Art. 20 
                (Aziende agrarie e aziende speciali) 
 
   1.  La  gestione   dell'azienda   agraria   o   speciale   annessa
all'istituzione scolastica costituisce una  specifica  attivita'  del
programma  annuale,  della   quale   il   programma   stesso   indica
riassuntivamente le entrate, le spese, comprensive dei costi  di  cui
al comma 3, e le modalita' di copertura dell'eventuale disavanzo. 
   2. La predetta gestione deve essere condotta  secondo  criteri  di
rendimento economico, di efficacia, efficienza e di economicita', pur
soddisfacendo alle esigenze pratiche e dimostrative  con  particolare
riferimento all'insegnamento di tecniche della gestione  aziendale  e
della contabilita' agraria. 
   3. La relazione di cui all'articolo 2, comma 3, deve  indicare  in
particolare: l'indirizzo economico produttivo; gli obiettivi  che  si
intendono perseguire; le attivita' didattiche che  possono  svolgersi
con  l'utilizzazione  delle  superfici  e  delle  risorse   umane   e
strumentali dell'azienda, con i relativi costi; le entrate e le spese
complessive che l'azienda prevede  rispettivamente  di  riscuotere  e
sostenere e, qualora non sia  possibile  prevedere  il  pareggio,  le
risorse finanziarie tratte dagli appositi accantonamenti dell'azienda
o dall'eventuale avanzo di amministrazione, secondo  quanto  previsto
dal comma 8, dell'istituzione scolastica necessarie per  conseguirlo.
La dimostrazione delle entrate e delle spese  e'  resa  nella  scheda
illustrativa finanziaria da  predisporre  a  norma  dell'articolo  2,
comma 6. 
   4. La direzione dell'azienda agraria spetta di norma al  dirigente
scolastico.  Qualora  ricorrano  speciali  circostanze  la  direzione
dell'azienda puo' essere  affidata,  dal  dirigente,  ad  un  docente
particolarmente  competente,  che  sottopone   all'approvazione   del
dirigente stesso le proposte riguardanti l'indirizzo produttivo e  la
gestione economica. 
   5. Al fine di non compromettere il perseguimento  dei  criteri  di
gestione di cui al comma 2 l'attivita' didattica, che puo'  riferirsi
a tutte le attivita' produttive dell'azienda, si svolge, di norma, su
una  superficie  limitata  dell'azienda  stessa,  predeterminata  dal
dirigente. Gli eventuali utili rinvenienti dalla  predetta  attivita'
sono destinati, nell'ordine, alla copertura dei relativi costi ed  al
miglioramento ed incremento delle attrezzature didattiche. Qualora le
stesse attivita' non producano utili, i relativi costi sono  posti  a
carico del programma dell'istituzione scolastica. 
   6. Le scritture contabili dell'azienda  sono  distinte  da  quelle
dell'istituzione scolastica e sono tenute con il metodo della partita
doppia e con i registri e libri ausiliari che si  rendono  necessari.
In  relazione  alle   dimensioni   ed   alle   capacita'   produttive
dell'azienda puo' essere aperto, presso  l'istituto  di  credito  che
gestisce il servizio di cassa  dell'istituzione  scolastica  a  norma
dell'articolo 16, un distinto conto corrente per il servizio di cassa
dell'azienda. 
   7. L'utile prodotto dall'azienda, accantonato in un apposito fondo
dello  stato  patrimoniale,  e'  destinato,  prioritariamente,   alla
copertura di eventuali perdite di gestione. 
   8. Ove non sia possibile  provvedere  a  norma  del  comma  7,  la
perdita  di  gestione  puo'  essere  coperta,  previa  delibera   del
consiglio  di  istituto,   mediante   prelevamento   dall'avanzo   di
amministrazione. Qualora la perdita di gestione sia  dovuta  a  cause
permanenti o non rimuovibili e non sia possibile un ridimensionamento
strutturale dell'azienda, il consiglio  di  istituto  ne  dispone  la
chiusura, con la  destinazione  delle  necessarie  attrezzature  alle
attivita' didattiche. 
   9. Il rendiconto dell'azienda deve  dare  la  dimostrazione  della
gestione finanziaria,  nonche'  dei  risultati  economici  conseguiti
nell'anno. Il rendiconto si compone dello stato  patrimoniale  e  del
conto economico. Al rendiconto dell'azienda agraria sono allegati: a)
un prospetto del movimento nella  consistenza  del  bestiame;  b)  un
prospetto  riassuntivo  del  movimento  delle  derrate  e  scorte  di
magazzino;   c)   una   relazione   illustrativa   del   responsabile
dell'azienda sui risultati  conseguiti.  Al  rendiconto  dell'azienda
speciale sono allegati la relazione illustrativa di cui alla  lettera
c) del precedente periodo  ed  un  prospetto  sulla  consistenza  dei
prodotti finiti ed in corso di lavorazione. 
   10. Alle aziende agrarie si applica il regime fiscale previsto per
i produttori agricoli che svolgono le attivita' di  cui  all'articolo
2l35 del Codice civile, salvo che non sia diversamente disposto.