Art. 17.
                       (Copertura finanziaria)
   1.  All'onere  derivante  dall'attuazione  della  presente  legge,
valutato in lire 32,7 miliardi per l'anno 2001, in lire 62,1 miliardi
per l'anno 2002 e in lire 89,5 miliardi per l'anno 2003, si provvede,
quanto  a  lire 23,2 miliardi per l'anno 2001, lire 41,6 miliardi per
l'anno   2002   e   lire   36  miliardi  per  l'anno  2003,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa di cui alla
legge 14 agosto 1991, n. 278, e quanto a lire 9,5 miliardi per l'anno
2001,  lire  20,5  miliardi  per l'anno 2002 e lire 53,5 miliardi per
l'anno  2003,  mediante  corrispondente  riduzione dello stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2001-2003, nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
programmazione  economica  per  l'anno  2001, allo scopo parzialmente
utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  medesimo.  Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e'
autorizzato   ad   apportare,   con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio.
 
          Nota all'art. 17:
              -  La legge 14 agosto 1991, n. 278, reca: "Modifiche ed
          integrazioni alle leggi 25 febbraio 1987, n. 67, e 7 agosto
          1990,  n.  250,  concernenti  provvidenze  a  favore  della
          editoria".
          Note all'art. 18:
              -  Il  testo  dell'art.  3  della legge n. 250 del 1990
          (Provvidenze  per  l'editoria  e  riapertura dei termini, a
          favore  delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di
          rinuncia agli utili di cui all'art. 9, comma 2, della legge
          25 febbraio  1987,  n. 67, per l'accesso ai benefici di cui
          all'art.  11  della  legge  stessa),  come modificato dalla
          legge qui pubblicata, e' il seguente:
              "Art.  3. - 1. Per l'anno 1990 alle imprese editrici di
          quotidiani  o periodici di cui al comma 6 dell'art. 9 della
          legge  25 febbraio 1987, n. 67, e alle imprese radiofoniche
          di  cui  al comma 2 dell'art. 11 della medesima legge, sono
          concessi  ulteriori  contributi  integrativi  pari a quelli
          risultanti  dai  predetti commi degli articoli 9 e 11 della
          citata  legge  n.  67 del 1987, sempre che tutte le entrate
          pubblicitarie  non  raggiungano  il  40 per cento dei costi
          complessivi dell'esercizio relativo all'anno 1990, compresi
          gli ammortamenti risultanti a bilancio.
              2. A decorrere dal 1o gennaio 2002, i contributi di cui
          al  comma  8  e  al  comma 11 del presente articolo, il cui
          ammontare  non  puo'  comunque superare il 50 per cento dei
          costi  complessivi,  compresi  gli ammortamenti, risultanti
          dal    bilancio   dell'impresa   stessa,   sono   concessi,
          limitatamente ad una sola testata, alle imprese editrici di
          giornali  quotidiani che, con esclusione di quanto previsto
          dalle   lettere   a)  e  b)  per  le  cooperative  editrici
          costituite  ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma
          4,  della  legge  23 dicembre  2000,  n.  388, possiedano i
          seguenti requisiti:
                a) siano  costituite  come cooperative giornalistiche
          da almeno tre anni;
                b) editino la testata stessa da almeno tre anni;
                c) abbiano  acquisito,  nell'anno precedente a quello
          di  riferimento  dei  contributi, entrate pubblicitarie che
          non   superino  il  30  per  cento  dei  costi  complessivi
          dell'impresa risultanti dal bilancio dell'anno medesimo;
                d) abbiano  adottato  con norma statutaria il divieto
          di  distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione
          dei contributi e nei dieci esercizi successivi;
                e) la  testata  edita  abbia  diffusione  formalmente
          certificata  pari  ad almeno il 25 per cento della tiratura
          complessiva  per le testate nazionali e ad almeno il 40 per
          cento  per quelle locali. Ai fini del presente articolo, si
          intende  per  diffusione  l'insieme  delle  vendite e degli
          abbonamenti  e per testata locale quella di cui almeno l'80
          per  cento  della  diffusione complessiva e' concentrata in
          una sola regione;
                f)   le   testate   nazionali   che  usufruiscono  di
          contributi  di  cui al presente articolo non siano poste in
          vendita congiuntamente con altre testate;
                g) abbiano  sottoposto l'intero bilancio di esercizio
          cui  si riferiscono i contributi alla certificazione di una
          societa'  di  revisione scelta tra quelle di cui all'elenco
          apposito previsto dalla CONSOB;
                h) la  testata edita sia posta in vendita a un prezzo
          non  inferiore  alla  media  del  prezzo  base  degli altri
          quotidiani,  senza  inserti  e  supplementi  di  cui  viene
          accertata  la  tiratura,  prendendo  a riferimento il primo
          giorno   di  pubblicazione  dell'anno  di  riferimento  dei
          contributi.
