Art. 21 (Proventi derivanti dalla vendita di beni e da servizi a favore di terzi) 1. Le istituzioni scolastiche, organizza per la vendita di beni o servizi a favore di terzi, di cui all'articolo 33, comma 2, lettera e), prevedono espressamente, nel programma annuale, uno specifico progetto la cui scheda finanziaria indica le voci che compongono le entrate e le spese, per il quale la relazione di cui all'articolo 2, comma 4, deve indicare i criteri di amministrazione e le modalita' della gestione, che deve essere improntata al rispetto del principio di cui all'articolo 2, comma 5, secondo periodo. 2. Le predette attivita' e servizi sono oggetto di contabilita' separata da quella dell'istituzione scolastica. Nella scheda finanziaria deve essere prevista, a favore dell'istituzione scolastica, una quota di spese generali, di ammortamento e deperimento delle attrezzature, nonche' l'eventuale eccedenza di entrate, rispetto alle spese, che costituisce incremento dell'avanzo di amministrazione dell'istituzione scolastica. I relativi movimenti finanziari sono rilevati, nella contabilita' della medesima istituzione, in specifiche voci di entrata e di spesa classificate "attivita' per conto terzi". 3. Qualora i proventi non coprano tutti i costi previsti il consiglio di istituto dispone l'immediata cessazione della vendita di beni e delle attivita' a favore di terzi. 4. Per le attivita' previste dal presente articolo, sono dovuti i tributi nella misura e con le modalita' previste dall'ordinamento tributario.