Art. 20
(Aziende agrarie e aziende speciali)
1. La gestione dell'azienda agraria o speciale annessa
all'istituzione scolastica costituisce una specifica attivita' del
programma annuale, della quale il programma stesso indica
riassuntivamente le entrate, le spese, comprensive dei costi di cui
al comma 3, e le modalita' di copertura dell'eventuale disavanzo.
2. La predetta gestione deve essere condotta secondo criteri di
rendimento economico, di efficacia, efficienza e di economicita', pur
soddisfacendo alle esigenze pratiche e dimostrative con particolare
riferimento all'insegnamento di tecniche della gestione aziendale e
della contabilita' agraria.
3. La relazione di cui all'articolo 2, comma 3, deve indicare in
particolare: l'indirizzo economico produttivo; gli obiettivi che si
intendono perseguire; le attivita' didattiche che possono svolgersi
con l'utilizzazione delle superfici e delle risorse umane e
strumentali dell'azienda, con i relativi costi; le entrate e le spese
complessive che l'azienda prevede rispettivamente di riscuotere e
sostenere e, qualora non sia possibile prevedere il pareggio, le
risorse finanziarie tratte dagli appositi accantonamenti dell'azienda
o dall'eventuale avanzo di amministrazione, secondo quanto previsto
dal comma 8, dell'istituzione scolastica necessarie per conseguirlo.
La dimostrazione delle entrate e delle spese e' resa nella scheda
illustrativa finanziaria da predisporre a norma dell'articolo 2,
comma 6.
4. La direzione dell'azienda agraria spetta di norma al dirigente
scolastico. Qualora ricorrano speciali circostanze la direzione
dell'azienda puo' essere affidata, dal dirigente, ad un docente
particolarmente competente, che sottopone all'approvazione del
dirigente stesso le proposte riguardanti l'indirizzo produttivo e la
gestione economica.
5. Al fine di non compromettere il perseguimento dei criteri di
gestione di cui al comma 2 l'attivita' didattica, che puo' riferirsi
a tutte le attivita' produttive dell'azienda, si svolge, di norma, su
una superficie limitata dell'azienda stessa, predeterminata dal
dirigente. Gli eventuali utili rinvenienti dalla predetta attivita'
sono destinati, nell'ordine, alla copertura dei relativi costi ed al
miglioramento ed incremento delle attrezzature didattiche. Qualora le
stesse attivita' non producano utili, i relativi costi sono posti a
carico del programma dell'istituzione scolastica.
6. Le scritture contabili dell'azienda sono distinte da quelle
dell'istituzione scolastica e sono tenute con il metodo della partita
doppia e con i registri e libri ausiliari che si rendono necessari.
In relazione alle dimensioni ed alle capacita' produttive
dell'azienda puo' essere aperto, presso l'istituto di credito che
gestisce il servizio di cassa dell'istituzione scolastica a norma
dell'articolo 16, un distinto conto corrente per il servizio di cassa
dell'azienda.
7. L'utile prodotto dall'azienda, accantonato in un apposito fondo
dello stato patrimoniale, e' destinato, prioritariamente, alla
copertura di eventuali perdite di gestione.
8. Ove non sia possibile provvedere a norma del comma 7, la
perdita di gestione puo' essere coperta, previa delibera del
consiglio di istituto, mediante prelevamento dall'avanzo di
amministrazione. Qualora la perdita di gestione sia dovuta a cause
permanenti o non rimuovibili e non sia possibile un ridimensionamento
strutturale dell'azienda, il consiglio di istituto ne dispone la
chiusura, con la destinazione delle necessarie attrezzature alle
attivita' didattiche.
9. Il rendiconto dell'azienda deve dare la dimostrazione della
gestione finanziaria, nonche' dei risultati economici conseguiti
nell'anno. Il rendiconto si compone dello stato patrimoniale e del
conto economico. Al rendiconto dell'azienda agraria sono allegati: a)
un prospetto del movimento nella consistenza del bestiame; b) un
prospetto riassuntivo del movimento delle derrate e scorte di
magazzino; c) una relazione illustrativa del responsabile
dell'azienda sui risultati conseguiti. Al rendiconto dell'azienda
speciale sono allegati la relazione illustrativa di cui alla lettera
c) del precedente periodo ed un prospetto sulla consistenza dei
prodotti finiti ed in corso di lavorazione.
10. Alle aziende agrarie si applica il regime fiscale previsto per
i produttori agricoli che svolgono le attivita' di cui all'articolo
2l35 del Codice civile, salvo che non sia diversamente disposto.