              2-bis.  I contributi previsti dalla presente legge e in
          misura,  comunque,  non superiore al 50 per cento dei costi
          complessivi   compresi  gli  ammortamenti,  risultanti  dal
          bilancio  dell'impresa  stessa,  sono  concessi  anche alle
          imprese  editrici di giornali quotidiani la cui maggioranza
          del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti
          morali non aventi scopo di lucro che possiedano i requisiti
          di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del
          presente articolo.
              2-ter.  I contributi previsti dalla presente legge e in
          misura,  comunque,  non superiore al 50 per cento dei costi
          complessivi,  compresi  gli  ammortamenti,  risultanti  dal
          bilancio  dell'impresa  stessa,  sono concessi alle imprese
          editrici,  comunque  costituite,  che  editino  i  giornali
          quotidiani  in  lingua  francese, ladina, slovena e tedesca
          nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia
          e   Trentino-Alto   Adige,  a  condizione  che  le  imprese
          beneficiarie   non  editino  altri  giornali  quotidiani  e
          possiedano  i requisiti di cui alle lettere b), c), d), e),
          f)  e  g)  del  comma  2  del presente articolo. Gli stessi
          contributi  e  in misura, comunque, non superiore al 50 per
          cento  dei  costi  complessivi,  compresi  gli ammortamenti
          risultanti  dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi
          ai  giornali quotidiani italiani editi e diffusi all'estero
          a   condizione   che   le   imprese  editrici  beneficiarie
          possiedano  i requisiti di cui alle lettere b), c), d) e g)
          del  comma  2  del  presente  articolo. Tali imprese devono
          allegare  alla domanda i bilanci corredati da una relazione
          di certificazione da parte di societa' abilitate secondo la
          normativa dello Stato in cui ha sede l'impresa.
              2-quater. Le norme previste dal presente articolo per i
          quotidiani  per quanto attiene ai requisiti e ai contributi
          si  applicano  anche  ai  periodici  editi  da  cooperative
          giornalistiche ivi comprese quelle di cui all'art. 52 della
          legge 5 agosto 1981, n. 416.
              3.  A  decorrere  dal  1o gennaio  1991,  alle  imprese
          editrici   di   periodici   che   risultino  esercitate  da
          cooperative,  fondazioni  o enti morali, ovvero da societa'
          la maggioranza   del   capitale  sociale  delle  quali  sia
          detenuta  da  cooperative, fondazioni o enti morali che non
          abbiano scopo di lucro, sono corrisposte annualmente L. 200
          per  copia stampata fino a 40 mila copie di tiratura media,
          indipendentemente  dal  numero delle testate. Le imprese di
          cui  al  presente  comma devono essere costituite da almeno
          tre  anni  ovvero  editare testate diffuse da almeno cinque
          anni.   I   contributi   di  cui  al  presente  comma  sono
          corrisposti a condizione che le imprese editrici:
                a) non   abbiano   acquisito,   nell'anno  precedente
          introiti  pubblicitari superiori complessivamente al 40 per
          cento  dei  costi,  compresi gli ammortamenti, dell'impresa
          per l'anno medesimo, risultanti dal bilancio;
                b) editino   periodici  a  contenuto  prevalentemente
          informativo;
                c) abbiano   pubblicato   nei  due  anni  antecedenti
          l'entrata  in  vigore  della  presente legge e nell'anno di
          riferimento dei contributi, non meno di 45 numeri ogni anno
          per  ciascuna testata per i plurisettimanali e settimanali,
          18 per i quindicinali e 9 per i mensili.
