Art. 35
            Alunni non promossi e candidati non promossi

   1. Gli alunni delle classi sperimentali dichiarati non promossi, i
quali non possono ripetere presso lo stesso istituto la stessa classe
in  quanto il relativo indirizzo non risulta attivato, possono essere
iscritti a classe corrispondente di altro indirizzo sperimentale o di
corso ordinario.
   2.  Gli  alunni  dichiarati  non  promossi agli esami di Stato nei
corsi  sperimentali  i  quali  non  possono ripetere presso lo stesso
istituto l'ultima classe, in quanto il relativo indirizzo non risulta
attivato, possono essere iscritti:

a) all'ultima  classe di indirizzi sperimentali che si concludono con
   un  titolo  di  studio  corrispondente  a  quello  non  conseguito
   nell'anno precedente;
b) all'ultima classe di un corso di studi non sperimentale.

   3. Al fine di facilitare l'inserimento degli alunni interessati, i
competenti organi collegiali possono organizzare idonee iniziative di
sostegno didattico.
   4.  I  candidati  esterni,  che  abbiano  sostenuto esami di Stato
dichiarati   corrispondenti  alla  licenza  linguistica,  secondo  le
particolari modalita' previste per le sperimentazioni di ordinamento,
e   struttura   e  siano  stati  dichiarati  ammessi  alla  frequenza
dell'ultima classe, possono chiedere di essere iscritti:

a) a  classi  sperimentali a indirizzo linguistico funzionanti presso
   gli istituti statali;
b) a   classi   di  liceo  linguistico  presso  istituti  paritari  e
   legalmente riconosciuti.

   Nel  caso  in  cui i candidati medesimi chiedano l'iscrizione alle
classi  di  cui  alla precedente lettera a), l'ammissione alle classi
medesime  potra' essere subordinata dai rispettivi consigli di classe
al superamento di eventuali prove integrative.
   Nel  caso  in cui i suddetti chiedano l'iscrizione a classi di cui
alla lettera b), si applicano le disposizioni previste dal precedente
art. 20.