Art. 18
                    Modifica all'articolo 3 della
                     legge 7 agosto 1990, n. 250

  1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e'
sostituito dai seguenti:
"2.  A decorrere dal 1 gennaio 2002, i contributi di cui al comma 8 e
al comma 11 del presente articolo, il cui ammontare non puo' comunque
superare  il  50  per  cento  dei  costi  complessivi,  compresi  gli
ammortamenti,  risultanti  dal  bilancio  dell'impresa  stessa,  sono
concessi, limitatamente ad una sola testata, alle imprese editrici di
giornali  quotidiani  che,  con  esclusione  di quanto previsto dalle
lettere a) e b) per le cooperative editrici costituite ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 153, comma 4, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, possiedano i seguenti requisiti:
a) siano  costituite  come  cooperative  giornalistiche da almeno tre
   anni;
b) editino la testata stessa da almeno tre anni;
c) abbiano  acquisito,  nell'anno  precedente a quello di riferimento
   dei  contributi,  entrate pubblicitarie che non superino il 30 per
   cento  dei  costi complessivi dell'impresa risultanti dal bilancio
   dell'anno medesimo;
d) abbiano  adottato con norma statutaria il divieto di distribuzione
   degli  utili  nell'esercizio  di  riscossione dei contributi e nei
   dieci esercizi successivi;
e) la  testata edita abbia diffusione formalmente certificata pari ad
   almeno  il  25 per cento della tiratura complessiva per le testate
   nazionali  e  ad almeno il 40 per cento per quelle locali. Ai fini
   del  presente  articolo, si intende per diffusione l'insieme delle
   vendite e degli abbonamenti e per testata locale quella cui almeno
   l'80  per cento della diffusione complessiva e' concentrata in una
   sola regione;
f) le  testate  nazionali  che  usufruiscono  di contributi di cui al
   presente  articolo  non  siano poste in vendita congiuntamente con
   altre testate;
g) abbiano   sottoposto   l'intero   bilancio  di  esercizio  cui  si
   riferiscono  i  contributi  alla certificazione di una societa' di
   revisione  scelta  tra  quelle di cui all'elenco apposito previsto
   dalla CONSOB;
h) la  testata  edita  sia posta in vendita a un prezzo non inferiore
   alla media dal prezzo base degli altri quotidiani, senza inserti e
   supplementi,  di  cui  viene  accertata  la  tiratura, prendendo a
   riferimento   il   primo  giorno  di  pubblicazione  dall'anno  di
   riferimento dei contributi.
2-bis.  I  contributi  previsti  dalla  presente  legge  e in misura,
comunque,  non  superiore  al  50  per  cento  dei costi complessivi,
compresi  gli  ammortamenti,  risultanti  dal  bilancio  dell'impresa
stessa,  sono  concessi  anche  alle  imprese  editrici  di  giornali
quotidiani   la   cui   maggioranza  del  capitale  sia  detenuta  da
cooperative,  fondazioni  o enti morali non aventi scopo di lucro che
possiedano  i  requisiti  di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g)
del comma 2 del presente articolo.
2-ter.  I  contributi  previsti  dalla  presente  legge  e in misura,
comunque,  non  superiore  al  50  per  cento  dei costi complessivi,
compresi  gli  ammortamenti,  risultanti  dal  bilancio  dell'impresa
stessa, sono concessi alle imprese editrici, comunque costituite, che
editino  giornali  quotidiani  in  lingua francese, ladina, slovena e
tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e
Trentino-Alto  Adige,  a  condizione  che le imprese beneficiarie non
editino  altri  giornali  quotidiani  e possiedano i requisiti di cui
alle  lettere  b),  c),  d),  e),  f)  e  g) del comma 2 del presente
articolo.  Gli stessi contributi e in misura, comunque, non superiore
al  50  per  cento  dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti,
risultanti   dal  bilancio  dell'impresa  stessa,  sono  concessi  ai
giornali  quotidiani italiani editi e diffusi all'estero a condizione
che  le  imprese  editrici beneficiarie possiedano i requisiti di cui
alle  lettere b), c), d) e g) del comma 2 del presente articolo. Tali
imprese  devono  allegare  alla  domanda  i  bilanci corredati da una
relazione di certificazione da parte di societa' abilitate secondo la
normativa dello Stato in cui ha sede l'impresa.
2-quater.  Le  norme  previste dal presente articolo per i quotidiani
per quanto attiene ai requisiti e ai contributi si applicano anche ai
periodici  editi da cooperative giornalistiche ivi comprese quelle di
cui all'articolo 52 della legge 5 agosto 1981, n. 416".