              3-bis.  Qualora  le  societa'  di  cui al comma 3 siano
          costituite  da persone fisiche e giuridiche, ciascuna delle
          quali  possieda quote di capitale inferiori al 3 per cento,
          e' sufficiente che la cooperativa, fondazione o ente morale
          detenga la maggioranza relativa del capitale sociale.
              4.  La  commissione  di  cui  all'art.  54  della legge
          5 agosto  1981,  n. 416, come modificato dall'art. 11 della
          legge    30 aprile    1983,    n.   137,   esprime   parere
          sull'accertamento  della  tiratura  e sull'accertamento dei
          requisiti di ammissione ai contributi disposti dal comma 3.
              5. Le imprese editrici in possesso dei requisiti di cui
          ai  commi  2  e 3  devono  trasmettere  alla Presidenza del
          Consiglio  dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e
          l'editoria,   lo   statuto   della   societa'  che  escluda
          esplicitamente  la  distribuzione  degli  utili  fino  allo
          scioglimento  della societa' stessa. Le disposizioni di cui
          all'art.  2  della  presente  legge si applicano anche alle
          imprese  editrici  di  giornali  quotidiani e periodici che
          gia'  abbiano presentato domanda per accedere ai contributi
          di  cui  agli  articoli 9 e 10 della citata legge n. 67 del
          1987.  Non possono percepire i contributi di cui al comma 8
          le   imprese  editrici  che  siano  collegate  con  imprese
          editrici  di  altri  giornali quotidiani o periodici ovvero
          con  imprese  che  raccolgono  pubblicita'  per  la testata
          stessa  o  per  altri  giornali quotidiani o periodici. Non
          possono   percepire   i   suddetti  contributi  le  imprese
          editoriali collegate con altre imprese titolari di rapporti
          contrattuali   con  l'impresa  editoriale  stessa,  il  cui
          importo  ecceda  il  10  per  cento  dei  costi complessivi
          dell'impresa  editrice,  compresi  gli ammortamenti, ovvero
          nel   caso   in   cui  tra  i  soci  e  gli  amministratori
          dell'impresa  editoriale  figurino  persone  fisiche  nella
          medesima condizione contrattuale.
              6.  Ove  nei  dieci  anni dalla riscossione dell'ultimo
          contributo  la  societa' proceda ad operazioni di riduzione
          del capitale per esuberanza, ovvero la societa' deliberi la
          fusione  o  comunque  operi  il  conferimento di azienda in
          societa'  il  cui statuto non contempli l'esclusione di cui
          al  comma 5, la societa' dovra' versare in conto entrate al
          Ministero del tesoro una somma pari ai contributi disposti,
          aumentati  degli  interessi  calcolati  al tasso doppio del
          tasso  di  riferimento  di  cui all'art. 20 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  9 novembre  1976,  n. 902, e
          successive  modificazioni,  a  partire  dalla  data di ogni
          riscossione,  e capitalizzati annualmente; ove nello stesso
          periodo  la  societa'  sia  posta  in  liquidazione, dovra'
          versare  in conto entrate al Ministero del tesoro una somma
          parimenti  calcolata  nei  limiti del risultato netto della
          liquidazione,   prima   di   qualunque   distribuzione   od
          assegnazione.  Una  somma parimenti calcolata dovra' essere
          versata   dalla  societa'  quando,  nei  dieci  anni  dalla
          riscossione  dell'ultimo  contributo, dai bilanci annuali o
          da    altra    documentazione   idonea,   risulti   violata
          l'esclusione della distribuzione degli utili.
