Art. 21
(Proventi derivanti dalla vendita di beni e da servizi a favore di
terzi)
1. Le istituzioni scolastiche, organizza per la vendita di beni o
servizi a favore di terzi, di cui all'articolo 33, comma 2, lettera
e), prevedono espressamente, nel programma annuale, uno specifico
progetto la cui scheda finanziaria indica le voci che compongono le
entrate e le spese, per il quale la relazione di cui all'articolo 2,
comma 4, deve indicare i criteri di amministrazione e le modalita'
della gestione, che deve essere improntata al rispetto del principio
di cui all'articolo 2, comma 5, secondo periodo.
2. Le predette attivita' e servizi sono oggetto di contabilita'
separata da quella dell'istituzione scolastica. Nella scheda
finanziaria deve essere prevista, a favore dell'istituzione
scolastica, una quota di spese generali, di ammortamento e
deperimento delle attrezzature, nonche' l'eventuale eccedenza di
entrate, rispetto alle spese, che costituisce incremento dell'avanzo
di amministrazione dell'istituzione scolastica. I relativi movimenti
finanziari sono rilevati, nella contabilita' della medesima
istituzione, in specifiche voci di entrata e di spesa classificate
"attivita' per conto terzi".
3. Qualora i proventi non coprano tutti i costi previsti il
consiglio di istituto dispone l'immediata cessazione della vendita di
beni e delle attivita' a favore di terzi.
4. Per le attivita' previste dal presente articolo, sono dovuti i
tributi nella misura e con le modalita' previste dall'ordinamento
tributario.