Art. 20.
                        (Disposizione finale)
   1.  Per  quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in
quanto  compatibili, le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990,
n.  250,  e  successive  modificazioni.  In  particolare si applicano
l'ultimo  periodo  del  comma 2, nel testo in vigore antecedentemente
alle  modifiche  apportate dall'articolo 18 della presente legge, e i
commi 6, 13 e 14 dell'articolo 3 della medesima legge.
 
          Note all'art. 20:
              -  Si  riporta l'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 3
          della    legge    n.   250/1990   nel   testo   in   vigore
          antecedentemente  alle  modifiche  apportate  dall'art.  18
          della presente legge:
              "Tali contributi sono concessi limitatamente a una sola
          testata per ciascuna impresa.".
              -  Per  il testo dei commi 6, 13 e 14 dell'art. 3 della
          legge  n.  250/1990,  vedi  nelle  note  all'art.  18 della
          presente legge.