              7.  I  contributi  di cui al comma 8 sono corrisposti a
          condizione   che  gli  introiti  pubblicitari  di  ciascuna
          impresa  editoriale,  acquisiti  nell'anno  precedente, non
          superino il 40 per cento dei costi complessivi dell'impresa
          risultanti  dal  bilancio per l'anno medesimo, compresi gli
          ammortamenti. Se le entrate pubblicitarie sono comprese tra
          il  35 per cento ed il 40 per cento dei costi, i contributi
          di  cui  al  comma  8,  lettera b), sono ridotti del 50 per
          cento.
              8. I contributi alle imprese editrici di cui al comma 2
          sono determinati nella seguente misura:
                a) un  contributo  fisso  annuo di importo pari al 30
          per  cento  della  media  dei  costi risultanti dai bilanci
          degli  ultimi  due  esercizi,  inclusi  gli ammortamenti, e
          comunque  non  superiore  a  lire  2  miliardi per ciascuna
          impresa;
                b) contributi variabili nelle seguenti misure:
                  1) lire  500  milioni  all'anno  da 10.000 a 30.000
          copie  di  tiratura  media  giornaliera  e lire 300 milioni
          all'anno,  ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera,
          dalle 30.000 alle 150.000 copie;
                  2)  lire 200 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di
          tiratura  media  giornaliera, oltre le 150.000 copie e fino
          alle 250.000 copie;
                  3)  lire 100 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di
          tiratura media giornaliera, oltre le 250.000 copie.
              9. L'ammontare totale dei contributi previsti dal comma
          8  non  puo'  comunque superare il 60 per cento della media
          dei costi come determinati dal medesimo comma 8.
              10. Fatta salva l'applicazione a regime della normativa
          in  vigore  al  31 dicembre  1997  a  favore  delle imprese
          editrici  di quotidiani o periodici a quella data organi di
          movimenti  politici  i  quali  organi siano in possesso dei
          requisiti  per  l'accesso ai contributi previsti, nonche' a
          favore  delle  imprese  editrici  di quotidiani e periodici
          pubblicati  per  la  prima  volta  in  data  successiva  al
          31 dicembre  1997  e fino al 30 giugno 1998 quali organi di
          partiti  o  movimenti  ammessi al finanziamento pubblico, a
          decorrere  dal  1o gennaio  1998  alle  imprese editrici di
          quotidiani  o  periodici  a  quella  data  che,  oltre  che
          attraverso   esplicita   menzione   riportata  in  testata,
          risultino  essere  organi o giornali di forze politiche che
          abbiano  il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere
          o nel Parlamento europeo avendo almeno un rappresentante in
          un  ramo  del Parlamento italiano, nell'anno di riferimento
          dei   contributi  nei  limiti  delle  disponibilita'  dello
          stanziamento di bilancio, e' corrisposto:
                a) un  contributo  fisso  annuo di importo pari al 40
          per  cento  della  media  dei  costi risultanti dai bilanci
          degli  ultimi  due  esercizi,  inclusi  gli ammortamenti, e
          comunque  non superiore a lire 2 miliardi e 500 milioni per
          i quotidiani e lire 600 milioni per i periodici;
                b) un   contributo  variabile,  calcolato  secondo  i
          parametri  previsti  dal comma 8, per i quotidiani, ridotto
          ad   un   sesto,   un  dodicesimo  od  un  ventiquattresimo
          rispettivamente per i periodici settimanali, quindicinali o
          mensili;   per   i   suddetti   periodici   viene  comunque
          corrisposto  un  contributo  fisso  di lire 400 milioni nel
          caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie.
