Art. 33 Passaggio da classi non sperimentali a classi sperimentali 1. Il passaggio da classi non sperimentali a classi sperimentali e' consentito, previo superamento di eventuali prove integrative sulle materie non studiate nel corso di provenienza, ad eccezione delle classi alle quali, in considerazione della specificita' dei progetti sperimentali, tale ammissione non sia consentita dai relativi decreti autorizzativi. 2. Parimenti, e' consentito il passaggio agli alunni che, promossi alla penultima classe dell'istituto di provenienza, non l'abbiano frequentata perche' impegnati nella frequenza di un corso di studi presso una scuola straniera avente valore legale nello stato estero, previo superamento di eventuali prove integrative sulle materie non studiate nel corso di provenienza. 3. Le modalita' di ammissione e di svolgimento delle prove suddette, nonche' i criteri di determinazione delle stesse, sono disciplinati dalle norme di cui al precedente art. 20.