Art. 19.
                (Interventi a sostegno della lettura
                            nelle scuole)
   1.  All'articolo  8,  comma  1,  del decreto legislativo 17 maggio
1999, n. 153, dopo la lettera e), e' aggiunta la seguente:
   "e-bis)  acquisto,  secondo  parametri  fissati  dall'Autorita' di
vigilanza,  su  richiesta  delle  singole istituzioni scolastiche, di
prodotti  editoriali da devolvere agli istituti scolastici pubblici e
privati  nell'ambito del territorio nel quale opera la fondazione con
il   vincolo   che  tali  istituti  utilizzino  i  medesimi  prodotti
editoriali  per  attuare  azioni  a  sostegno  della  lettura tra gli
studenti   e  favorire  la  diffusione  della  lettura  dei  giornali
quotidiani nelle scuole".
 
          Note all'art. 19:
              -   Il   testo  dell'art.  8  del  decreto  legislativo
          17 maggio  1999,  n.  153 (Disciplina civilistica e fiscale
          degli  enti  conferenti  di  cui  all'art. 11, comma 1, del
          decreto  legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina
          fiscale  delle  operazioni  di ristrutturazione bancaria, a
          norma  dell'art.  1  della legge 23 dicembre 1998, n. 461),
          come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
              "Art.  8 (Destinazione del reddito). - 1. Le fondazioni
          destinano il reddito secondo il seguente ordine:
                a) spese  di  funzionamento, nel rispetto di principi
          di  adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa ed
          all'attivita' svolta dalla singola fondazione;
                b) oneri fiscali;
                c) riserva  obbligatoria,  nella  misura  determinata
          dall'Autorita' di vigilanza;
                d) almeno  il cinquanta per cento del reddito residuo
          o,  se maggiore,  l'ammontare  minimo  di reddito stabilito
          dall'Autorita'  di  vigilanza  ai  sensi  dell'art.  10, ai
          settori rilevanti;
                e) eventuali altri fini statutari, reinvestimento del
          reddito  o  accantonamenti  e  riserve facoltativi previsti
          dallo statuto o dall'Autorita' di vigilanza;
                e-bis)    acquisto,    secondo    parametri   fissati
          dall'Autorita'  di  vigilanza,  su  richiesta delle singole
          istituzioni   scolastiche,   di   prodotti   editoriali  da
          devolvere  agli  istituti  scolastici  pubblici  e  privati
          nell'ambito  del  territorio  nel quale opera la fondazione
          con  il  vincolo  che  tali  istituti utilizzino i medesimi
          prodotti  editoriali  per  attuare  azioni a sostegno della
          lettura  tra  gli  studenti  e favorire la diffusione della
          lettura dei giornali quotidiani nelle scuole;
                f) erogazioni previste da specifiche norme di legge.
              2. Resta salvo quanto disposto dall'art. 5, comma 3.
              3.  E'  fatto  divieto alle fondazioni di distribuire o
          assegnare  quote  di  utili, di patrimonio ovvero qualsiasi
          altra  forma  di  utilita'  economiche agli associati, agli
          amministratori,   ai   fondatori   e   ai  dipendenti,  con
          esclusione  dei  compensi  previsti  dall'art.  4, comma 1,
          lettera b).
              4.  Ai  fini  dei  titoli I e V del presente decreto si
          intende   per   reddito   l'ammontare   dei  ricavi,  delle
          plusvalenze  e  di  ogni  altro provento comunque percepiti
          dalla    fondazione.   Concorrono   in   ogni   caso   alla
          determinazione  del  reddito  le  quote di utili realizzati
          dalle  societa' strumentali controllate dalla fondazione ai
          sensi dell'art. 6, comma 1, ancorche' non distribuiti.