Art. 22
(Gestione dei convitti annessi alle istituzioni scolastiche)
1. La gestione delle attivita' convittuali costituisce specifico
progetto del programma annuale da realizzare, di norma, con le
entrate ad esso finalizzate. Il programma annuale e' corredato da una
scheda finanziaria illustrativa delle varie entrate e spese relative
al funzionamento delle attivita'.
2. La gestione delle attivita' convittuali e' improntata al
principio della economicita' e dell'utilizzo ottimale delle
strutture, al fine di ridurre i costi a carico dei convittori.
3. In caso di squilibri finanziari della gestione dell'attivita'
conflittuale che persistano per piu' di tre esercizi finanziari,
l'istituzione scolastica, previa consultazione con l'ente locale di
riferimento e con delibera del consiglio d'istituto, dispone la
cessazione dell'attivita', destinando le strutture ad un utilizzo
economico produttivo.
4. Al fine della gestione ottimale delle strutture e di una
maggiore valorizzazione delle risorse professionali, fatto salvo il
normale funzionamento delle attivita' istituzionali, l'istituzione
puo' svolgere attivita' e servizi a favore di terzi con le modalita'
ed i limiti previsti dall'articolo 21. Gli utili di gestione sono
destinati a ridurre la retta dei convittori nonche' a coprire la
quota di spese generali imputabile a dette attivita' e servizi,
comprensiva della quota di ammortamento delle attrezzature.