle di acquisizione e
          gestione delle risorse.
                 3.  Nelle  regioni  dove  esiste  una  pluralita' di
          soggetti  pubblici  operanti  nell'erogazione  di servizi a
          supporto dell'internazionalizzazione, gli uffici periferici
          dell'ICE  ed  il relativo personale, a seguito di specifici
          accordi   approvati   dal   Ministero   vigilante,  possono
          confluire in nuovi ambiti organizzativi regionali, promossi
          dalle  regioni, anche in collaborazione con altri soggetti,
          destinati all'erogazione di servizi per i sistemi locali di
          impresa,  secondo formule operative da definire nei singoli
          casi.   In   ogni  caso,  gli  uffici  periferici  dell'ICE
          concorrono,  nelle forme definite da specifiche convenzioni
          di  durata  quinquennale,  all'attuazione  dei programmi di
          internazionalizzazione delle imprese locali e di promozione
          degli scambi commerciali decisi dalle regioni.
                 4.  Le  unita'  operative  dell'ICE  all'estero sono
          notificate  nelle forme che gli Stati esteri richiedono per
          concedere lo status di Agenzia governativa e le conseguenti
          esenzioni  fiscali  anche  per  il  personale che vi presta
          servizio.  Ove necessario, il Ministero degli affari esteri
          promuove  a  tal  fine  la  stipula  di specifici accordi o
          intese   con   gli  Stati  ospitanti  le  unita'  operative
          dell'ICE.   In   presenza   di  particolari  situazioni  il
          Ministero  degli affari esteri puo' valutare l'opportunita'
          di   notificare   come   personale   delle   rappresentanze
          diplomatiche  il  personale  di  ruolo  che presta servizio
          presso  le  unita'  operative dell'ICE all'estero senza che
          cio'  comporti nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
          Stato.
                 4-bis.  Le  unita'  operative  all'estero  dipendono
          funzionalmente  dalle  rappresentanze diplomatiche italiane
          per  quanto  riguarda  i rapporti intergovernativi e per le
          questioni aventi comunque rilevanza di politica estera.
                 5. Le unita' operative all'estero operano in stretto
          collegamento  con  le  rappresentanze diplomatiche italiane
          per il coordinamento delle attivita' promozionali svolte da
          altri  enti  pubblici o privati, nel quadro delle direttive
          di cui agli articoli 2 e 7".
                 - Il  testo  dell'art.  103,  comma  5,  della legge
          23 dicembre  2000,  n.  388 (Disposizioni per la formazione
          del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato (legge
          finanziaria 2001), e' il seguente:
                 "5.  Per  lo  sviluppo  delle attivita' di commercio
          elettronico,  di  cui  all'art.  21 del decreto legislativo
          31 marzo  1998,  n.  114,  il Ministero dell'industria, del
          commercio e dell'artigianato provvede alla concessione, nei
          limiti stabiliti dalla disciplina comunitaria per gli aiuti
          de minimis, di un credito di imposta, non rimborsabile, che
          puo'  essere  utilizzato  dal soggetto beneficiano in una o
          piu'  soluzioni,  per  i  versamenti di cui all'art. 17 del
          decreto  legislativo  9 luglio  1997,  n. 241, e successive
          modificazioni,  entro  il termine massimo di tre anni dalla
          ricezione  del provvedimento di concessione. Per il settore
          produttivo  tessile,  dell'abbigliamento e calzaturiero, il
          Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato
          adotta  specifiche  misure per la concessione di contributi
          in conto capitale nei limiti degli aiuti de minimis".
                 - Il  testo  dell'art.  14  della  legge 17 febbraio
          1982,  n.  46  (Interventi  per  i settori dell'economia di
          rilevanza nazionale), e' il seguente:
                 "Art.  14. - Presso il Ministero dell'industria, del
          commercio   e   dell'artigianato  e'  istituito  il  "Fondo
          speciale  rotativo per l'innovazione tecnologica". Il fondo
          e'  amministrato  con  gestione  fuori  bilancio  ai  sensi
          dell'art.  9  della  legge  25 novembre  1971, n. 1041. Gli
          interventi del fondo hanno per oggetto programmi di imprese
          destinati  ad  introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici
          finalizzati  a  nuovi  prodotti  o processi produttivi o al
          miglioramento   di  prodotti  o  processi  produttivi  gia'
          esistenti.   Tali  programmi  riguardano  le  attivita'  di
          progettazione,       sperimentazione,       sviluppo      e
          preindustrializzazione, unitariamente considerate.
                 Il  CIPI, entro trenta giorni dall'entrata in vigore
          della   presente   legge,   stabilisce   le  condizioni  di
          ammissibilita'   agli   interventi  del  fondo,  indica  la
          priorita'  di questi avendo riguardo alle esigenze generali
          dell'economia  nazionale  e  determina  i  criteri  per  le
          modalita' dell'istruttoria".