Art. 20 (Aziende agrarie e aziende speciali) 1. La gestione dell'azienda agraria o speciale annessa all'istituzione scolastica costituisce una specifica attivita' del programma annuale, della quale il programma stesso indica riassuntivamente le entrate, le spese, comprensive dei costi di cui al comma 3, e le modalita' di copertura dell'eventuale disavanzo. 2. La predetta gestione deve essere condotta secondo criteri di rendimento economico, di efficacia, efficienza e di economicita', pur soddisfacendo alle esigenze pratiche e dimostrative con particolare riferimento all'insegnamento di tecniche della gestione aziendale e della contabilita' agraria. 3. La relazione di cui all'articolo 2, comma 3, deve indicare in particolare: l'indirizzo economico produttivo; gli obiettivi che si intendono perseguire; le attivita' didattiche che possono svolgersi con l'utilizzazione delle superfici e delle risorse umane e strumentali dell'azienda, con i relativi costi; le entrate e le spese complessive che l'azienda prevede rispettivamente di riscuotere e sostenere e, qualora non sia possibile prevedere il pareggio, le risorse finanziarie tratte dagli appositi accantonamenti dell'azienda o dall'eventuale avanzo di amministrazione, secondo quanto previsto dal comma 8, dell'istituzione scolastica necessarie per conseguirlo. La dimostrazione delle entrate e delle spese e' resa nella scheda illustrativa finanziaria da predisporre a norma dell'articolo 2, comma 6. 4. La direzione dell'azienda agraria spetta di norma al dirigente scolastico. Qualora ricorrano speciali circostanze la direzione dell'azienda puo' essere affidata, dal dirigente, ad un docente particolarmente competente, che sottopone all'approvazione del dirigente stesso le proposte riguardanti l'indirizzo produttivo e la gestione economica. 5. Al fine di non compromettere il perseguimento dei criteri di gestione di cui al comma 2 l'attivita' didattica, che puo' riferirsi a tutte le attivita' produttive dell'azienda, si svolge, di norma, su una superficie limitata dell'azienda stessa, predeterminata dal dirigente. Gli eventuali utili rinvenienti dalla predetta attivita' sono destinati, nell'ordine, alla copertura dei relativi costi ed al miglioramento ed incremento delle attrezzature didattiche. Qualora le stesse attivita' non producano utili, i relativi costi sono posti a carico del programma dell'istituzione scolastica. 6. Le scritture contabili dell'azienda sono distinte da quelle dell'istituzione scolastica e sono tenute con il metodo della partita doppia e con i registri e libri ausiliari che si rendono necessari. In relazione alle dimensioni ed alle capacita' produttive dell'azienda puo' essere aperto, presso l'istituto di credito che gestisce il servizio di cassa dell'istituzione scolastica a norma dell'articolo 16, un distinto conto corrente per il servizio di cassa dell'azienda. 7. L'utile prodotto dall'azienda, accantonato in un apposito fondo dello stato patrimoniale, e' destinato, prioritariamente, alla copertura di eventuali perdite di gestione. 8. Ove non sia possibile provvedere a norma del comma 7, la perdita di gestione puo' essere coperta, previa delibera del consiglio di istituto, mediante prelevamento dall'avanzo di amministrazione. Qualora la perdita di gestione sia dovuta a cause permanenti o non rimuovibili e non sia possibile un ridimensionamento strutturale dell'azienda, il consiglio di istituto ne dispone la chiusura, con la destinazione delle necessarie attrezzature alle attivita' didattiche. 9. Il rendiconto dell'azienda deve dare la dimostrazione della gestione finanziaria, nonche' dei risultati economici conseguiti nell'anno. Il rendiconto si compone dello stato patrimoniale e del conto economico. Al rendiconto dell'azienda agraria sono allegati: a) un prospetto del movimento nella consistenza del bestiame; b) un prospetto riassuntivo del movimento delle derrate e scorte di magazzino; c) una relazione illustrativa del responsabile dell'azienda sui risultati conseguiti. Al rendiconto dell'azienda speciale sono allegati la relazione illustrativa di cui alla lettera c) del precedente periodo ed un prospetto sulla consistenza dei prodotti finiti ed in corso di lavorazione. 10. Alle aziende agrarie si applica il regime fiscale previsto per i produttori agricoli che svolgono le attivita' di cui all'articolo 2l35 del Codice civile, salvo che non sia diversamente disposto.