Art. 31
                   Scrutini ed esami di idoneita'

   1.  Le  disposizioni  di  cui  ai precedenti articoli si applicano
anche   agli  scrutini  e  agli  esami  nelle  scuole  di  istruzione
secondaria superiore, ove funzionano classi che attuano iniziative di
sperimentazione  ai  sensi dell'art. 276 del D.Lvo 16 aprile 1994, n.
297, con le seguenti modifiche e integrazioni.
   2.  In  sede  di  scrutini  finali devono essere assegnati, per il
profitto e la condotta, voti espressi in decimi anche nei casi in cui
le  ipotesi scientifiche di sperimentazione formulate dai collegi dei
docenti   contemplino   criteri  di  valutazione  diversi  da  quelli
comunemente adottati nelle classi non sperimentali.
   3.  Gli scrutini finali per le suddette classi devono aver luogo a
conclusione di ogni anno di corso.
   4. E' consentita l'ammissione di candidati esterni, mediante esami
di idoneita', a classi ove sono in atto iniziative di sperimentazione
che   coinvolgono   sia   l'ordinamento   sia   la   struttura  (c.d.
maxisperimentazioni)  e  a classi ove sono in atto sperimentazioni di
solo ordinamento.
   5.  Nei casi previsti dal precedente comma, gli esami di idoneita'
vertono  sia  sui programmi d'insegnamento oggetto di sperimentazione
sia su quelli non modificati dall'ipotesi sperimentale.
   6.  Non  e'  consentito  sostenere  esami  di  idoneita' nei corsi
sperimentali   di  progetto  Sirio  dell'ordine  tecnico,  salvo  che
trattisi  di  studenti  che  abbiano  frequentato,  nel corrente anno
scolastico,  tali  corsi  e che abbiano conseguito la promozione alla
classe  successiva  per  effetto di scrutinio finale. Gli studenti in
possesso  di  ammissione  a  classi  precedenti l'ultima di corsi del
citato   progetto,   in   posizione  diversa  da  quella  menzionata,
sostengono l'esame di idoneita' per i rispettivi corsi di ordinamento
corrispondenti,  con  esonero  da  prove  integrative  e  facolta' di
successiva iscrizione a corsi Sirio.