Art. 33
     Passaggio da classi non sperimentali a classi sperimentali

   1.  Il  passaggio da classi non sperimentali a classi sperimentali
e'  consentito,  previo  superamento  di  eventuali prove integrative
sulle  materie  non  studiate  nel corso di provenienza, ad eccezione
delle  classi  alle  quali,  in considerazione della specificita' dei
progetti   sperimentali,  tale  ammissione  non  sia  consentita  dai
relativi decreti autorizzativi.
   2. Parimenti, e' consentito il passaggio agli alunni che, promossi
alla  penultima  classe  dell'istituto  di provenienza, non l'abbiano
frequentata  perche'  impegnati  nella frequenza di un corso di studi
presso  una scuola straniera avente valore legale nello stato estero,
previo  superamento  di eventuali prove integrative sulle materie non
studiate nel corso di provenienza.
   3.  Le  modalita'  di  ammissione  e  di  svolgimento  delle prove
suddette,  nonche'  i  criteri  di  determinazione delle stesse, sono
disciplinati dalle norme di cui al precedente art. 20.