              11.   A   decorrere  dall'anno  1991,  ove  le  entrate
          pubblicitarie  siano  inferiori  al  30 per cento dei costi
          d'esercizio   annuali,   compresi  gli  ammortamenti,  sono
          concessi,   per   ogni   esercizio,   ulteriori  contributi
          integrativi  pari  al  50  per  cento di quanto determinato
          dalle lettere a) e b) del comma 10.
              11-bis. (Omissis).
              11-ter.  A  decorrere  dall'anno 1991 sono abrogati gli
          ultimi  due  periodi  del  comma  5.  Dal  medesimo  anno i
          contributi  previsti dal comma 2 sono concessi a condizione
          che  non  fruiscano  dei  contributi  previsti dal predetto
          comma   imprese   collegate  con  l'impresa  richiedente  o
          controllate  da  essa  o  che  la  controllano  o che siano
          controllate  dalle  stesse  imprese o dagli stessi soggetti
          che la controllano.
              12.  La somma dei contributi previsti dai commi 10 e 11
          non  puo' comunque superare il 70 per cento dei costi, come
          determinati dai medesimi commi 10 e 11.
              13.  I  contributi  di  cui  ai  commi 10 e 11 e di cui
          all'art.  4  sono  concessi a condizione che le imprese non
          fruiscano,  ne'  direttamente ne' indirettamente, di quelli
          di  cui  ai  commi  2,  5,  6, 7 e 8, ed a condizione che i
          contributi  di  cui  ai commi stessi non siano percepiti da
          imprese da esse controllate o che le controllano ovvero che
          siano  controllate  dalle  stesse  imprese  o  dagli stessi
          soggetti che le controllano.
              14.  I  contributi  di  cui  ai  commi 10 e 11 e di cui
          all'art.   4   sono  corrisposti  alternativamente  per  un
          quotidiano  o  un  periodico  o  una  impresa  radiofonica,
          qualora siano espressione dello stesso partito politico.
              15. Le imprese editrici di cui al presente articolo, ad
          eccezione  di  quelle  previste  dal comma 3, sono comunque
          soggette  agli obblighi di cui al quinto comma dell'art. 7,
          legge  5 agosto  1981, n. 416, come modificato dall'art. 4,
          legge  30 aprile 1983, n. 137, a prescindere dall'ammontare
          dei  ricavi  delle  vendite.  Sono  soggette  agli obblighi
          medesimi,  a  prescindere dall'ammontare dei ricavati delle
          vendite,  anche  le imprese di cui al comma 2 dell'art. 11,
          legge 25 febbraio 1987, n. 67.
              15-bis. A decorrere dall'anno 1998 entro il 31 marzo di
          ogni  anno  e purche' sia stata inoltrata domanda valida ai
          sensi delle vigenti disposizioni, e' corrisposto un importo
          pari  al  50 per cento dei contributi di cui ai commi 2, 8,
          10  e  11  spettanti per l'anno precedente. La liquidazione
          del  contributo  residuo  verra'  effettuata entro tre mesi
          dalla  presentazione del bilancio dell'impresa editoriale e
          della     necessaria    certificazione,    nonche'    della
          documentazione  richiesta  all'editore dalle norme vigenti.
          La  certificazione,  eseguita  a  cura  di  una societa' di
          revisione,  e'  limitata  alla verifica ed al riscontro dei
          soli  costi  a  cui  si fa riferimento per il conteggio del
          contributo complessivo relativo a ogni esercizio.".
              -  Si  trascrive  il  testo dell'art. 52 della legge n.
          416/1981  (Disciplina  delle imprese editrici e provvidenze
          per l'editoria):
              "Art.  52 (Cooperative nel settore giornalistico). - Ai
          fini  della  presente  legge  si  intendono per cooperative
          giornalistiche  anche  quelle che entro il 31 dicembre 1980
          risultano  gia'  costituite  tra  giornalisti e poligrafici
          nonche' le cooperative femminili aderenti alle associazioni
          nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo anche
          se  costituite  da non giornalisti professionisti, editrici
          di  giornali  regolarmente registrati presso la cancelleria
          del tribunale entro la stessa data.".