Art. 21 
 
(Proventi derivanti dalla vendita di beni e da servizi  a  favore  di
                               terzi) 
 
   1. Le istituzioni scolastiche, organizza per la vendita di beni  o
servizi a favore di terzi, di cui all'articolo 33, comma  2,  lettera
e), prevedono espressamente, nel  programma  annuale,  uno  specifico
progetto la cui scheda finanziaria indica le voci che  compongono  le
entrate e le spese, per il quale la relazione di cui all'articolo  2,
comma 4, deve indicare i criteri di amministrazione  e  le  modalita'
della gestione, che deve essere improntata al rispetto del  principio
di cui all'articolo 2, comma 5, secondo periodo. 
   2. Le predette attivita' e servizi sono  oggetto  di  contabilita'
separata  da  quella  dell'istituzione   scolastica.   Nella   scheda
finanziaria  deve  essere   prevista,   a   favore   dell'istituzione
scolastica,  una  quota  di  spese  generali,   di   ammortamento   e
deperimento delle  attrezzature,  nonche'  l'eventuale  eccedenza  di
entrate, rispetto alle spese, che costituisce incremento  dell'avanzo
di amministrazione dell'istituzione scolastica. I relativi  movimenti
finanziari  sono  rilevati,   nella   contabilita'   della   medesima
istituzione, in specifiche voci di entrata e  di  spesa  classificate
"attivita' per conto terzi". 
   3. Qualora i proventi  non  coprano  tutti  i  costi  previsti  il
consiglio di istituto dispone l'immediata cessazione della vendita di
beni e delle attivita' a favore di terzi. 
   4. Per le attivita' previste dal presente articolo, sono dovuti  i
tributi nella misura e con  le  modalita'  previste  dall'ordinamento
tributario.